Alle controversie dirette al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta, è applicabile lo stesso regime probatorio relativo alle cause aventi ad oggetto la rendita per malattie professionali

Alle controversie dirette al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta, è applicabile lo stesso regime probatorio relativo alle cause aventi ad oggetto la rendita per malattie professionali, con la conseguenza che graverà sul lavoratore ricorrente l'onere di provare che le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta, pur non avendo assunto un ruolo di causa esclusiva dell'originarsi della malattia, abbiano quantomeno contribuito in maniera rilevante alla sua insorgenza; necessità, quella appena descritta, che implica, per il ricorrente, il dovere di allegare in maniera dettagliata le mansioni concretamente espletate, nonché le precise modalità in cui esse sono state effettuate.
(Corte d'Appello Bari Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 19 maggio 2008, n. 1890)



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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE LAVORO

con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

1) Dott. Gianfranco CASTELLANETA - Presidente Rel. -

2) Dott. Sebastiano L. GENTILE - Consigliere -

3) Dott. Marcello DE CILLIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1314 dell'anno 2004

TRA

PE.AL. rappresentato e difeso dall'avv. F.V.Pa.

- APPELLANTE -

CONTRO

RE. S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv. A.Ma., G.Ma. e M.B.Ca.

- APPELLATA -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24/2/1993 PE.AL., premesso che era dipendente della Fe. S.p.A., presso la quale prestava la sua attività lavorativa in mansioni di "già capotreno"; che in data 14/2/1990 e 20/1/1993 aveva proposto istanze per ottenere il riconoscimento delle infermità da cui era affetto (artrosi cervicale e lombare) come dipendenti da "malattie professionali" ovvero da "cause di servizio"; che il datore di lavoro non aveva dato riscontro favorevole alle sue istanze; tanto premesso, evocava in giudizio innanzi al Pretore di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, la S.p.A. Ente Fe. perché:

a) fosse riconosciuto che le infermità denunciate erano ascrivibili a "malattie professionali" con postumi ovvero, in via subordinata, erano dipendenti da cause di servizio e determinavano menomazione della sua integrità fisica;

b) fosse condannato il datore di lavoro convenuto a costituire in proprio favore una rendita da malattia professionale in relazione ai postumi da accertarsi con decorrenza di legge oltre interessi e svalutazione sui ratei maturati e maturandi, ovvero, in subordine, in caso di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle malattie, a corrispondere in suo favore ogni e qualunque altro beneficio di legge in relazione alla menomazione dell'integrità fisica residuatagli, con vittoria di spese in distrazione.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la S.p.A. Fe. chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e non provato.

Acquisite informazioni ed esperita una CTU medico - legale in persona dell'istante, con sentenza del 7/10/2003, il Giudice di primo grado, condividendo le conclusioni del CTU nominato, secondo cui le malattie riscontrate non potevano essere ascritte né a malattia professionale né a causa o concausa di servizio, rigettava la domanda compensando le spese.

Avverso tale decisione proponeva gravame, con ricorso depositato il 28/5/2004, il Pe. contestando, sia sotto il profilo medico legale, sia sotto il profilo dell'esatto accertamento delle mansioni svolte dal lavoratore, le conclusioni del CTU, sulla base delle quali era stata rigettata la sua domanda.

Chiedeva, pertanto, che in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accolta la domanda proposta in primo grado.

Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la S.p.A. Re. (già Fe. S.p.A.) resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

In via preliminare eccepiva la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deducendo che esso era carente di qualsiasi allegazione in ordine alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta ed appariva pertanto "irrimediabilmente viziato da nullità o comunque meritevole di rigetto per carenza di prova".

Eccepiva inoltre la carenza di interesse ad agire per assoluta indeterminatezza del petitum nella parte del ricorso in cui si invocava la corresponsione "di ogni beneficio di legge" connesso al preteso riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità denunciata.

Nel merito contestava le critiche rivolte dall'appellante alle indagini ed alle conclusioni del CTU di primo grado.

Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

Disposto ed espletato il rinnovo della CTU ed acquisiti chiarimenti scritti, all'udienza del 13/5/2008 la causa veniva decisa sulle conclusioni in epigrafe indicate come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per sua assoluta genericità e, in particolare, per violazione dell'art. 414 n. 4 c.p.c.

Infatti, tale ricorso, sebbene sintetico ed alquanto generico, non era tale da non consentirne la comprensione e, per l'effetto, un esaustivo esercizio del diritto di difesa da parte della società convenuta.

In definitiva, al di là dell'imprecisione terminologica usata e della parziale genericità complessiva (per altri versi rilevante - come si vedrà - ai fini probatori), l'esatta individuazione della ragione della domanda (contrazione di una patologia derivante da causa di lavoro o da causa di servizio) e del petitum (riconoscimento della "malattia professionale con postumi" o della "causa di servizio", con conseguente condanna dell'ente alla corresponsione della "rendita da malattia professionale" o dei "benefici di legge" per la causa di servizio), non rendeva necessaria, per il ricorrente, l'esigenza di ulteriori sovrabbondanti specificazioni in merito ed esclude, ora, qualsivoglia censura di inammissibile genericità dell'iniziale domanda.

Non condivisibile appare anche l'eccezione di "indeterminatezza del petitum" in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di servizio, testualmente espressa in termini di condanna alla corresponsione "di ogni beneficio di legge in favore del ricorrente".

Anche in questo caso, sebbene l'espressione utilizzata non appaia tecnicamente ineccepibile, non può farsi a meno di rilevare che la stessa, letta nell'ambito di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, in cui risulta comunque presente il riferimento sia alla menomazione fisica del ricorrente (artrosi cervicale e lombare) che alle tabelle di cui agli allegati "A" e "B" al DPR 834/1981 ben poteva essere sufficiente a far comprendere che il "beneficio" richiesto (in via subordinata) era quello dell'equo indennizzo (da causa di servizio).

Diversamente stanno le cose per quanto attiene al merito della controversia in ordine alla quale l'appellata ha in ogni caso (vedi pagina quattro della memoria di costituzione in appello) chiesto il rigetto per carenza di prova.

La malattia professionale ed il riconoscimento di una infermità come dipendente da causa di servizio sono istituti basati su fonti normative, presupposti giuridici e valutazioni medico legali differenti.

Più in particolare e con riguardo al nesso di causalità tra malattia (evento) e lavoro svolto (causa), se per il riconoscimento della rendita da malattia professionale è necessario che la malattia sia stata contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa professionalmente svolta, per il riconoscimento della causa di servizio può essere sufficiente che il servizio stesso, ancorché non abbia svolto un ruolo di causa, abbia agito come concausa efficiente e determinante anche nel contesto di un determinismo con concause extralavorative.

Con l'ulteriore conseguenza che, mentre, nel primo caso, il rapporto di causalità (tra malattia e attività lavorativa) è più stretto ed il rischio collegato all'attività è sempre specifico (e ciò vieppiù ove si tratti, come nella fattispecie in esame, di malattie non tabellate), nel secondo caso, il nesso eziologico tra il fatto di servizio e l'infermità è più ampio ed il rischio è solo generico.

Alla luce di tali premesse deve essere valutata l'eccezione di difetto di prova sui fatti costitutivi della domanda formulata dall'appellata.

Insegna la giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. Cass. civ., sez. Lavoro 7/6/2003, n. 9171) che "Nelle controversie in materia di rendita per malattie professionali, tanto nel caso di malattia tabellata che in quello in cui essa non lo sia, spetta al lavoratore provare le caratteristiche dell'attività lavorativa svolta: nel primo caso per verificare se l'infermità corrisponde a quella predeterminata dal legislatore; nel secondo per dimostrarne le caratteristiche morbigene e il rapporto eziologico con la tecnopatia, rapporto che nel primo caso si presume. Soggiace al medesimo onere probatorio la richiesta, eventualmente subordinata, del riconoscimento di dipendenza della malattia denunziata da causa di servizio, in quanto anche in tale ipotesi è necessario l'accertamento della specifica attività lavorativa svolta dall'istante. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda per difetto di prova, in quanto il ricorrente si era limitato ad affermare genericamente che svolgeva mansioni di addetto all'armamento ferroviario, senza l'esposizione al rischio potesse desumersi dalla declaratoria relativa alle mansioni espletate, costituendo le declaratorie contrattuali mere indicazioni di carattere generale, prive di rilevanza probatoria nel caso concreto) ".

Orbene, in tale prospettiva non si può non rilevare che il ricorrente ha genericamente posto a fondamento della sua pretesa l'affermazione di aver prestato la sua attività lavorativa in mansioni di "già capotreno".

Tale espressione, di per sé equivoca perché il tempo indicativo presente usato "presta la sua attività lavorativa" contrasta con l'espressione "già capotreno", inducendo a ritenere che tali mansioni siano state espletate in passato e non più al tempo presente, appare assolutamente inadeguata sotto il profilo dell'allegazione probatoria incombente sul ricorrente sia perché non è stato indicato per quanto tempo tali mansioni siano state espletate, sia perché non è stato in alcun modo descritto il loro contenuto né sono state descritte le modalità e le condizioni in cui in concreto esse si svolgevano.

Insegna Cass. civ., SS. UU. 17/6/2004, n. 11353 che nel rito del lavoro il ricorrente deve - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. - indicare ex art. 414, n. 4 cod. proc. civ. nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda. In caso di mancata specificazione ne consegue la nullità del ricorso, da ritenersi però sanabile ex art. 164, comma quinto, cod. proc. civ. (norma estensibile anche al processo del lavoro). Corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda, e la non tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto ex art. 157 cod. proc. civ., del vizio dell'atto, comprovano l'avvenuta sanatoria della nullità del ricorso dovendosi ritenere raggiunto lo scopo ex art. 156, comma secondo, cod. proc. civ. La sanatoria del ricorso non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati in ricorso, sicché il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova, in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416, terzo comma, cod. proc. civ.), ma anche l'attore (art. 414, n.5, cod. proc. civ.), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall'inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell'interpretazione accolta da Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13. Né si potrebbe obiettare che è mancata un'effettiva contestazione dei fatti costitutivi della domanda da parte della resistente, sicché gli stessi potrebbero essere ritenuti incontroversi.

Premesso, infatti, che nella fattispecie in esame l'avvocatura dello Stato, costituendosi tempestivamente nel giudizio di primo grado per la S.p.A. Fe., ha, sin dal primo momento, chiesto il rigetto del ricorso perché non provato (né la contestazione poteva essere più specifica a fronte della genericità delle allegazioni poste a fondamento dell'atto introduttivo), occorre tener presente che è ben vero che nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice.

Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo ciò che non è stato detto rientrare nel processo, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolante tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo.

Quanto poi all'audizione del Presidente dell'Associazione In. in ordine alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore (tardivamente richiesta dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado) la stessa, per un verso, è stata irritualmente disposta dal Giudice e, per altro verso, si è rivelata improduttiva.

Sotto il primo aspetto si deve ricordare (cfr. la già citata Cass. SS.UU. 11353/2004) che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l'esercizio del potere d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere - dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all'art. 111, primo comma, Cost. sul "giusto processo regolato dalla legge" - di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso. Nel rispetto del principio dispositivo i poteri istruttori non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata. (Nella specie, relativa a riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia dalla quale il lavoratore era affetto, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. in base al principio di cui in massima, aveva motivato il mancato esercizio dei poteri istruttori, in sede di gravame, tenendo conto del mancato assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di provare non solo il tipo di mansioni svolte e il suo concreto atteggiarsi, ma pure la sussistenza di tutte le condizioni - vibrazioni, scuotimenti, inclemenze atmosferiche, sottoposizione a turni irregolari - cui addebitava in relazione di causalità la malattia da cui era risultato affetto, e delle carenze dell'atto introduttivo non superate neanche per effetto dell'espletamento della consulenza medico - legale e del contenuto dell'anamnesi lavorativa in essa riportata).

Sotto il secondo aspetto si deve rilevare che il suddetto informatore ha reso informazioni del tutto generiche le quali, più che allo svolgimento delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, si riferiscono alle mansioni svolte dall'informatore medesimo.

Le carenze di allegazione, e di prova, contenute nell'atto introduttivo del giudizio, d'altra parte, non possono essere superate attraverso il riferimento all'anamnesi lavorativa elaborata sulla base delle unilaterali indicazioni fornite dall'interessato al CTU e contenute sia nella relazione di consulenza medica disposta in primo grado, sia in quella disposta in grado di appello.

Prescindendo, infatti, dalla unilateralità e non riscontrabilità di tali indicazioni, osserva la Corte che, in linea più generale, siffatte carenze non possono essere superate per effetto dell'espletamento della consulenza medico - legale e del contenuto dell'anamnesi lavorativa in essa riportata, atteso che la consulenza, essendo strumento di valutazione di fatti già dimostrati, non poteva (e non può) costituire un mezzo di prova o di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti e dei quali il consulente non può essere chiamato a dare notizia neppure in sede di chiarimenti (si veda ancora una volta la più volte citata Cass. SS. UU. n. 11353/2004).

Sotto questi ultimi due aspetti prive di fondamento sono le censure formulate nell'atto di appello laddove ci si duole del fatto che il CTU non abbia indagato sulla specificità delle mansioni del ricorrente limitandosi solo a riferire alcuni aspetti minoritari delle mansioni stesse ma senza riferire di ulteriori e ben più importanti aspetti delle mansioni svolte dal Pe. al fine di comprendere se le patologie sofferte dal medesimo potessero avere o meno un nesso di causalità con il lavoro svolto da quest'ultimo.

Resta determinante il fatto che tali mansioni non sono mai state descritte (né provate) nell'atto introduttivo del giudizio, non solo con riferimento alle modalità ed ai tempi di espletamento, ma anche con riferimento alla loro durata e che del tutto insufficienti erano a tal fine le unilaterali ed interessate notizie fornite dal lavoratore ai consulenti in sede di anamnesi lavorativa.

Ferme restando le assorbenti considerazioni che precedono, in via conclusiva non si può fare a meno di considerare che il quadro morboso rilevato dai consulenti medesimi è risultato particolarmente modesto e perciò del tutto compatibile con una patologia artrosica che, quale processo degenerativo che con il progredire dell'età colpisce tutti gli individui, è apparso parafisiologico e compatibile con l'età del soggetto.

Si legge, infatti, nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado che il Pe. presentava all'esame obiettivo: "rachide in asse, assenza di contratture muscolari, non dolenti alla digitopressione le apofisi spinose vertebrali. Lasègue negativo bilateralmente. Ridotti nei gradi estremi e riferiti dolenti i movimenti del rachide cervicale. Nella norma e non dolenti tutti i movimenti del rachide lombare".

Traendo le fila da tutte le considerazioni sin qui svolte, prescindendo dal rilievo che entrambe le CTU eseguite sia in primo grado che in grado di appello, hanno concordemente escluso l'esistenza di qualsivoglia nesso di causalità o concausalità fra il modesto e parafisiologico processo artrosico riscontrato a carico dell'appellante e le mansioni lavorative dal medesimo svolte, si deve ribadire che è mancata qualsiasi prova valida e legittimamente acquisita in ordine al suddetto nesso di causalità.

Ne consegue che l'appello è infondato e merita di essere disatteso con conferma dell'impugnata sentenza.

Si stima equo compensare le spese del giudizio in considerazione della natura degli interessi sottesi alla controversia e della qualità delle parti in causa.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro definitivamente pronunziando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 28/5/2004, da PE.AL. avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari del 7/10/2003 nei confronti del predetto appellante e di RE. S.p.A., così provvede:

- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in Bari il 13 maggio 2008.

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2008.

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