Ai fini della liquidazione di un trattamento pensionistico nella gestione dei lavoratori dipendenti, è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento ai contributi alla stessa gestione versati

Per individuare, in relazione alle disposizioni della Legge n. 335 del 1995, articolo 1 commi 25 e ss., le regole che disciplinano la maturazione del diritto alla pensione di anzianita', deve farsi riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la prestazione. Ed infatti la regola del cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in piu' gestioni, concerne, esclusivamente, la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre, ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, e' necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento ai contributi alla stessa versati. Pertanto, ove il lavoratore dipendente, in possesso di contributi versati in parte presso la gestione lavoratori autonomi e in parte presso la gestione lavoratori dipendenti, non abbia maturato i requisiti sufficienti per il conseguimento della pensione di anzianita' nella gestione dei lavoratori dipendenti, e reclami la pensione di anzianita' sul presupposto di aver comunque maturato la relativa anzianita' contributiva, non sussiste il diritto all'attribuzione della prestazione, non potendo cumularsi i contributi versati nelle due gestioni.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 11 febbraio 2009, n. 3383)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28253-2005 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusto mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

SA. FR. PA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINI ROSANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato DEL ROSSO MARIA GABRIELLA giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1115/2005 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/07/2005 R.G.N. 104/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2008 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO LUIGI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'INPS ha proposto appello avverso la sentenza 1187/2004 con la quale il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso di Sa.Fr. Pa., in contraddittorio con l'INPS, dichiarando il suo diritto a percepire la pensione di anzianita' dall'1.12.2003 pur avendo maturato i contributi utili in base alla contribuzione versata come dipendente dal (OMESSO) e come artigiano dal (OMESSO), circostanza che aveva indotti il predetto Istituto previdenziale a rigettare la domanda amministrativa ritenendo applicabile la disciplina di cui alla Legge n. 335 del 1995.

A fondamento dell'appello l'Istituto ha ribadito la tesi sostenuta in primo grado e non accolta da quel giudice deducendo sostanzialmente l'erroneita' dell'interpretazione da questi seguita in punto di normativa applicabile.

L'appellato ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 26 aprile 2005, ha rigettato l'appello e condannato l'appellante al rimborso delle spese del grado.

2. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 335, articolo 1, commi 25, 26, 28, 29 e 30 e della Legge n. 613 del 1966, articoli 20 e 21. Si ripropone l'assunto in base al quale per i lavoratori dipendenti che perfezionano i requisiti contributivi con il cumulo di pregressa contribuzione da lavoro autonomo la pensione di anzianita' puo' essere liquidata solo secondo le disposizioni vigenti nelle gestioni dei lavoratori autonomi; si sostiene che nella disciplina introdotta dalla Legge n. 335 del 1995 in materia di requisiti e di accesso e decorrenza delle pensioni di anzianita' il riferimento ai lavoratori dipendenti si intende operato con riguardo alla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.

2. Il ricorso e' fondato.

La questione di diritto che pone l'Istituto ricorrente e' stata risolta da Cass., sez. un., 21 dicembre 2005, n. 28261, che ha composto un contrasto di giurisprudenza.

In particolare e' stato disatteso l'orientamento al quale si e' ispirato la pronuncia impugnata, orientamento (Cass., sez. lav., 5 aprile 2001, n. 5088) secondo cui, ai fini della decorrenza del trattamento di anzianita', che la Legge 8 agosto 1995, n. 335, articolo 1 comma 30, fissa in maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, ove i lavoratori assicurati facciano valere periodi di contribuzione presso le due diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi, per l'individuazione della detta decorrenza occorre fare riferimento all'iscrizione all'una o all'altra gestione al momento del perfezionamento del requisito contributivo, restando irrilevante che la pensione sia stata liquidata presso la gestione di precedente iscrizione.

Questo orientamento era gia' stato contrastato da Cass., sez. lav., 19 marzo 2003, n. 4054, che aveva affermato che, nell'ipotesi di lavoratori dipendenti, che cumulano ai fini del raggiungimento dei trentacinque anni di contribuzione anche i versamenti nella gestione dei lavoratori autonomi, la normativa applicabile per la determinazione della decorrenza del trattamento pensionistico e' quella della gestione che eroga la pensione e non quella di iscrizione al momento del perfezionamento del requisito contributivo. Cfr. anche Cass., sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7481, secondo cui, in relazione alla pensione di anzianita' per i coltivatori diretti, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, si applica la normativa contenuta nella Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59, commi 6 e 8, in base alla quale, se il lavoratore e' in possesso di contribuzioni afferenti alle due diverse gestioni del lavoro autonomo e del lavoro dipendente, i requisiti del diritto al pensionamento e la decorrenza di esso sono disciplinati secondo le regole vigenti nella gestione previdenziale che eroga la pensione e non secondo quelle della gestione dell'ultima iscrizione precedente al pensionamento.

Componendo tale contrasto le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 21 dicembre 2005, n. 28261, cit.) hanno affermato che per individuare, in relazione alle disposizioni della Legge n. 335 del 1995, articolo 1 commi 25 e ss., le regole che disciplinano la maturazione del diritto alla pensione di anzianita', deve farsi riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la prestazione. Ed infatti la regola del cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in piu' gestioni, concerne, esclusivamente, la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre, ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, e' necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento ai contributi alla stessa versati. Pertanto, ove il lavoratore dipendente, in possesso di contributi versati in parte presso la gestione lavoratori autonomi e in parte presso la gestione lavoratori dipendenti, non abbia maturato i requisiti sufficienti per il conseguimento della pensione di anzianita' nella gestione dei lavoratori dipendenti, e reclami la pensione di anzianita' sul presupposto di aver comunque maturato la relativa anzianita' contributiva, non sussiste il diritto all'attribuzione della prestazione, non potendo cumularsi i contributi versati nelle due gestioni.

Va quindi cassata la pronuncia della Corte d'appello che ha fissato la decorrenza della pensione di anzianita' secondo le regole della gestione lavoratori dipendenti, con il riconoscimento del cumulo dei contributi versati come lavoratore autonomo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere deciso nel merito facendo applicazione dell'enunciato principio di diritto con il rigetto della domanda.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex articolo 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 11, conv. in Legge 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla sulle spese dell'intero giudizio.

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