Gli albergatori che utilizzano animatori turistici hanno l'obbligo di versare i contributi all'Enpals

L'evoluzione normativa del concetto di spettacolo ai fini dell'assicurazione Enpals, unitamente alla tendenza alla cosiddetta spettacolarizzazione di settori in passato estranei al settore, è culminata con la modifica della disposizione fondamentale in materia (il DlgsCps n. 708/1947) sicché, attualmente, alla stregua della disposizione della legge n. 289/2002, l'estensione della tutela avviene al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo, abbracciando figure professionali "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport". Ne consegue che il Dpr n. 203/1993, che ha esteso l'obbligo di assicurazione agli animatori turistici, non può reputarsi illegittimo, per eccesso di delega rispetto al citato decreto n. 708/1947, né disapplicarsi in fattispecie concernenti un periodo anteriore alle modifiche introdotte in materia (con il Dlgs n. 182/1997, la citata legge n. 289, il Dm 15 marzo 2005) stante la progressiva estensione dell'assicurazione Enpals a figure professionali che "operano" nel settore dello spettacolo, in consonanza con l'evoluzione del costume.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 aprile 2009, n. 9996)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2816/2006 proposto da:

BA. SA. , in proprio e nella sua qualita' di legale rappresentante della societa' I.S.S.T. S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell'avvocato CARNEVALE LEONIDA, rappresentato e difeso dagli avvocati CATERINO CATERINA, BERSELLI FILIPPO giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (E.N.P.A.L.S.), in persona del Presidente Amalia GHISANI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell'avvocato CARDANO Rossana, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 267/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/09/2005 R.G.N. 360/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/02/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato CATERINO CATERINA;

udito l'Avvocato ANGELO CURTI per delega CARDANO ROSSANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bologna, Ba. Sa. , in proprio e quale legale rappresentante della IS. srl, propose opposizione alle ingiunzioni nn. 4/00 e 5/00 emesse dall'Enpals per il recupero dei contributi relativi ad alcuni animatori turistici occupati, nel periodo maggio - settembre 1997, presso una struttura alberghiera, in quanto la loro attivita' era "diretta a promuovere divertimento ai clienti della struttura turistica attraverso diverse forme".

Radicatosi il contraddicono e sulla resistenza dell'Enpals, il Giudice adito accolse il ricorso.

La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 22.3 - 15.9.2005, accogliendo il gravame proposto dall'Enpals, rigetto' le svolte opposizioni, osservando, per quanto qui ancora rileva, che:

- gli animatori di villaggi turistici utilizzano - con finalita' ricreative e, quindi, proprie dello spettacolo - forme organizzative dirette a favorire momenti di socializzazione con finalita' di intrattenimento e di divertimento, nell'ambito di' strutture turistiche che privilegiano tali aspetti ricreativi rispetto ad altri che pure possono essere ricondotti all'attivita' turistica, quali la conoscenza di luoghi diversi da quelli in cui normalmente si vive;

- la nozione di animatore di villaggio turistico, cosi' intesa, e' riconducibile a quella di lavoratore dello spettacolo di cui al D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, e non sussiste, quindi, la dedotta illegittimita' del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1993;

- non era controverso in causa che, come risulta dai verbali ispettivi, i lavoratori svolgessero anche attivita' di intrattenimento mediante spettacoli serali o attivita' sportive che, proprio perche' espletate in un villaggio turistico, erano essenzialmente, quando non esclusivamente, finalizzate a creare momenti di ristoro e ricreazione. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale Ba. Fr. e la IS. srl hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L'intimato Enpals ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso, svolti congiuntamente, i ricorrenti lamentano violazione del Decreto LegislativoC.P.S. n. 708 del 1947, articolo 3, come integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1993, nonche' vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) deducendo che:

- la Corte aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie sostenendo che gli animatori svolgevano anche attivita' di spettacolo;

- dovevano comunque esser esclusi i soggetti che avevano prestato attivita' artistico tecnica nell'ambito di una produzione di spettacoli in via meramente occasionale;

- non poteva considerarsi attivita' dello spettacolo quella meramente strumentale alla promozione di' una attivita' commerciale che nulla aveva a che vedere con la organizzazione degli spettacoli veri e propri;

- erroneamente la Corte territoriale aveva fatto coincidere i lavoratori dello spettacolo che svolgono tale attivita' in modo prevalente e professionale con coloro che svolgono attivita' ricreativa;

- la dicitura lavoratori dello spettacolo contenuta nel D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, va riferita a quelle manifestazioni aventi il fine di rappresentare e interpretare un testo letterario e musicale e, conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se, con l'inclusione nell'obbligo assicurativo degli animatori turistici disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1993, fosse stata oltrepassata la delega legislativa;

- il campo di applicazione del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica, andava invece ristretto a quei soli animatori che svolgono la loro attivita' nell'ambito di una manifestazione avente, prevalentemente, stabilmente e professionalmente, le caratteristiche proprie dello spettacolo in senso tecnico.

2. Deve anzitutto rilevarsi l'inammissibilita', per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dei profili di censura inerenti alla valutazione, in punto di fatto, delle attivita' concretamente svolte dai lavoratori interessati, non avendo i ricorrenti riportato in ricorso il contenuto delle emergenze istruttorie in tesi erroneamente apprezzate dalla Corte territoriale. 2.1 Quanto ai profili di doglianza inerenti alle dedotte violazioni di legge, deve rilevarsi che le questioni sollevate sono state gia' oggetto di disamina da parte di questa Corte, in analoga controversia svoltasi tra le stesse parti e riferentesi a diverse annualita' contributive (cfr, Cass., n. 3219/2006; cfr, altresi', in senso sostanzialmente analogo, Cass., n. 10528/2004); in particolare, con l'anzidetta sentenza n. 3219/2006, e' stato ritenuto che l'evoluzione normativa del concetto di spettacolo ai fini dell'assicurazione ENPALS, unitamente alla tendenza alla cosiddetta spettacolarizzazione di settori in passato estranei allo spettacolo, e' culminata con la modifica della disposizione fondamentale in materia (il D.L.C.P.S. n. 708 del 1947) sicche', attualmente, alla stregua della disposizione della Legge n. 289 del 2002, l'estensione della tutela avviene al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo, abbracciando figure professionali "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport", con la conseguenza che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1993, che ha esteso l'obbligo di assicurazione agli animatori turistici, non puo' reputarsi illegittimo, per eccesso di delega rispetto al citato D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, ne' disapplicarsi in fattispecie concernenti un periodo anteriore alle modifiche introdotte in materia (con il Decreto Legislativo n. 182 del 1997, la Legge n. 289 del 2002, il Decreto Ministeriale 15 marzo 2005) stante la progressiva estensione dell'assicurazione ENPALS a figure professionali che "operano" nel settore dello spettacolo, in consonanza con l'evoluzione del costume.

Ritiene il Collegio, nel dare continuita' a tale orientamento giurisprudenziale, di dovere tuttavia precisare quanto in appresso. 2.2 Gia' il D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, articolo 3, comma 2, dopo avere individuato, al comma precedente, una serie di categorie professionali la cui iscrizione all'ENPALS era obbligatoria, rimise ad un Decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, la possibilita' di estendere l'assicurazione Enpals ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella medesima disposizione, con cio' palesando che lo stesso concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo.

Non appare dunque condivisibile quell'interpretazione restrittiva del concetto di spettacolo prospettata dai ricorrenti (e che, pure, ha trovato accoglimento in talune pronunce di legittimita': cfr. ex plurimis, Cass. nn. 7323/1992; 12691/2002), che sostanzialmente vi riconduce soltanto le manifestazioni che, con il concorso del pubblico, abbiano propriamente il fine di rappresentare un testo letterario o musicale; piu' aderente al carattere dinamico che deve essere attribuito al concetto di spettacolo - stante l'influenza che al riguardo rivestono i mutamenti del costume e dei gusti - risulta pertanto quella che fa riferimento alle attivita' volte alla formazione di un prodotto con funzione culturale o di divertimento, e alla rappresentazione del prodotto stesso, con il concorso del pubblico (cfr, Cass., n. 10308/2003), concorso che potra' essere tanto diretto, quanto realizzato per mezzo degli strumenti di registrazione e comunicazione consentiti dalla tecnica (cfr, Cass., n. 8703/2005).

Ritiene pertanto il Collegio che tale piu' lata concezione dello spettacolo (e, quindi, dei relativi lavoratori) deve esser tenuta presente per valutare se i decreti emessi ai sensi del ricordato D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, articolo 3, comma 2 (che costituiscono atti formalmente amministrativi, ancorche' a contenuto normativo, la verifica della cui legittimita', con riguardo ai limiti della delega - non riconducibile alla previsione dell'articolo 76 Cost. - di cui al provvedimento legislativo del 1947, spetta non alla Corte Costituzionale, ma al giudice ordinario investito della controversia previdenziale, dal quale tali decreti, ove illegittimo, sono disapplicabili ai sensi della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 5, all. E), e dell'articolo 4 preleggi: cfr. ex plurimis, Cass., n. 13913/1991) possano essere considerati legittimi.

2.3. All'anzidetta piu' lata concezione dello spettacolo risulta essersi sostanzialmente attenuta la normazione delegata D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, ex articolo 3, comma 2, in forza della quale l'obbligo assicurativo all'ENPALS venne esteso a figure professionali estranee alla nozione di spettacolo nel senso restrittivo sopra ricordato, quali i presentatori e i disc-jockey (Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 1987), gli indossatori e i tecnici delle manifestazioni di moda (Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1987), i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori di cinodromi, sale da corsa ed agenzie ippiche (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1006 del 1986), e appunto, cio' che qui specificamente rileva, "gli animatori in strutture ricettive connesse all'attivita' turistica" (Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1993), nella cui parte motivazionale figura la seguente espressione: "considerato che gli animatori in strutture ricettive connesse all'attivita' turistica organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime/svolgono attivita' ascrivibili al settore dello spettacolo".

2.4. Osserva il Collegio che la cosiddetta "animazione", realizzata presso talune strutture turistiche, si sostanzia nella messa in opera di una molteplice serie di attivita' (canore, musicali, coreutiche, cabarettistiche, sportive, etc.) non necessariamente di carattere propriamente artistico, ma accomunate dalla finalita' di garantire agli ospiti della struttura, che, quali naturali destinatari di tali attivita', vi assistono (e che, in taluni casi, possono altresi' prendervi parte), momenti di intrattenimento e di svago, volti a rendere piu' gratificante il soggiorno turistico: sicche' non puo' dubitarsi che tale complesso di attivita' costituisca propriamente, nel suo poliedrico realizzarsi, uno spettacolo destinato ad un pubblico che, ancorche' se non esclusivamente a tal fine, decide di spendere le proprie vacanze in complessi ricettivi (alberghi, villaggi turistici et similia) che tale forma di intrattenimento organizzano e producono.

Dal che discende che non puo' essere negata la qualifica di lavoratori dello spettacolo a coloro (gli animatori appunto) che, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono con la propria attivita' lavorativa alla realizzazione della cosiddetta "animazione" a beneficio degli ospiti della struttura turistica e che, pertanto, pienamente legittima deve essere ritenuta la decretazione delegata (Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1993, cit.) che ne ha previsto l'obbligo di iscrizione all'ENPALS.

2.5 Deve quindi ritenersi che la normativa successivamente intervenuta in materia non ha radicalmente innovato sul punto, ma, piuttosto, ha formalmente esplicitato un significato di lavoratore dello spettacolo gia' sostanzialmente presente nella legislazione precedente.

2.6. Nel caso che ne occupa non rileva, ai fini del decidere, il disposto della Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 205, in forza del quale (per effetto del richiamo ai commi da 185 a 216 dello stesso articolo e alla Legge 17 maggio 1983, n. 217, articolo 11) gli animatori turistici erano stati inclusi, a decorrere dall'1 gennaio 1997, nell'ambito della assicurazione commercianti di cui alla Legge n. 613 del 1966; infatti tale inclusione (destinata peraltro ad essere superata per effetto dal Decreto del 10 novembre 1997, che, a seguito della delega conferita dal Decreto Legislativo n. 182 del 1997, ha nuovamente inserito gli animatori turistici tra il personale assicurato all'Enpals indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro) concerneva soltanto gli animatori turistici che avessero svolto la propria attivita' in regime di autonomia (cfr. ex plurimis, ancorche' con riferimento ad altra figura professionale del settore turistico, Cass., nn. 11634/2007; 13371/2008), sicche' l'applicabilita' di tale norma sottende un accertamento di fatto (appunto in ordine alla eventuale natura autonoma del rapporto lavorativo) che, non risultando essere stato effettuato nella sentenza impugnata (e neppure risultando dal ricorso essere stato sottoposto alla disamina della Corte territoriale), deve ritenersi inammissibile in questa sede di legittimita'.

2.7. I motivi di ricorso, nei diversi profili in cui si articolano, non possono quindi essere accolti.

3. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.

Le pronunce tra loro difformi rese nei gradi di merito consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

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