Statuto degli impiegati civili dello Stato

Decreto Presidente Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

(in SO alla GU 25 gennaio 1957, n. 22)

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Statuto degli impiegati civili dello Stato


PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo I - Classificazione delle carriere.

Art. 1.- Distinzione delle carriere.

Capo II - Ammissione agli impieghi.

Art. 2.- Requisiti generali.

Art. 3.- Concorsi di ammissione.

Art. 4.- Esclusione dal concorso.

Art. 5.- Riserva dei posti e preferenze.

Art. 6.- Svolgimento delle prove.

Art. 7.- Graduatoria del concorso.

Art. 8.- Conferimento di posti disponibili agli idonei.

Art. 9.- Nomina in prova.

Art. 10.- Periodo di prova.

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo I - Doveri

Art. 11.- Promessa solenne e giuramento.

Art. 12.- Obbligo della residenza.

Art. 13.- Comportamento in servizio.

Art. 14.- Orario di servizio.

Art. 15.- Segreto d'ufficio.

Art. 16.- Dovere verso il superiore.

Art. 17.- Limiti al dovere verso il superiore.

Capo II - Responsabilità

Art. 18.- Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione.

Art. 19.- Giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 20.- Obbligo di denuncia.

Art. 21.- Responsabilità dell'agente contabile.

Art. 22.- Responsabilità verso i terzi.

Art. 23.- Danno ingiusto.

Art. 24.- Responsabilità degli organi collegiali.

Art. 25.- Diffida.

Art. 26.- Inesecuzione del giudicato amministrativo.

Art. 27.- Comunicazione della diffida.

Art. 28.- Esclusione della responsabilità verso i terzi.

Art. 29.- Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi.

Art. 30.- Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi.

Capo III - Diritti.

Art. 31.- Funzioni - Qualifica.

Art. 32.- Trasferimenti.

Art. 33.- Trattamento economico - Assistenza - Miglioramento professionale.

Art. 34.- Diritti derivanti da invenzione industriale.

Art. 35.- Riposo settimanale.

Art. 36.- Congedo ordinario.

Art. 37.- Congedo straordinario.

Art. 38.- Congedo straordinario per richiamo alle armi.

Art. 39.- Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario.

Art. 40.- Trattamento economico durante il congedo.

Art. 41.- Congedo straordinario per gravidanza e puerperio.

TITOLO III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI- DOCUMENTI

Capo I - Rapporto informativo - Organi competenti.

Art. 42.- Rapporto informativo e giudizio complessivo.

Artt. 43-46.-

Art. 47.- Organi competenti alla compilazione del rapporto per il personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Art. 48.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere direttive presso l'amministrazione periferica.

Art. 49.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto.

Art. 50.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera di concetto in servizio presso l'amministrazione periferica.

Art. 51.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere esecutive.

Art. 52.- Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere ausiliarie.

Art. 53.- Impossibilità di compilazione del rapporto informativo. Compilazione del rapporto per il personale comandato e fuori ruolo.

Capo II - Gravami.

Art. 54.- Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo.

Capo III - Documenti - Ruoli di anzianità.

Art. 55.- Fascicolo personale, stato matricolare e ruoli di anzianità.

TITOLO IV - COMANDO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

Capo I - Comando.

Art. 56.- Comando presso altra amministrazione.

Art. 57.- Trattamento del personale comandato e carico della spesa.

Capo II - Collocamento fuori ruolo.

Art. 58.- Presupposti e procedimento.

Art. 59.- Trattamento e promozione del personale fuori ruolo.

TITOLO V - INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI IMPIEGHI

Capo I - Incompatibilità.

Art. 60.- Casi di incompatibilità.

Art. 61.- Limiti dell'incompatibilità.

Art. 62.- Partecipazione all'amministrazione di enti e società.

Art. 63.- Provvedimenti per casi di incompatibilità.

Art. 64.- Denuncia dei casi di incompatibilità.

Capo II - Cumulo di impieghi.

Art. 65.- Divieto di cumulo di impieghi pubblici.

TITOLO VI - ASPETTATIVA E DISPONIBILITÀ

Capo I - Aspettativa.

Art. 66.- Cause dell'aspettativa.

Art. 67.- Aspettativa per servizio militare.

Art. 68.- Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio.

Art. 69.- Aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 70.- Cumulo di aspettative.

Art. 71.- Dispensa dal servizio per infermità.

Capo II - Disponibilità.

Art. 72.- Presupposti.

Art. 73.- Trattamento economico.

Art. 74.- Trasferimento ad altre amministrazioni.

Art. 75.- Richiamo in servizio.

Art. 76.- Servizio temporaneo presso altra amministrazione.

Art. 77.- Dispensa dal servizio.

TITOLO VII - DISCIPLINA

Capo I - Infrazioni e sanzioni disciplinari.

Art. 78.- Sanzioni.

Art. 79.- Censura.

Art. 80.- Riduzione dello stipendio.

Art. 81.- Sospensione dalla qualifica.

Art. 82.- Assegno alimentare.

Art. 83.- Effetti della sospensione dalla qualifica.

Art. 84.- Destituzione.

Art. 85.- Destituzione di diritto.

Art. 86.- Recidiva.

Art. 87.- Riabilitazione.

Art. 88.- Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione.

Art. 89.- Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare.

Art. 90.- Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione.

Capo II - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale.

Art. 91.- Sospensione cautelare obbligatoria.

Art. 92.- Sospensione cautelare facoltativa.

Art. 93.- Esclusione dagli esami e dagli scrutini.

Art. 94.- Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.

Art. 95.- Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari.

Art. 96.- Computo della sospensione cautelare.

Art. 97.- Revoca della sospensione.

Art. 98.- Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale.

Art. 99.- Revoca di diritto della sospensione.

Capo III - Procedimento disciplinare.

Sezione I - Procedimento per l'irrogazione della censura.

Art. 100.- Censura.

Art. 101.- Procedimento per l'irrogazione della censura.

Art. 102.- Ricorso gerarchico.

Sezione II - Procedimento per l'irrogazione della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione.

Art. 103.- Accertamenti.

Art. 104.- Formalità per la contestazione.

Art. 105.- Giustificazioni dell'impiegato.

Art. 106.- Archiviazione degli atti.

Art. 107.- Procedimento.

Art. 108.- Funzionario istruttore e consulente tecnico.

Art. 109.- Facoltà del funzionario istruttore e del consulente.

Art. 110.- Termini per l'espletamento dell'inchiesta.

Art. 111.- Atti preliminari al giudizio disciplinare.

Art. 112.- Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina.

Art. 113.- Supplemento di istruttoria.

Art. 114.- Deliberazione della Commissione di disciplina.

Art. 115.- Rinvio della decisione.

Art. 116.- Rimborso spese all'impiegato prosciolto.

Art. 117.- Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale.

Art. 118.- Rapporto tra giudizio disciplinare e cessazione del rapporto di impiego.

Art. 119.- Rapporto tra procedimento disciplinare e giudicato amministrativo.

Art. 120.- Estinzione del procedimento.

Art. 121.- Riapertura del procedimento.

Art. 122.- Effetti della riapertura del procedimento.

Art. 123.- Esonero del direttore generale.

TITOLO VIII - CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

Capo I - Dimissioni e relativo trattamento.

Art. 124.- Dimissioni.

Art. 125.- Trattamento di quiescenza.

Art. 126.- Dimissioni dell'impiegata coniugata.

Capo II - Decadenza dall'impiego.

Art. 127.- Decadenza.

Art. 128.- Effetti della decadenza.

Capo III - Dispensa dal servizio.

Art. 129.- Dispensa.

Art. 130.- Accertamento sanitario per la dispensa.

Capo IV - Collocamento a riposo.

Art. 131.- Collocamento a riposo.

Capo V - Riammissione in servizio.

Art. 132.- Riammissione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE AUSILIARIO

Capo I - Personale ausiliario.

Art. 133.- Rinvio.

Art. 134.- Sanzioni pecuniarie.

Art. 135.- Uniforme.

Art. 136.- Uso dell'alloggio.

TITOLO X - ORGANI COLLEGIALI DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Capo I - Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art. 137.- Istituzione.

Art. 138.- Composizione.

Art. 139.- Nomina dei membri ordinari.

Art. 140.- Guarentigie.

Art. 141.- Membri straordinari.

Art. 142.- Attribuzioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art. 143.- Sezioni.

Art. 144.- Segreteria.

Art. 145.- Adunanze.

Capo II - Consiglio di amministrazione.

Art. 146.- Composizione e competenze.

Art. 147.- Adunanze del Consiglio di amministrazione.

Capo III - Commissione di disciplina.

Art. 148.- Commissione di disciplina.

Art. 149.- Ricusazione del giudice disciplinare.

TITOLO XI - FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE

Capo I - Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 150.- Istituzione e finalità.

Art.151.- Ordinamento.

TITOLO XII - ALBO DEI DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO

Art. 152.- Albo.

PARTE SECONDA - Ordinamento delle carriere

TITOLO I - CARRIERE DIRETTIVE

Capo I - Qualifiche ed attribuzioni.

Art. 153.- Qualifiche.

Art. 154.- Attribuzioni del personale direttivo.

Art. 155.- Attribuzioni del direttore generale.

Art. 156.- Attribuzioni dell'ispettore generale.

Art. 157.- Attribuzioni del direttore di divisione.

Art. 158.- Attribuzioni del direttore di sezione.

Art. 159.- Attribuzioni dei consiglieri.

Art. 160.- Attribuzioni di funzioni particolari.

Capo II - Accesso alle carriere direttive.

Art. 161.- Nomina alla qualifica iniziale.

Capo III - Svolgimento delle carriere.

Art. 162.- Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di I, II e III classe e delle qualifiche equiparate.

Art. 163.- Promozioni a consigliere di II e I classe.

Art. 164.- Promozione a direttore di sezione.

Art. 165.- Concorso per merito distinto ed esame di idoneità.

Art. 166.- Promozione a direttore di divisione.

Art. 167.- Concorso speciale per la promozione a direttore di divisione.

Art. 168.- Promozione ad ispettore generale.

Art. 169.- Scrutinio per merito comparativo.

Art. 170.- Nomina a direttore generale.

TITOLO II - CARRIERE DI CONCETTO

Capo I - Qualifiche e attribuzioni.

Art. 171.- Qualifiche.

Art. 172.- Attribuzioni.

Capo II - Accesso alle carriere.

Art. 173.- Nomina a vice segretario.

Capo III - Svolgimento delle carriere.

Art. 174.- Dotazione organica unica per le qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vice segretario.

Art. 175.- Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario.

Art. 176.- Promozione a primo segretario.

Art. 177.- Esami per le promozioni a primo segretario.

Art. 178.- Promozioni alle qualifiche superiori a primo segretario.

Art. 179.- Procedimento dello scrutinio.

TITOLO III - CARRIERE ESECUTIVE

Capo I - Qualifiche ed attribuzioni.

Art. 180.- Qualifiche.

Art. 181.- Attribuzioni.

Capo II - Accesso alle carriere.

Art. 182.- Nomina ad applicato aggiunto.

Capo III - Svolgimento delle carriere.

Art. 183.- Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto.

Art. 184.- Promozioni ad applicato ed archivista.

Art. 185.- Promozione a primo archivista.

Art. 186.- Promozione ad archivista capo e qualifica superiore.

Art. 187.- Esame e scrutinio per le promozioni.

TITOLO IV - CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Capo I - Qualifiche e mansioni.

Art. 188.- Qualifiche.

Art. 189.- Mansioni.

Capo II - Accesso alle carriere.

Art. 190.- Nomina ad inserviente o ad agente tecnico.

Capo III - Svolgimento delle carriere.

Art. 191.- Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente.

Art. 192.- Promozione ad usciere e ad usciere capo.

Art. 193.- Promozioni a commesso ed a commesso capo.

Art. 194.- Promozione ad agente tecnico capo.

TITOLO V - CARRIERE SPECIALI

Capo I - Ordinamento.

Art. 195.- Qualifiche.

Capo II - Accesso alle carriere direttive.

Art. 196.- Nomina a vice direttore.

Art. 197.- Promozione a direttore di II classe.

Art. 198.- Inquadramento.

TITOLO VI - PASSAGGIO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE O AD ALTRA CARRIERA

Capo I - Passaggio ad altra amministrazione.

Art. 199.- Modalità.

Capo II - Passaggio ad altra carriera.

Art. 200.- Modalità.

Art. 201.- Valutazione di anzianità.

Art. 202.- Assegno personale nei passaggi di carriera.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE

Capo I - Attribuzioni del personale di particolari ruoli.

Art. 203.- Attribuzioni del personale ispettivo e tecnico.

Art. 204.- Attribuzioni del personale degli uffici periferici.

Capo II - Svolgimento delle carriere.

Art. 205.- Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione.

Art. 206.- Promozioni e posti disponibili.

Art. 207.- Valutazione del servizio militare.

Art. 208.- Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione.

PARTE TERZA - Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni

TITOLO I - CARRIERE - STATO GIURIDICO DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I - Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità Istituto Superiore di Sanità.

Sezione I - Organi.

Art. 209.- Comitato amministrativo.

Sezione II - Personale.

Art. 210.- Nomina ad assistente aggiunto.

Art. 211.- Promozione ad aiuto.

Art. 212.- Promozioni a primo aiuto ed aiuto principale. Nomina a capo laboratorio di II classe.

Art. 213.- Promozione a primo aiuto.

Art. 214.-

Art. 215.- Promozione a sorvegliante capo.

Art. 216.- Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiuto.

Art. 217.- Rapporto informativo per gli impiegati con qualifica inferiore ad aiuto.

Art. 218.- Distacco temporaneo.

Art. 219.- Attività professionale consentita.

Art. 220.- Collocamento a riposo del direttore generale.

Capo II Ministero degli Affari Esteri.

Sezione I - Consiglio di amministrazione e Commissione di disciplina.

Art. 221.- Consiglio di amministrazione.

Art. 222.- Commissione di disciplina.

Sezione II - Personale delle carriere con ordinamento speciale.

Art. 223.- Ammissione alle carriere direttive.

Art. 224.- Periodo di prova.

Art. 225.- Funzioni all'estero.

Art. 226.- Carriera per l'Oriente.

Art. 227.- Promozioni nella carriera diplomatico-consolare.

Art. 228.- Promozioni nelle altre carriere.

Art. 229.- Divieto di cariche onorifiche.

Art. 230.- Rinvio.

Art. 231.- Collocamento a disposizione.

Art. 232.-

Art. 233.- Disposizione transitoria.

Sezione III - Disposizioni comuni a tutte le carriere.

Art. 234.- Esami di avanzamento.

Art. 235.- Valutazione del servizio prestato all'estero. Destinazione all'estero del personale amministrativo.

Capo III - Ministero dell'interno.

Sezione I - Personale dell'amministrazione civile.

Art. 236.- Riserva di posti nella nomina di prefetto.

Art. 237.- Collocamento a disposizione dei prefetti.

Art. 238.- Collocamento a riposo dei prefetti per ragioni di servizio.

Sezione II - Organi e personale degli archivi di Stato.

Art. 239.- Giunta del Consiglio superiore.

Art. 240.- Scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica per il personale degli archivi di Stato.

Art. 241.- Promozioni alle qualifiche di soprintendente di II classe e direttore cupo di II classe.

Art. 242.- Nomina a soprintendente dell'archivio centrale e conferimento della qualifica di ispettore generale.

Art. 243.- Giudizio complessivo per gli allievi delle scuole di paleografia e di archivista.

Art. 244.- Speciali casi di incompatibilità per il personale degli archivi di Stato.

Sezione III - Personale della pubblica sicurezza.

Art. 245.- Rapporto dei prefetti al termine del periodo di prova per i volontari di pubblica sicurezza.

Art. 246.- Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi speciali.

Art. 247.- Disposizioni speciali per gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 248.- Avanzamento del personale di pubblica sicurezza per merito straordinario.

Art. 249.- Collocamento a riposo di ufficio degli ispettori generali capi e dei questori per gravi ragioni di servizio.

Art. 250.- Compiti degli aiutanti di polizia.

Art. 251.- Accesso alla qualifica di aiutante di polizia.

Sezione IV - Personale dei servizi antincendi.

Art. 252.- Procedimento e sanzioni disciplinari per il personale dei servizi antincendi.

Capo IV - Ministero delle finanze

Sezione I - Personale dell'amministrazione centrale.

Art. 253.- Accesso alla carriera direttiva.

Art. 254.- Scuola di perfezionamento.

Art. 255.- Nomina a statistico.

Art. 256.- Attribuzioni di funzioni ispettive.

Art. 257.- Carriera degli agenti agronomi.

Art. 258.- Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo.

Sezione II - Personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 259.- Promozione a qualifiche superiori ad assistente disegnatore e computista).

Sezione III - Personale dell'Amministrazione provinciale delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 260.- Promozione a primo ufficiale.

Sezione IV - Personale dei laboratori chimici.

Art. 261.- Attribuzione della qualifica di direttore dei laboratori chimici.

Sezione V - Personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 262.- Attribuzioni di funzioni ispettive.

Art. 263.- Nomina a conservatore di II classe.

Art. 264.- Promozione a conservatore di I classe.

Art. 265.- Riserve di posti.

Art. 266.- Carriera dei cassieri.

Art. 267.- Reggenza di uffici.

Capo V - Ministero del tesoro.

Sezione I - Ispettori per i servizi della direzione generale del tesoro.

Art. 268.-

Sezione II - Ispettori per i servizi della direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 269.-

Art. 270.- Norma transitoria.

Sezione III - Attuari per i servizi della direzione generale degli Istituti di previdenza.

Artt. 271-272-273.-

Sezione IV - Personale della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 274.- Organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi.

Art. 275.- Nomina ed impiego.

Capo VI - Ministero della pubblica istruzione.

Sezione I - Personale ispettivo dell'Amministrazione centrale.

Art. 276.- Nomina ad ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed elementare.

Art. 277.- Ripartizione dei posti di organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Art. 278.- Valutazione di servizio precedente nella carriera degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Art. 279.- Nomina ad ispettore centrale di II classe per le antichità e belle arti.

Art. 280.- Nomina ad ispettore centrale di I classe per l'istruzione musicale.

Art. 281.- Ripartizione dei posti di organico nella carriera degli ispettori centrali per le antichità e belle arti e per l'istruzione musicale.

Sezione II - Personale dei Provveditorati agli studi.

Art. 282.- Conferimento di posti di provveditore agli studi.

Art. 283.- Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di I classe.

Art. 284.- Valutazione di anzianità.

Art. 285.- Nomina definitiva a provveditore agli studi.

Sezione III - Personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 286.- Promozione a direttore di I classe.

Art. 287.- Nomina a vice disegnatore.

Art. 288.- Nomina ad aiutante ed a restauratore.

Art. 289.- Promozione a primo custode.

Sezione IV - Personale dell'Istituto centrale del restauro.

Art. 290.- Promozione alle qualifiche superiori nella carriera direttiva.

Art. 291.- Promozioni alle qualifiche superiori nella carriera di concetto.

Sezione V - Personale della Calcografia nazionale, dell'Opificio delle pietre dure e del Gabinetto fotografico nazionale.

Art. 292.- Nomina a direttore.

Sezione VI - Personale del Gabinetto nazionale delle stampe.

Art. 293.- Nomina a direttore.

Art. 294.- Carriera del direttore.

Sezione VII - Personale dei convitti nazionali.

Art. 295.- Nomina a vice rettore aggiunto di III classe.

Art. 296.- Promozione a vice rettore aggiunto di I classe.

Art. 297.- Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettore aggiunto di I e II classe.

Art. 298.- Valutazione di anzianità per la promozione a vice rettore.

Art. 299.- Nomina a vice economo.

Sezione VIII - Personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica magistrale e tecnica.

Art. 300.- Personale di segreteria, vigilanza e di servizio.

Art. 301.- Assunzione del personale femminile nella carriera del personale ausiliario.

Capo VII - Ministero dei lavori pubblici.

Sezione I - Personale dell'Amministrazione centrale.

Art. 302.- Scrutini di promozione alle qualifiche superiori a direttore di sezione.

Art. 303.- Impiego del personale dell'amministrazione centrale presso i provveditorati alle opere pubbliche.

Sezione II - Personale delle nuove costruzioni ferroviarie.

Art. 304.- Stato giuridico ed economico.

Capo VIII Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sezione I - Personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica.

Art. 305.- Concorso per la nomina a direttore straordinario.

Art. 306.- Svolgimento della carriera dei direttori.

Art. 307.- Nomina a direttore.

Art. 308.- Approvazione dei lavori delle Commissioni.

Art. 309.- Trasferimento del direttore.

Art. 310.- Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli istituti di sperimentazione.

Art. 311.- Passaggio dei direttori nei ruoli dei professori universitari.

Art. 312.- Disposizioni particolari per i direttori.

Art. 313.- Disposizioni transitorie per i direttori ordinari provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 314.- Nomina a sperimentatore.

Art. 315.- Svolgimento della carriera degli sperimentatori.

Art. 316.- Disposizioni transitorie per gli aiuto direttori di II classe provenienti dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 317.- Applicazione del personale dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste presso le stazioni agrarie e talassografiche.

Sezione II - Personale dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche già dell'ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria.

Art. 318.- Nomina ad ecologo aggiunto.

Art. 319.- Promozione ad ecologo superiore.

Art. 320.- Promozione a vice direttore.

Art. 321.- Promozione a direttore.

Sezione III - Personale proveniente dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 322.- Rinvio.

Sezione IV - Personale per i servizi statistico-economici di cui alla tabella allegata alla L. 22 febbraio 1951, n. 64.

Art. 323.- Trattamento di quiescenza ed esami di promozione.

Capo IX - Ministero dell'industria e commercio.

Sezione I - Organi e personale delle stazioni sperimentali.

Art. 324.- Consiglio di amministrazione per le stazioni sperimentali.

Art. 325.- Nomina degli assistenti.

Art. 326.- Periodo di prova degli assistenti.

Art. 327.- Promozione a vice direttore.

Art. 328.- Nomina a direttore straordinario.

Art. 329.- Promozione a direttore ordinario di stazione sperimentale.

Art. 330.- Carriera dei direttori.

Art. 331.- Periodo di prova dei vice periti analisti.

Sezione II - Personale del corpo delle miniere.

Art. 332.- Corsi di perfezionamento per il personale della carriera direttiva del corpo delle miniere.

Art. 333.- Corsi di perfezionamento per il personale della carriera di concetto del corpo delle miniere.

Art. 334.- Conferimento della qualifica di agente tecnico preparatore.

Sezione III - Personale del servizio metrico.

Art. 335.- Promozione ad ispettore capo interregionale.

Capo X - Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sezione I - Disposizioni comuni alle varie carriere.

Art. 336.- Incarichi ispettivi.

Sezione II - Personale dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 337.- Mansioni ispettive del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro.

Sezione III - Personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 338.- Promozione a ispettore generale.

Art. 339.- Esercizio di funzioni direttive da parte del personale della carriera di concetto.

Art. 340.- Anzianità di servizio del personale inquadrato ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, numero 520.

Art. 341.- Riduzione di anzianità.

Art. 342.- Indisponibilità di posti.

Art. 343.- Rinvio.

PARTE QUARTA - Disposizioni speciali per il personale in particolari situazioni

TITOLO I - RUOLI AGGIUNTI

Capo I - Carriere.

Art. 344.- Ruoli aggiunti.

Art. 345.- Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive.

Art. 346.- Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario.

Art. 347.- Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli organici.

Art. 348.- Esami di promozione degli impiegati dei ruoli aggiunti.

Art. 349.- Impiegati dei ruoli aggiunti della Corte dei conti.

Art. 350.- Trattamento economico del personale dei ruoli aggiunti.

TITOLO II - INVALIDI DI GUERRA E DI SERVIZIO - PERSONALE PROVENIENTE DAI SOTTUFFICIALI - PERSONALE IN SERVIZIO AL 23 MARZO 1939

Capo I - Riserva di posti - Assunzione - Carriera.

Art. 351.- Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio.

Art. 352.- Riserva di posti a favore dei sottufficiali e graduati delle FF.AA. e dei Corpi di polizia.

Art. 353.- Promozione ad archivista degli applicati invalidi di guerra.

Art. 354.- "Promozione a primo archivista degli impiegati provenienti dai sottufficiali."

Art. 355.- Promozione ad usciere capo degli uscieri invalidi di guerra.

Art. 356.- Disposizione speciale per il personale in servizio al 23 marzo 1939.

PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie

TITOLO I - STATO GIURIDICO

Capo I - Disciplina - Esodo volontario.

Art. 357.- Infrazioni disciplinari commesse anteriormente al I luglio 1956.

Art. 358.- Procedimenti già trasmessi alle Commissioni di disciplina.

Art. 359.- Procedimenti non trasmessi alle Commissioni.

Art. 360.- Proroga dell'esodo volontario.

TITOLO II - CARRIERE

Capo I - Promozioni alle qualifiche intermedie per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959.

Art. 361.- Promozioni a consigliere di I classe per i posti disponibili al 30 giugno ed al 31 dicembre 1957.

Art. 362.- Promozione a segretario per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1959.

Art. 363.- Promozioni ad archivista per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1958.

Art. 364.- Promozioni a vice direttore per i posti disponibili sino al 31 dicembre 1957.

Art. 365.- Concorso per esame speciale.

Art. 366.- Decorrenza delle promozioni conseguite mediante esame speciale.

Art. 367.- Composizione della Commissione e procedura del concorso speciale.

Art. 368.- Promozione a direttore di sezione degli impiegati inquadrati nella qualifica di consigliere di I classe.

Art. 369.- Promozione a direttore di divisione degli impiegati provenienti dal grado di capo sezione.

Art. 370.- Promozione a primo segretario degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario.

Art. 371.- Promozione a primo archivista degli impiegati inquadrati nella qualifica di archivista.

Art. 372.- Riduzione dei periodi di permanenza per l'accesso alle qualifiche di direttore di sezione, segretario principale, primo archivista.

Art. 373.- Anzianità acquisite.

Art. 374.- Determinazione del trattamento economico del personale in servizio.

Art. 375.- Inquadramento nelle nuove qualifiche.

Art. 376.- Norme sullo svolgimento degli esami.

Art. 377.- Personale con ordinamento particolare.

Art. 378.- Riconoscimento di anzianità agli ex combattenti partecipanti ad esami riservati.

Art. 379.- Retrodatazione di nomina di vincitori di concorsi annullati. jj

PARTE SESTA - Disposizioni finali

TITOLO I - INCARICHI SPECIALI - APPLICABILITÀ - ENTRATA IN VIGORE

Art. 380.- Conferimento di speciali incarichi.

Art.381.- Forma dei provvedimenti riguardanti lo stato del personale.

Art. 382.- Ruoli organici.

Art. 383.- Carriere del personale dipendente dal Ministero delle finanze.

Art. 384.- Applicabilità.

Art. 385.- Norme incompatibili.

Art. 386.- Decorrenza.

Statuto degli impiegati civili dello Stato

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo I - Classificazione delle carriere.

Art. 1.- Distinzione delle carriere.

Le carriere degli impiegati civili dello Stato, amministrativi e tecnici, sono distinte come segue:

carriere direttive;

carriere di concetto;

carriere esecutive;

carriere del personale ausiliario.

Le singole carriere e le relative qualifiche sono stabilite per ciascuna amministrazione nei quadri annessi al presente decreto.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo II - Ammissione agli impieghi.

Art. 2.- Requisiti generali.

Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.

Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli seguenti.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

 

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo II - Ammissione agli impieghi.

 

Art. 3.- Concorsi di ammissione.

L'assunzione agli impieghi civili dello Stato è effettuata mediante pubblico concorso per esami alle qualifiche iniziali, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

L'amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso nelle qualifiche iniziali, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle accertate esigenze del servizio.

E' in facoltà dell'Amministrazione mettere a concorso, oltre i posti già disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nelle qualifiche superiori, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso. Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Salve le eccezioni previste dal presente decreto, l'assunzione agli impieghi senza il concorso prescritto per le singole carriere è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità dell'impiegato che vi ha provveduto.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo II - Ammissione agli impieghi.

 

Art. 4.- Esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per diretto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo II - Ammissione agli impieghi.

 

Art. 5.- Riserva dei posti e preferenze.

Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo II - Ammissione agli impieghi.

 

Art. 6.- Svolgimento delle prove.

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella Gazzetta Ufficiale.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo II - Ammissione agli impieghi.

 

Art. 7.- Graduatoria del concorso.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo II - Ammissione agli impieghi.

 

Art. 8.- Conferimento di posti disponibili agli idonei.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo II - Ammissione agli impieghi.

 

Art. 9.- Nomina in prova.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del Ministro, salvo che la legge prescriva diversamente.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO I - CLASSIFICAZIONE DELLE CARRIERE ED AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Capo II - Ammissione agli impieghi.

 

Art. 10.- Periodo di prova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dalla amministrazione.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.

Per l'impiego nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo I - Doveri

Art. 11.- Promessa solenne e giuramento.

L'impiegato, all'atto dell'assunzione in prova, deve fare, davanti al capo dell'Ufficio o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

"Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene". Prima di assumere servizio di ruolo l'impiegato deve prestare giuramento davanti al capo dell'Ufficio, o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la formula seguente:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio ad altro impiego. Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo I - Doveri

Art. 12.- Obbligo della residenza.

L'impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato.

Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo I - Doveri

Art. 13.- Comportamento in servizio.

L'impiegato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene.

L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l'impiegato deve ispirarsi al principio di un'assidua o solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico, il comportamento dell'impiegato deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione.

Qualora non sussistano particolari ragioni da sottoporre al capo dell'ufficio, l'impiegato deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico. Fuori dell'ufficio, l'impiegato deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo I - Doveri

Art. 14.- Orario di servizio.

L'orario giornaliero di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.

Quando le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano l'impiegato è tenuto a prestare servizio con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo I - Doveri

Art. 15.- Segreto d'ufficio.

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo I - Doveri

Art. 16.- Dovere verso il superiore.

L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni o mansioni.

Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, l'impiegato rilevi difficoltà od inconvenienti, derivanti dalle disposizioni impartite dai superiori per l'organizzazione o lo svolgimento dei servizi, deve riferirne per via gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà o l'inconveniente. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra comunicazione od istanza dell'impiegato.

Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare al proprio superiore pieghi suggellati diretti al Ministro, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.

Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo I - Doveri

Art. 17.- Limiti al dovere verso il superiore.

L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.

L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo II - Responsabilità

Art. 18.- Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione.

L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo II - Responsabilità

Art. 19.- Giurisdizione della Corte dei conti.

L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo II - Responsabilità

Art. 20.- Obbligo di denuncia.

Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a conoscenza direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Qualora il fatto dannoso venga accertato da un impiegato con qualifica di ispettore generale, nel corso di una ispezione, questi è tenuto a farne immediatamente denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direttore generale o il capo del servizio competente.

Se il fatto dannoso sia imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del Ministro, la denuncia è fatta a cura del Ministro stesso.

Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte può condannare al risarcimento anche i responsabili dell'omissione.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo II - Responsabilità

Art. 21.- Responsabilità dell'agente contabile.

Resta regolata dalle norme vigenti la speciale responsabilità dell'agente contabile.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo II - Responsabilità

Art. 22.- Responsabilità verso i terzi.

L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.

L'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - Doveri - Responsabilità - Diritti

Capo II - Responsabilità

Art. 23.- Danno ingiusto.

E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo II - Responsabilità

Art. 24.- Responsabilità degli organi collegiali.

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione.

La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo II - Responsabilità

Art. 25.- Diffida.

L'omissione di atti o di operazioni, al cui compimento l'impiegato sia tenuto per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi vi ha interesse mediante diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di ufficiale giudiziario.

Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell'interessato, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

Qualora l'atto o l'operazione faccia parte di un procedimento amministrativo, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di compimento dell'atto od operazione precedente ovvero, qualora si tratti di atti od operazioni di competenza di più uffici, dalla data in cui l'atto precedente, oppure la relazione o il verbale della precedente operazione, trasmesso dall'ufficio che ha provveduto, sia pervenuto all'ufficio che deve attendere agli ulteriori incombenti.

Se le leggi ed i regolamenti amministrativi, ovvero i capitolati generali o speciali e i disciplinari di concessione, stabiliscono per il compimento di determinati atti od operazioni termini più brevi o più ampi di quelli previsti nei commi precedenti la diffida è efficace se notificata dopo la scadenza del termine entro il quale gli atti o le operazioni debbono essere compiuti, secondo la specifica norma che li concerne.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, l'interessato può proporre l'azione di risarcimento, senza pregiudizio del diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza dell'omissione o del ritardo.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo II - Responsabilità

Art. 26.- Inesecuzione del giudicato amministrativo.

Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro l'Amministrazione, l'azione di risarcimento può essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con diffida a provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, ai sensi dell'art. 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, dichiara l'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato, salvo il diritto alla riparazione dei danni che si siano verificati.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo II - Responsabilità

Art. 27.- Comunicazione della diffida.

L'impiegato convenuto in giudizio ai sensi dell'art. 22 o quello cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli artt. 25 e 26 ha il dovere di darne, senza indugio, notizia al capo dell'ufficio dal quale dipende.

Il capo dell'ufficio ha il dovere di informare senza indugio il Ministro degli atti di citazione e delle diffide che siano notificati a lui stesso, ovvero ad impiegati dipendenti.

Debbono altresì essere comunicate al capo dell'ufficio ed al Ministro, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, le sentenze, rinunce e transazioni intervenute nei detti giudizi.

La difesa dell'impiegato convenuto in giudizio può essere assunta dall'Avvocatura dello Stato, nei casi e con le forme previste dall'art. 44 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo II - Responsabilità

Art. 28.- Esclusione della responsabilità verso i terzi.

Alla responsabilità dell'impiegato verso i terzi si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 18.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo II - Responsabilità

Art. 29.- Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi.

La responsabilità personale verso i terzi di cui agli articoli precedenti è esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, quando l'impiegato ha agito per legittima difesa di sé o di altri o quando sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona. Quando ha agito perché costrettovi dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona ed il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuto dall'amministrazione cui l'impiegato appartiene un indennizzo.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma l'impiegato ha l'obbligo di informare i superiori prima di essere convenuto in giudizio per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le diffide previste dagli artt. 25 e 26.

Nelle ipotesi previste nei commi precedenti l'amministrazione può valutare se sussista responsabilità dell'impiegato verso di essa.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo II - Responsabilità

Art. 30.- Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi.

Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato da parte del terzo danneggiato la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinunce o transazioni non escludono che il fatto, l'omissione o il ritardo dell'impiegato siano valutati dall'Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo III - Diritti.

Art. 31.- Funzioni - Qualifica.

L'impiegato ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica e non può essere privato del suo ufficio, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Può essere destinato a qualunque altra funzione purché corrispondente alla qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene.

Quando speciali esigenze di servizio lo richiedano, l'impiegato può temporaneamente essere destinato a mansioni di altra qualifica della stessa carriera.

L'impiegato ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo conferitogli nell'atto di nomina o di ultima promozione. Egli può usare il titolo ufficiale anche nella vita privata.

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito all'impiegato il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore.

Dopo la cessazione dal servizio, purché non determinata da un provvedimento disciplinare, l'impiegato ha diritto di conservare il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio o di portare quello onorifico concessogli ai sensi del precedente comma.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo III - Diritti.

Art. 32.- Trasferimenti.

L'Amministrazione dà periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di ricoprire per esigenze di servizio.

I trasferimenti dell'impiegato da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.

Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza dell'impiegato in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento.

PARTE PRIMA - Stato giuridico

TITOLO II - DOVERI - RESPONSABILITÀ - DIRITTI

Capo III - Diritti.

Art. 33.- Trattamento economico - Assistenza - Miglioramento professionale.

L'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese. Durante il periodo di prova compete all'impiegato il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario d'ufficio quando siano autorizzate o prescritte dal superiore competente, l'impiegato ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura stabilita dalla legge in base alla retribuzione per le prestazioni ordinarie integrata da un coefficiente di maggiorazione.

All'impiegato della carriera direttiva aven

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