Commette reato di falso idoelogico il lavoratore dichiari l'avvenuta prestazione di giornate lavorative necessarie per beneficiare di prestazioni previdenziali

Gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, da compilarsi a cura della commissione comunale per la manodopera agricola, sono veri e propri atti pubblici ai sensi degli e non semplicemente certificati amministrativi, in quanto, a differenza di questi ultimi, consistenti in attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale avente valore dichiarativo, costituiscono documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale alla quale la legge attribuisce valore costitutivo di diritti e di obblighi. Ne consegue che commette reato di falso ideologico la lavoratrice agricola che dichiari l'avvenuta prestazione di giornate lavorative necessarie per beneficiare di prestazioni previdenziali. (Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza del 10 marzo 2008 n. 10774)



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Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza del 10 marzo 2008 n. 10774
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico NARDI - Presidente - Dott. Giuseppe PIZZUTI - Consigliere - Dott. Arturo CARROZZA - Consigliere - Dott. Maurizio FUMO - Consigliere - Dott. Antonio DIDONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: 1) C. A.;

avverso Sentenza del 03/10/2006 Corte Appello di Napoli;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Didone Antonio; Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per l'annullamento s. r. per prescrizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

C. A. ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 3 ottobre 2006 nella parte in cui ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110, 48 e 479 c.p. in relazione alla falsa dichiarazione dell'avvenuta prestazione di giornate lavorative necessarie per beneficiare di prestazioni previdenziali realizzando, altresì, il reato di truffa aggravata dichiarato estinto per prescrizione in grado di appello.

La ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 479 c.p. deducendo che gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dovevano essere qualificati come certificati pubblici con la conseguente applicabilità dell'art. 480 c.p.. Richiama la giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte secondo la quale il diritto alle prestazioni previdenziali non deriva dalla semplice iscrizione bensì direttamente dalla legge a seguito dell'espletamento di attività di lavoro subordinato per il richiesto periodo di tempo. L'iscrizione negli elenchi costituirebbe «un atto di certificazione».

Osserva la Corte che l'unico motivo di ricorso è infondato.

Invero, da tempo questa Corte ha chiarito che «egli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e da compilarsi a cura della commissione comunale per la manodopera agricola, sono veri e propri atti pubblici ai sensi degli artt. 476 e 479 cod. pen., e non semplicemente certificati amministrativi ai sensi dell'art. 477 cod. pen., in quanto, a differenza di questi ultimi, consistenti in attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale avente valore dichiarativo, costituiscono documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale alla quale la legge attribuisce valore costitutivo di diritti e di obblighi. Dalla iscrizione in tali elenchi, che postula la verifica di ben determinate condizioni, deriva infatti per gli iscritti il diritto a beneficiare di tutta la previdenza ed assistenza previste dalle relative norme in materia di assegni familiari, assistenza sanitaria, indennità di disoccupazione eccetera. Ne consegue che la fallita contenutistica di tali elenchi integra la fattispecie di falsità ideologica, prevista dall'art. 479 cod. pen.» (Sez. I, Ordinanza n. 1246 del 1976).

D'altra parte, è del tutto fuorviante la lettura proposta dalla ricorrente circa il contenuto del principio affermato in materia dalle Sezioni Unite Civili di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 1133 del 2000) le quali, invece, hanno ribadito che l'iscrizione negli elenchi, alla pari dei verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti e che «qualificando l'iscrizione come una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche» è possibile «asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela». L'iscrizione negli elenchi o il certificato, infatti, in base ai rilievi esposti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 483 del 1995 «hanno la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi». La formazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati - hanno evidenziato le SSUU civili - «è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, che è diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla tutela previdenziale e che si completa con la pubblicazione degli elenchi stessi al fine della loro rilevanza esterna».

Ciò posto, poiché «al fine di qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale devono concorrere due condizioni : che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente» (Sez. 5, Sentenza n. 6912 del 1999), appare evidente che nella concreta fattispecie si sia in presenza di un vero e proprio atto pubblico e non di un mero certificato.

Da ultimo, va evidenziata l'irrilevanza, nella concreta fattispecie, del principio affermato dalle Sezioni unite secondo cui il delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato assorbe il disvalore espresso dai delitti di falso ideologico di cui all'art. 483 c.p. e di uso di atto falso di cui all'art. 489 c.p., allorquando facciano difetto nella condotta gli estremi della truffa, come nel caso delle situazioni qualificate dal mero silenzio antidoveroso o dall'assenza di induzione in errore dell'autore della disposizione patrimoniale (Sez. un., 19 aprile 2007 n. 16568).

Infatti, le fattispecie tenute presenti dalla richiamata sentenza non riguardano ipotesi di condotte destinate ad influire sul contenuto di un distinto atto pubblico, nella concreta fattispecie costituito dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e in cui l'effetto della condotta non si esaurisce nella concessione della prestazione assistenziale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 MARZO 2008

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