Anche lo straniero, purché regolare in Italia, ha diritto alla pensione di invalidità

Al legislatore e' consentito "subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, pero', che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini". Pertanto, anche lo straniero, purché regolare in Italia, ha diritto alla pensione di invalidità.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 14 marzo 2012, n. 4110



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PREVIDENZA ED ASSISTENZA - INVALIDITA'   REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26380/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA dell'8.1.2010, depositata il 13/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il controricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta alla memoria;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova accoglieva la domanda di (OMISSIS) nei confronti dell'Inps per ottenere l'assegno di invalidita' civile di cui alla Legge n. 118 del 1971, articolo 13, ma solo a partire da primo gennaio 2009, data in cui la medesima era divenuta cittadina italiana, negandolo pero' per il periodo precedente, pur prendendo atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 148/2008, e pur considerando che la medesima era coniugata con un cittadino italiano ed era titolare di permesso di soggiorno.

Avverso detta sentenza la (OMISSIS) ricorre, l'Inps resiste con controricorso. Letta la relazione resa ex articolo 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso; Vista la memoria critica dell'Inps;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Ed infatti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 0187 del 2010 ha affermato "E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117 Cost., comma 1, la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidita' di cui alla Legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 13. Il suddetto assegno - attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attivita' lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilita' - costituisce una provvidenza destinata non gia' ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza. Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ove si versi, come nel caso di specie, in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall'articolo 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, la norma de qua, che interviene direttamente e restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, viola il limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali imposto dall'evocato parametro costituzionale, poiche' discrimina irragionevolmente gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato nel godimento di diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini".

Gia' con la sentenza n. 306/2008 la Corte aveva affermato che legislatore e' consentito "subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni - non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata; una volta, pero', che il diritto a soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini".

Ne', contrariamente a quanto assume l'Istituto, il diritto e' subordinato al possesso di un titolo di legittimazione comportante la permanenza in Italia per almeno cinque anni.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla medesima Corte d'appello di Genova in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.
 

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