Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus). Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le onlus.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su alcune ricorrenti tematiche fiscali riguardanti le ONLUS che hanno formato oggetto di esame nell'ambito del Tavolo tecnico istituito tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS con protocollo d'intesa siglato a Roma il 16 maggio 2007. 1. Le strutture federative e l'autonomia delle componenti delocalizzate: criteri di orientamento nell'identificazione di tali organismi. 2. La detenzione da parte di una ONLUS di una partecipazione di maggioranza o totalitaria in una società di capitali 3. La partecipazione di società commerciali ed enti pubblici nelle ONLUS 4. Perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione di patrimonio: scissione tra patrimonio preesistente e cumulato in regime di qualifica ONLUS 5. Le retribuzioni e i compensi degli amministratori e dei lavoratori dipendenti delle ONLUS 6. Beneficenza e raccolta fondi: le modalità di raccolta dei fondi e le proporzioni tra costi e ricavi 7. Aiuti umanitari per collettività estere

Agenzia delle entrate - Circolare 31 ottobre 2007 n. 59/E



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CIRCOLARE N. 59/E

Roma, 31 ottobre 2007

OGGETTO

Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune

tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia

per le ONLUS.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su alcune ricorrenti

tematiche fiscali riguardanti le ONLUS che hanno formato oggetto di esame

nell’ambito del Tavolo tecnico istituito tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le

ONLUS con protocollo d’intesa siglato a Roma il 16 maggio 2007.

: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Decreto

1) Le strutture federative e l’autonomia delle componenti delocalizzate: criteri di

orientamento nell’identificazione di tali organismi.

Le articolazioni periferiche di organizzazioni che operano sul territorio

nazionale si iscrivono autonomamente all’anagrafe delle ONLUS, al fine di fruire del

regime agevolato riservato a questi ultimi soggetti dal decreto legislativo 4 dicembre

1997, n. 460, nel caso in cui presentino autonoma soggettività tributaria.

Come chiarito, infatti, con le risoluzioni n. 130/E del 18 settembre 2001 e n.

363/E del 20 novembre 2002, nonché con la circolare n. 22/E del 16 maggio 2005

(paragrafo 7), l’autonoma iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS delle sezioni locali di

un’organizzazione nazionale presuppone la presenza in capo a ciascuna di esse

dell’autonoma soggettività tributaria, comportante l’autonomo assolvimento degli

obblighi tributari.

In merito all’autonoma soggettività tributaria la risoluzione n. 130 del 2001 ha

precisato, altresì, che se la relazione tra le associazioni nazionali e le sezioni locali è di

tipo organico e di stretta dipendenza il presupposto impositivo si verifica nei confronti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

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dell’associazione nazionale e non nei confronti delle singole sezioni locali. Gli

obblighi e gli oneri tributari, in tal caso, dovranno pertanto essere adempiuti

dall’associazione nazionale, ivi compresa l’iscrizione nell’ Anagrafe delle ONLUS.

La verifica della sussistenza dell’autonoma soggettività tributaria delle

articolazioni periferiche di una organizzazione nazionale, nell’ambito del controllo

previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 luglio

2003, n. 266, comporta un’indagine incentrata sulla volontà statutaria interna dell’ente,

determinativa sia di frazionamenti patrimoniali che di separazioni sul piano della

governance degli organi. Pertanto, ciò che occorre verificare è l’intensità dei vincoli di

dipendenza decisionale, operativa ed economica cui tali sezioni sono sottoposte, al fine

di comprendere se l’autonomia goduta sotto il profilo amministrativo, gestionale,

patrimoniale e contabile possa qualificarle come enti giuridicamente autonomi o quali

semplici strutture decentrate dotate unicamente di indipendenza operativa e funzionale.

In questa ultima ipotesi, come precisato nella citata circolare n. 22/E del 2005,

“si ha … un unico statuto, un’unica contabilità realizzata attraverso il consolidamento

dei diversi bilanci e un unico numero di codice fiscale e partita IVA” nonché un unico

patrimonio.

Al contrario, come precisato nella risoluzione n. 363 del 2002, qualora si

riscontri la sussistenza di marcati profili di autonomia patrimoniale, amministrativa,

gestionale e contabile delle associazioni locali (condizione che si verifica ad esempio

per le associazioni articolate autonomamente in forma “federativa”), le stesse si

configurano quali enti giuridicamente autonomi da iscrivere autonomamente

nell’anagrafe delle ONLUS.

L’autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile della

articolazione territoriale di una organizzazione nazionale, come sopra precisato,

costituisce il presupposto necessario ai fini dell’autonoma iscrizione nell’anagrafe

delle ONLUS.

In particolare gli elementi in base ai quali l’organizzazione locale può

qualificarsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto da

quello nazionale, sono a titolo esemplificativo:

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- il potere dell’ente di autorganizzarsi secondo una propria disciplina

organizzativa autonoma;

- l’esistenza di un patrimonio proprio e separato idoneo a costituire il

fondo comune dell’associazione locale.

- la redazione di un proprio bilancio o rendiconto distinto da quello

nazionale.

In merito all’autorganizzazione della struttura locale, è necessario che la stessa

abbia soci propri e un proprio organo assembleare dotato del potere di:

- decidere la propria gestione;

- deliberare provvedimenti modificativi dell’originario statuto;

- di nominare i membri dell’organo direttivo;

- deliberare in modo autonomo, se necessario, lo scioglimento dell’ente.

Si precisa, peraltro, che l’autonomia della struttura locale può risultare

compatibile con il potere di indirizzo e controllo dell’organizzazione nazionale sempre

che le previsioni statutarie non consentano interventi di quest’ultima in contrasto con il

principio di autodeterminazione dell’organismo periferico. Ad esempio, mentre risulta

compatibile con l’autonomia della struttura locale la possibilità, da parte

dell’organismo nazionale, di diffidare la struttura locale dall’uso della denominazione

del proprio marchio, non è altresì compatibile con la natura di ente autonomo la

previsione statutaria che consente all’ente nazionale, qualora non condivida i

comportamenti e le determinazioni dell’ente locale di dichiarare decaduti gli organi

direttivi dell’entità locale ovvero di disporne lo scioglimento.

Quanto sopra precisato, si invitano le Direzioni regionali ad uniformarsi ai

suddetti criteri e, al fine di perseguire un’unitarietà di trattamento, a coordinarsi con le

altre Direzioni Regionali competenti sui vari soggetti facenti parte di una medesima

organizzazione, segnalando alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso e alla

Direzione Centrale Accertamento i casi in cui vi siano pareri discordanti sul territorio

nazionale in merito alla possibilità di iscrizione autonoma delle sezioni locali di una

determinata organizzazione nazionale.

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2) La detenzione da parte di una ONLUS di una partecipazione di maggioranza o

totalitaria in una società di capitali

Nella risoluzione n. 83/E del 30 giugno 2005 è stato chiarito che la detenzione

di partecipazioni in società di capitali è consentita alle ONLUS a condizione che il

possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzi in una gestione staticoconservativa

del patrimonio. Al contrario si configurerebbe lo svolgimento di

un’attività non consentita qualora la ONLUS assumesse funzioni di coordinamento e

direzione della società partecipata, esercitando un’influenza dominante ed incidendo in

modo determinante sulle scelte operative della società.

In sostanza risulta inconciliabile con la natura di ONLUS un rilevante potere di

gestione nella società partecipata tale che l’attività di quest’ultima possa considerarsi

ad essa sostanzialmente riferibile.

3) La partecipazione di società commerciali ed enti pubblici nelle ONLUS

Sul tema della partecipazione ad una ONLUS da parte di società commerciali ed

enti pubblici e, più in generale, di soggetti esclusi dalla qualifica di ONLUS ai sensi

dell’art. 10, comma 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997, si conferma

l’orientamento già espresso nella risoluzione n. 164/E del 28 dicembre 2004, secondo

il quale la qualifica di ONLUS non deve essere negata ad organizzazioni partecipate

da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi non esercitino un’influenza

dominante nelle determinazioni della ONLUS. In tal senso si è espressa da ultimo la

Commissione tributaria regionale di Milano con sentenza n. 13/19/07 del 24 gennaio

2007, nella quale la predetta Commissione ha ritenuto che soltanto l’influenza

dominante esercitata da una società di capitali in una associazione, risultante dall’atto

costitutivo o dallo statuto, impedisce il riconoscimento della sussistenza dei

presupposti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997.

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4) Perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione di patrimonio: scissione tra

patrimonio preesistente e cumulato in regime di qualifica ONLUS

L’art. 3, lett.

2001, n. 329, prevede che, nei casi di scioglimento delle organizzazioni non lucrative

di utilità sociale, l’Agenzia per le ONLUS renda parere vincolante sulla devoluzione

del loro patrimonio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera

n. 460 del 1997.

Al riguardo si ricorda che nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è stato

precisato che “la perdita di qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio,

allo scioglimento dell’ente”.

Ciò posto - nel confermare detta conclusione che, come già precisato nella citata

circolare n. 168/E del 1998, è stata adottata in considerazione della ratio della

disposizione recata dall’art. 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 460 del

1997, intesa ad impedire all’ente che cessa per qualsiasi ragione di esistere come

ONLUS, la distribuzione del patrimonio, costituito anche in forza di un regime fiscale

privilegiato, o la sua destinazione a finalità estranee a quelle di utilità sociale tutelate

dal decreto legislativo n. 460 del 1997 - si precisa quanto segue.

Nell’ipotesi in cui un ente, pur perdendo la qualifica di ONLUS, non intenda

sciogliersi, ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifica,

si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i criteri indicati

all’art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997, limitatamente

all’ incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente aveva fruito

della qualifica di ONLUS. Viene fatto salvo, quindi, il patrimonio precedentemente

acquisito prima dell’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS.

A tal fine l’ente dovrà allegare alla richiesta di parere sulla devoluzione del

patrimonio rivolta all’Agenzia per le ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera f)

del decreto legislativo n. 460 del 1997, la documentazione rappresentativa della

situazione patrimoniale dell’ente, redatta ai sensi dell’art. 20-bis comma 1, lettera a),

d.P.R del 29 settembre 1973, n. 600 alla data in cui l’ente ha acquisito la qualifica di

k) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzof), del decreto legislativo

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ONLUS, nonché la stessa documentazione rappresentativa della situazione alla

data in cui tale qualifica è venuta meno.

Si ribadisce, pertanto, la necessità che l’ente rispetti, per ciascun esercizio, quanto

previsto al citato art. 20-bis che dispone che le Onlus, a pena di decadenza dei benefici

fiscali per esse previsti, devono ‹‹rappresentare adeguatamente in apposito documento,

da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione

patrimoniale, economica e finanziaria dell’organizzazione.

5) Le retribuzioni e i compensi degli amministratori e dei lavoratori dipendenti

delle ONLUS.

L’articolo 10, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 460 del 1997

stabilisce che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di

gestione: “

20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime

qualifiche”.

la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del

Nella risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002 è stato precisato che la

disposizione sopra richiamata è norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può

essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del DPR 29

settembre 1973, n. 600, con apposita istanza alla Direzione regionale competente.

Pertanto, la disapplicazione può essere chiesta dalle ONLUS operanti in tutti i settori di

attività indicati all’art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997

ogni qual volta possa essere dimostrato che l’operazione attuata non concretizza in

realtà un comportamento elusivo, ma risulta conforme, ad esempio, ad interessi

coerenti e non altrimenti perseguibili dalle ONLUS.

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6) Beneficenza e raccolta fondi: le modalità di raccolta dei fondi e le proporzioni

tra costi e ricavi.

L’art. 143, comma 3, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi,

approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

concernente la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali,

stabilisce che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non

commerciali

effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di

servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione”.

“i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche

La disposizione sopra riportata, in virtù del rinvio che l’art. 26 del decreto

legislativo n. 460 del 1997 opera alla normativa relativa agli enti non commerciali, si

applica anche alle ONLUS.

L’esclusione delle iniziative di raccolta fondi dall’imposizione tributaria, che

tende ad incentivare una delle forme più cospicue di finanziamento per molti enti non

commerciali, è subordinata alle seguenti condizioni:

1) deve trattarsi di iniziative occasionali;

2) la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze

o campagne di sensibilizzazione;

3) i beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere di modico valore.

A tutela della fede pubblica è prevista, peraltro, dall’art. 20 del DPR n. 600 del

1973 una rigorosa rendicontazione delle attività di raccolta dei fondi. In proposito gli

enti non commerciali e le ONLUS che effettuano raccolte pubbliche di fondi

redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato

rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22, dal quale devono risultare, anche

a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le

spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di

“devono

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sensibilizzazione indicate nell’articolo 143, comma 3, lettera a), del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917”.

Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le

spese afferenti a ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione) previste dall’art. 143, comma 3, lettera a) del TUIR che hanno

originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto è accompagnato da una

relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette.

All’Agenzia per le ONLUS l’art. 3, comma 1, lettera i), del DPCM n. 329 del

2001 ha attribuito la vigilanza sull’ “

della fede pubblica, anche attraverso l’impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle

organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti non commerciali, allo scopo di assicurare

la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento

La normativa sopra richiamata, con la previsione di specifiche condizioni e di

appositi adempimenti nonché con l’attribuzione di poteri di vigilanza all’Agenzia per

le ONLUS, evidenzia la necessità di sorvegliare le modalità di raccolta nonché di

assicurare la destinazione dei fondi al progetto o alle attività per i quali è stata posta in

essere la raccolta e di contenere - richiedendo l’occasionalità dell’iniziativa -

l’apparato organizzativo e i conseguenti costi amministrativi e di gestione.

Occorre, pertanto, individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e la

loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l’attività di

raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali da assicurare

che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa quota di fondi da destinare ai

progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata.

A tale proposito, si ritiene che i fondi raccolti debbano essere destinati per la

maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l’attività per cui la raccolta

fondi è stata attivata. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall’ente

per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha

inteso incentivare.

Per agevolare l’attività di accertamento da parte degli organi preposti alla

vigilanza sulla raccolta fondi, le organizzazioni interessate avranno cura di specificare

attività di raccolta di fondi e di sollecitazione”.

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nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto l’importo dei fondi raccolti

risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti, nonché le somme

effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali

la raccolta fondi è stata attivata.

7) Aiuti umanitari per collettività estere

Nell’ipotesi in cui l’ente intenda destinare all’estero i fondi pervenuti a seguito

di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente ovvero acquisiti nell’espletamento

dell’attività tipica delle ONLUS (destinazione consentita “

umanitari

1997), è, altresì tenuto ad annotare nella predetta relazione illustrativa ovvero nelle

scritture contabili di cui all’art. 20-

identificativi di una accreditata istituzione che opera anche indirettamente nel paese

estero destinatario dei fondi a cui siano stati preventivamente comunicati il piano e le

modalità di erogazione dell’aiuto umanitario.

°°°°°°°

Sarà cura delle Direzioni regionali assicurare l’esatto adempimento delle

presenti istruzioni.

limitatamente agli aiuti” ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 460 delbis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, i dati

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