Gli accessori previsti dalla legge per la ritardata erogazione delle prestazioni, previdenziali o assistenziali, sono dovuti con computo solo a partire dal suddetto termine riconosciuto all'Inps per provvedere sull'istanza amministrativa

Poiche' il beneficio della maggiorazione del periodo contributivo per esposizione ultradecennale all'amianto presuppone la relativa domanda dell'interessato, in tema di accessori per la ritardata corresponsione del consequenziale incremento della pensione trova necessariamente applicazione la regola - valorizzata da Corte cost. n. 156 del 1991 sulla rivalutazione dei crediti previdenziali e poi espressamente recepita quanto agli interessi dalla Legge n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6 -, secondo cui gli accessori previsti dalla legge per la ritardata erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali sono dovuti con computo solo a partire dal decorso del termine di 120 giorni riconosciuto all'organo competente per provvedere sulla domanda (cd. spatium deliberandi), a norma della Legge n. 533 del 1973, articolo 7 (cfr. ex plurimis Cass. n. 11304/1997, 3581/1999, 5071/2002).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22106/2007 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante avvocato Sa. Gi. Pa. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, NICOLA VALENTE, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

RA. MA. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 174/2007 della CORTE D'APPELLO di ANCONA del 27/04/07, depositata il 21/05/2007;

e' presente il P.G. in persona del Dr. Carlo DESTRO.

FATTO E DIRITTO

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c., a seguito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c..

2. La Corte d'appello di Ancona, nel confermare l'accertamento del diritto di Ca.Ma. alla rivalutazione contributiva per il periodo di esposizione all'amianto, condannava altresi' l'Inps alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico (di cui era titolare dall'(OMESSO)) "con la corresponsione delle differenze sugli arretrati, maggiorate di rivalutazione ed interessi".

3. L'Inps propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Con il primo motivo si lamenta la violazione della Legge n. 412 del 1991, articolo 16, per non essersi escluso il cumulo di interessi e rivalutazione, e con il secondo motivo violazione dello stesso articolo e della Legge n. 533 del 1973, articolo 7, per non essersi prevista la decorrenza degli accessori solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla data della presentazione della domanda amministrativa di rivalutazione della contribuzione (che si deduce essere stata presentata il (OMESSO)).

4. Tali censure sono entrambe manifestamente fondate.

5. Innanzitutto, poiche' il beneficio della maggiorazione del periodo contributivo per esposizione ultradecennale all'amianto presuppone la relativa domanda dell'interessato, in tema di accessori per la ritardata corresponsione del consequenziale incremento della pensione trova necessariamente applicazione la regola - valorizzata da Corte cost. n. 156 del 1991 sulla rivalutazione dei crediti previdenziali e poi espressamente recepita quanto agli interessi dalla Legge n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6 -, secondo cui gli accessori previsti dalla legge per la ritardata erogazione delle prestazioni previdenziali o assistenziali sono dovuti con computo solo a partire dal decorso del termine di 120 giorni riconosciuto all'organo competente per provvedere sulla domanda (cd. spatium deliberandi), a norma della Legge n. 533 del 1973, articolo 7 (cfr. ex plurimis Cass. n. 11304/1997, 3581/1999, 5071/2002).

6. In secondo luogo deve sicuramente farsi applicazione, ratione temporis, della regola, posta dal gia' richiamato della Legge n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, secondo cui per i crediti previdenziali non e' ammesso il cumulo di interessi e rivalutazione.

7. Il ricorso deve quindi essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito ai fini dell'applicazione degli esposti principi di cui ai precedenti due paragrafi.

8. Atteso l'esito complessivo del giudizio, di prevalente soccombenza dell'Inps, e' equo confermare la pronuncia sulle spese del giudice di appello, favorevole all'assicurato. Non deve invece disporsi per le spese del giudizio di cassazione, ex articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui all'articolo all'articolo 42, comma 11, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna l'Inps a corrispondere gli accessori con computo solo dopo il decorso di 120 gironi dalla domanda amministrativa e senza cumulo di interessi e rivalutazione, a norma della Legge n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6.

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