Investimenti, riordino degli incentivi all'occupazione, INAIL, riordino degli enti previdenziali

Legge 17 maggio 1999, n. 144

 Legge 17 maggio 1999, n. 144
(in SO n.99/L alla GU 22 maggio 1999, n.118)

Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali

 

Capo I
Disposizioni in materia di investimenti

Articolo 1
(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, grammi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E’ assicurata l’integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma i operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli Uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;
 c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono indicati le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio, disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 41, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle ispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito, un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.         

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonchè la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

Articolo 2.
(Partecipazione alle riunioni del CIPE).

1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n.59, partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni.

Articolo 3.
(Compiti del CIPE)

1. Il comma 2 dell'articolo i del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è sostituito dal seguente:

"2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono individuate le attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997, n 59".

2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di programma stipulati ai sensi. della legge le marzo 1986, n. 64, sono sottoposti al CIPE, pena revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 2000. I provvedimenti provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre 1995 possono essere rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di concessione definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto- legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Al fine di garantire il raccordo con le deliberazioni del CIPE le commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle iniziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un funzionario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con compiti di segretario, al quale compete un compenso forfettario pari all'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione, ridotto del 60 per cento.

Articolo 4.
(Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali).

1. Lo studio di fattibilità per opere di importo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni d'investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri.

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.

5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse è effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.

6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera, che non può avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilità dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione di cui all’articolo 1 e giudicati, con provvedimento del Presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione è revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non è documentato l'avvenuto affidamento dell’incarico di progettazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo rotativo per la progettualità di cui ai commi da 54 a 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, a dotta le medesime modalità e procedure di cui al comma 6.

Articolo 5.
(Intese istituzionali di programma).

1. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituita una unità previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata "Intesa istituzionale di programma", cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e con la modalità di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 1997.

2. All'unità di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento già a disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare, le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE, la quota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell'"Intesa" iscritta all'unità previsionale di base 7.2.1.10 "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'avvenuta approvazione dei programmi comunitari.

3. All'unità previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un più elevato coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori risorse.

4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilità, in accordi per settori diversi.

5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sull'unità previsionale di base di cui al comma 1.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n.568.

7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del presente articolo.

Articolo 6.
(Esecuzione diretta di lavori e servizi).

1. All’articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I lavori da eseguire e/o i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori e/o dei servizi a soggetti terzi."

Articolo 7.
(Istituzione dell'Unità tecnica – Finanza di progetto).

1. E' istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata "Unità".

2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.

4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'articolo 37-quater della citata legge n.109 del 1994.

5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità.

7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte, a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è determinato il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l’ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti.

Articolo 8.
(Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazione delle opere pubbliche).

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n.412, è sostituito dal seguente:

"1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente".

Articolo 9.
(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria).

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonchè all’attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni necessarie affinchè l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

Articolo 10.
(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta).

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n.448, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonchè all’attuazione di opere per le quali non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le disposizioni necessarie affinchè l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara è, altresì, specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

Articolo 11
(Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania)

1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n.514 tra Ragusa e Catania è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno 2000.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l’anno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo stato parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 12.
(Perenzione).

1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, come modificato dall’articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n.526, le parole "quinto esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "settimo esercizio".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.  

Articolo 13.
(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici).

1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministrazioni statali.

2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi comunitari.

2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.

2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di accesso e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo.

2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".

Articolo 14.
(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n.244).

1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai commissari straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:

"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare, le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai sogetti di propria fiducia di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell’articolo 17 della medesima legge 109 del 1994. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del citato comma 4".

3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ottobre 1942, n.1460, e successive modificazioni, le parole: "100 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 ECU".

4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 gennaio 1953, n.24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".

 5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15 marzo 1965, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n.431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Articolo 15.
(Snellimento delle procedure concernenti il decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, la legge 5 ottobre 1991, n.317, la gestione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980 e altre disposizioni agevolative)

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181, gravano sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46, prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n.396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n.481, sulla quale affluiscono le somme iscritte, anche in conto residui, al capitolo 7063 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n.513.

2. All'articolo 11, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n.317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo".

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n.266, nella misura massima di lire 10 miliardi per l'adeguamento funzionale e la manutenzione straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.219. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato presenta al Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle azioni e delle risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento delle opere infrastrutturali di cui al predetto articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.266. Il termine di cui all’articolo 10, comma 6, della medesima legge n.266 del 1997 è ulteriormente differito al 31 dicembre 1001.

4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.641, come sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n.266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvi i diritti già maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullità o decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate".

5. Il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, è sostituito dal seguente:

"3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.493, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovino ove ne sia già intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n.266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti, con adozione delle più opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta reperibilità dei soggetti interessati, la stessa amministrazione può affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le modalità della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n.219".

6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 mano 1998, n. 61, è aggiunto il seguente:

"Articolo 9-bis. (Destinazione delle risorse). - 1. Le risorse di cui all'articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi Sismica e funzionali all'attuazione del complesso degli interventi di ricostruzione e Sviluppo".

7. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale, con limiti e modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 mano 1998, n. 112.

8. Gli indirizzi generali di gestione del Fondo centrale di garanzia, istituito dall’articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n.1068, sono definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 16.
(Disposizioni in materia di contabilità dell'Ufficio nazionale per il servizio civile).

1. Ai fondi di contabilità speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonchè alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli enti militari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n.313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.460, e successive modificazioni, recante la disciplina dei pignoramenti sulla contabilità speciale delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Articolo 17.
(Interventi del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie).

1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente natura di "spese obbligatorie", nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.12, "Risorse proprie Unione europea", del medesimo stato di previsione.

2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione europea a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le necessarie risorse.

 3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n.146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1.

4. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi socio-strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le eventuali perdite di cambio.

5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del Progetto pilota per la predisposizione dei piani regolatori, inserito nel programma di assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo n.1 di cui al regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, nonchè di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Comunità europee per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma di assistenza tecnica alle attività preliminari all'avvio del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, è autorizzato ad anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non superiore a lire 18 miliardi. Al reintegro dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si provvede con le risorse dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli interventi di cui al citato obiettivo n.1, nell'ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinaziamento nazionale resta a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione.

6. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi strutturali, nonchè il conseguimento degli obiettivi di spesa nazionale, il Fondo di rotazione di cui al comma 2, è autorizzato a rendere disponibili in favore delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, risorse aggiuntive rispetto al limite della quota nazionale prevista nei piani finanziari delle singole forme di intervento. La misura delle complessive maggiori risorse è stabilita con deliberazioni del CIPE, sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal mancato o parziale utilizzo della dotazione aggiuntiva costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme di intervento previste della fase di programmazione successiva.

7. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n.183 del 1987 interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.

8. Fermi restando i limiti e i divieti imposti degli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attualmente previsto.

Articolo 18.
(Accesso delle università agli accordi di programma).

1. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n.236, si interpreta nel senso che le università possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95, a condizione in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.168.

Articolo 19.
(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000).

1. Le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato di indirizzo strategico per l'Euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I Comitati provinciali per l'Euro (CEP), ridenominati Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attività di sensibilizzazione e di rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i Comitati medesimi possono essere integrati con esperti provenienti dalle categorie già rappresentate nei Comitati stessi.

3. I Comitati di cui ai precedenti commi, in collaborazione con istituti universitari e centri di ricerca pubblici, procedono:

a) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili;
b) alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi derivanti dalla complessità;
c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi derivanti.

4. Il Comitato, di cui al comma 2, riferisce petiodicamente, a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzioni individuati.

5. E autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione di dati, informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonchè per il funzionamento dei Comitati di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto tecnico-amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bflancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 20.
(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse).

1. E' soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341;
b) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995, n.163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n.273;
c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta al Parlamento, nel mese di settembre, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale.

Articolo 21.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n.449).

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono soppresse la parola "seguenti", nell'alinea, e le lettere a), b), c) e d). Al comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n.449 del 1997, le parole: "Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Per le isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, appartenenti ai territori di cui al comma 2".

Articolo 22.
(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).

1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivami da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Tale contributo è concesso a condizione che l'istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, è predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di Conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 23.
(Personale del Consorzio universitario a distanza).

1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza, per il quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30 aprile 1998, ancorchè in cassa integrazione alla medesima data, partecipa a domanda ad appositi concorsi che possono essere banditi dalle università statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università stesse, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 24.
(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego)

1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima situazione giuridica dei ricorrenti o resistenti.

Articolo 25.
(Fondo per lo sviluppo in agricoltura).

1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione, nonché la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: "non superare il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superare il 30 per cento";
b) all'articolo 29 è aggiunto il seguente comma:

"Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n.604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime".

4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo.

5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n.215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.

Articolo 26.
(Disposizioni riguardanti i consorzi di miglioramento fondiario).

1. Il secondo comma dell'articolo 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, è sostituito dal seguente:

"Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67".

2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado già operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 del citato regio decreto n.215 del 1933, e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.

Articolo 27.
(Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti).

1. Al comma 4-quinquies dell’articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: Alfine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279, possono essere effettuate, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto capitale anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano lo stesso intervento.

Articolo 28.
(Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord).

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n.266, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n.549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.641, nonchè a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135. A tale fine sono autorizzate:

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