Legittimazione processuale per le onlus

Legittimazione processuale per le onlus, ma solo se dirette destinatarie dell'atto tributario impugnato. È questo il principio ribadito dalla Cassazione che, con un'ampia e articolata pronunzia, torna a occuparsi del diritto di intervento, nel processo tributario, degli enti portatori di cosiddetti "interessi diffusi".Se la strutturazione del processo tributario nega dunque ogni possibilità di attribuire la legittimazione all'impugnazione (e la possibilità di intervenire) alle associazioni portatrici di interessi superindividuali, gli interessi diffusi possono però comunque trovare strade alternative di tutela nel giudizio civile o amministrativo.

Corte di cassazione - Sezione tributaria - Sentenza 31 ottobre 2007-29 gennaio 2008 n. 1907



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Vicenda. Questa la vicenda esaminata nella sentenza 29 gennaio 2008 n. 1907. Una onlus, la cui finalità è quella della difesa dei diritti civili e fiscali, impugna insieme al legittimo destinatario la cartella esattoriale e il ruolo relativi al pagamento della Tarsu per il 1998. La Ctp, rilevato il difetto di legittimazione dell'ente, dichiara improponibile il ricorso condannando entrambi i ricorrenti alle spese. La decisione viene poi confermata dai giudici dell'Appello sulla scorta di un duplice ordine di considerazioni: da un lato, la portata limitativa dell'articolo 14, comma 3, del Dlgs 546/1992 che, in tema di processo tributario, ammette l'intervento volontario in giudizio dei soli soggetti che siano destinatari dell'atto impugnato o siano parti del rapporto tributario; dall'altro, la definizione di «interesse diffuso» come interesse che risulti privo di un titolare esclusivo laddove, nella fattispecie, il contribuente è titolare esclusivo del rapporto tributario in quanto soggetto passivo di imposta. Proposto ricorso avverso la sentenza della Ctr, la questione viene sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità.
Soluzione della Cassazione. Confermando l'orientamento già espresso in altre occasioni, la Suprema corte ha negato che, in sede di contenzioso tributario, possa trovare spazio la tutela dei cosiddetti interessi diffusi (si veda, nello stesso senso, Cassazione, sezione tributaria, sentenze 5 novembre 2004 n. 21213; 6 settembre 2004 n. 17934 e 4 dicembre 2003 n. 18541). A ostacolare una diversa soluzione - sottolinea la Cassazione - è la previsione limitativa dell'articolo 14, comma 3, del Dlgs 546/1992. La norma circoscrive infatti la possibilità di intervento volontario o di chiamata in giudizio ai soli soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso. Così come chiaramente formulata, la disposizione non consente dunque l'intervento adesivo dipendente, nei giudizi proposti dal contribuente, delle associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi non rientrando, queste ultime, nel novero dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria, nè, più in generale, in quello dei soggetti nella cui sfera giuridica svolgono un effetto gli atti impositivi o di riscossione. L'intervento può pertanto assumere soltanto la forma di quello adesivo autonomo (articolo 105, comma 1, del Cpc), mentre non è ammissibile il cosiddetto "intervento adesivo dipendente" (comma 2, dello stesso articolo).
Osservazioni conclusive. La pronuncia annotata contiene numerosi spunti di riflessione in tema di cartelle esattoriali e irregolarità nella formazione dei ruoli, rappresentanza degli enti impositori (nella fattispecie il Comune), oneri probatori in sede di impugnazione della condanna alle spese. Focalizzando l'attenzione sulla specifica questione esaminata, in questa sede va tuttavia evidenziata la peculiarità del processo tributario rispetto, ad esempio al giudizio amministrativo di legittimità: a differenza del primo, nel secondo è infatti ammessa la legittimazione e agire, in sede di giurisdizione di legittimità, di enti o associazioni nelle cui finalità rientri la difesa di interessi di categoria o di settore, secondo la previsione dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Se la strutturazione del processo tributario nega dunque ogni possibilità di attribuire la legittimazione all'impugnazione (e la possibilità di intervenire) alle associazioni portatrici di interessi superindividuali, gli interessi diffusi possono però comunque trovare strade alternative di tutela nel giudizio civile o amministrativo.

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