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Nuova sentenza in tema di Onlus - la competenza per le controversie non è del giudice amministrativo
Pubblicata il 15/03/2010
Corte di cassazione, sezioni unite, n. 1625 del 27 gennaio 2010
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Con sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010 le sezioni unite della Corte di
cassazione hanno chiarito che “
cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dall’anagrafe delle ONLUS, di
competenza dell’Agenzia delle Entrate, deve… ritenersi attribuita al giudice
tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, avendo ad oggetto un atto
di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett. h, del citato D.Lgs.)
Le sezioni unite della Cassazione hanno quindi confermato la correttezza
della posizione espressa dall’Agenzia delle entrate con circolari n. 14/E del 26
febbraio 2003 e n. 22/E del 16 maggio 2005.
Viene quindi superato l’orientamento della giurisprudenza che attribuiva
al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative ai
provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica
delle ONLUS.
Pertanto, può definitivamente affermarsi che appartengono alla
giurisdizione tributaria le controversie riguardanti i predetti provvedimenti, e che
gli stessi sono riconducibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di
agevolazioni fiscali previsti dall’articolo 19, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La controversia riguardo al provvedimento di”.Nella gestione del contenzioso pendente, le strutture territoriali terranno
conto dell’orientamento giurisprudenziale prima richiamato, avendo cura di
segnalare nella relazione all’Avvocatura dello Stato il difetto di giurisdizione
ogni qual volta il contribuente impugni i predetti provvedimenti dinanzi al
giudice amministrativo o ordinario.