Nuova sentenza in tema di Onlus - la competenza per le controversie non è del giudice amministrativo

E' stata emanata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite una nuova sentenza in tema di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'anagrafe unica delle ONLUS. Con la stessa è stato superato l'orientamento della giurisprudenza che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'anagrafe unica delle ONLUS. Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti i predetti provvedimenti, e che gli stessi sono riconducibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali

Corte di cassazione, sezioni unite, n. 1625 del 27 gennaio 2010



- Leggi la sentenza integrale -

Con sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010 le sezioni unite della Corte di

cassazione hanno chiarito che “

cancellazione (o al rifiuto di iscrizione) dall’anagrafe delle ONLUS, di

competenza dell’Agenzia delle Entrate, deve… ritenersi attribuita al giudice

tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, avendo ad oggetto un atto

di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett. h, del citato D.Lgs.)

Le sezioni unite della Cassazione hanno quindi confermato la correttezza

della posizione espressa dall’Agenzia delle entrate con circolari n. 14/E del 26

febbraio 2003 e n. 22/E del 16 maggio 2005.

Viene quindi superato l’orientamento della giurisprudenza che attribuiva

al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative ai

provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica

delle ONLUS.

Pertanto, può definitivamente affermarsi che appartengono alla

giurisdizione tributaria le controversie riguardanti i predetti provvedimenti, e che

gli stessi sono riconducibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di

agevolazioni fiscali previsti dall’articolo 19, comma 1, lettera h), del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

La controversia riguardo al provvedimento di”.

Nella gestione del contenzioso pendente, le strutture territoriali terranno

conto dell’orientamento giurisprudenziale prima richiamato, avendo cura di

segnalare nella relazione all’Avvocatura dello Stato il difetto di giurisdizione

ogni qual volta il contribuente impugni i predetti provvedimenti dinanzi al

giudice amministrativo o ordinario.

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