I professionisti sono tenuti a versare i contributi alla cassa previdenziale di categoria su tutti i redditi riconducibili - anche in senso lato - ai contenuti dell'attività propria della libera professione

In tema di attività svolte da professionisti i cui redditi sono soggetti al pagamento dei contributi, è l'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista - ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima e sia, quindi, altrimenti esercitabile - a comportare l'inclusione dei relativi compensi tra i corrispettivi che concorrono a formare la base di calcolo del contributo soggettivo obbligatorio e del contributo integrativo dovuti alle Casse di previdenza. Con la precisazione che, a tal fine, rileva anche la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività in parola, nel senso che le prestazioni siano da ritenere rese (anche) grazie all'impiego di esse. In definitiva, quello che conta è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 29 agosto 2012, n. 14684



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8159-2007 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 803/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/03/2006 R.G.N. 9770/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2012 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), ingegnere elettronico, nei confronti della INARCASSA (Cassa Nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti) (per contestare la richiesta di pagamento dei contributi sui redditi da lui dichiarati come professionisti ai fini IRPEF e derivati dall'esercizio dell'attivita' di consulente EDP (elaborazione dati e programmazione) svolta a favore della (OMISSIS) s.a.s. (anni 1989/1991) e da quella di amministratore della (OMISSIS) s.r.l. (anni 1992/1993).

La Corte territoriale, premesso che, secondo la giurisprudenza costituzionale di legittimita', i redditi percepiti per lo svolgimento di attivita' connesse all'esercizio della libera professione sono anch'essi soggetti alla imposizione contributiva delle Casse di previdenza, ha osservato che il ricorrente aveva sostenuto l'estraneita' all'attivita' di ingegnere libero professionista di quelle per le quali si pretendevano i contributi, senza, tuttavia, dar conto dei motivi per cui non sarebbero esistite connessioni tra la prima e le seconde, non valendo a fornire adeguato supporto probatorio alla tesi sostenuta in giudizio le fatture presenti in atti e la prova orale, cosi' come articolata.

Per la cassazione di questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso fondato su due motivi. La Inarcassa ha resistito con controricorso. le parti hanno presentato memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel primo motivo, con deduzione di violazione della Legge n. 6 del 1981, articoli 9 e 10 e degli articoli 22 e 36 dello Statuto INARCASSA, oltre che di erronea valutazione delle risultanze documentali, il ricorrente, citando a confronto numerosa giurisprudenza di legittimita', sostiene che i contributi previdenziali sono dovuti solo sui redditi derivati dall'attivita' professionale in senso proprio - e quindi da prestazioni riservate agli ingegneri secondo la previsione della tariffa professionale - conseguendone la non soggezione all'imposizione contributiva dei redditi procurati da attivita' estranee a tale previsione, ancorche' sul loro espletamento possa influire, al pari di ogni altro sapere, l'utilizzo delle conoscenze tipiche dell'ingegnere.

2. Nel secondo motivo, con deduzione di vizio di motivazione, si contesta alla sentenza impugnata di aver omesso di considerare la documentazione versata in atti (in particolare le fatture rilasciate dalla (OMISSIS) s.a.s. e il verbale di nomina ad amministratore della (OMISSIS) s.r.l.) e di aver ritenuto ininfluente la prova testimoniale offerta, benche' i relativi capitoli fossero esaurienti e utili a chiarire ulteriormente il tipo di attivita' svolta dal ricorrente presso le suddette societa'.

3. La tesi esposta nel primo motivo di ricorso non e' giuridicamente condivisibile.

4. Ritiene il Collegio che, al fine di stabilire se i redditi prodotti dall'attivita' di un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali, soggetti, come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, il concetto di "esercizio della professione" debba essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensi' tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni cui risale la normativa di "sistema" dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali;

evoluzione che ha comportato (come opportunamente si e' sottolineato in dottrina) la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attivita' professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per la professione di ingegnere, l'assunzione di connotazioni ben piu' ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste. Ne consegue che nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attivita' riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attivita' che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attivita' professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attivita' professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione.

5. Questa interpretazione, valida per tutte le categorie professionali e che si traduce nell'escludere la sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attivita' e conoscenze tipiche del professionista, e' gia' stata suggerita dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resta a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza ai sensi della Legge n. 576 del 1980, articolo 11, comma 1, e nella quale si e' esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola e' collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attivita' riconducibili, per loro intrinseca connessione ai contenuti dell'attivita' propria della libera professione; in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinita', a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune.

In definitiva secondo la lettura adeguatrice della Corte costituzionale, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione e' la connessione fra l'attivita' (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attivita' stessa si fonda; e il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilita') e' l'estraneita' dell'attivita' stessa alla professione.

6. Il Collegio e' consapevole dell'esistenza, nella giurisprudenza di questa Corte, di un diverso indirizzo interpretativo espresso, fra l'altro, proprio in materia di previdenza per gli ingegneri e architetti, da Cass. n. 11154/2004 e n. 3468/2005, citate dall'odierno ricorrente e dalla recente Cass. ord. n. 1139/2012, che vorrebbero soggette all'obbligo di contribuzione alla Inarcassa le sole attivita' riservate ai suddetti professionisti dal Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (articoli 51 e 52).

Tuttavia, ritiene di dare continuita', per le ragioni sopra esposte, all'orientamento (espresso, in particolare, da Cass. n. 20670/2004sempre in tema di obbligo contributivo per gli ingegneri e architetti), per il quale e' la oggettiva riconducibilita' alla professione dell'attivita' in concreto svolta dal professionista - ancorche' questa non sia riservata per legge alla professione medesima e sia, quindi, altrimenti esercitabile - a comportare l'inclusione dei relativi compensi tra i corrispettivi che concorrono a formare la base di calcolo del contributo soggettivo obbligatorio e del contributo integrativo dovuti alle Casse di previdenza; con la precisazione che, a tal fine, rileva anche la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attivita' in parola, nel senso che le prestazioni siano da ritenere rese (anche) grazie all'impiego di esse.

7. Non vale a contraddire questa conclusiva affermazione la tesi del ricorrente secondo cui la Legge 2 marzo 1949, n. 143, regolativa dell'aspetto economico della professione di ingegnere e architetto, con la previsione della relativa tariffa, non indicherebbe espressamente l'attivita' di consulente informatico e di amministratore di societa' commerciale da lui svolte, ove si consideri la estrema estensione, verificabile in base alla lettura della legge citata, delle attivita' tipicamente professionali esercitabili dall'ingegnere e la non esaustivita' della tariffa medesima (basta guardare, in proposito, al contenuto dell'articolo 5 dell'allegato alla legge, relativo alle prestazioni professionali retribuite con il sistema "a discrezione ossia a criterio del professionista", che qualifica, come tali, una serie di attivita' di consulenza e ricerca, per poi concludere nel senso dell'applicazione del medesimo sistema di determinazione degli onorari "anche le prestazioni simili").

8. Ne' puo' ritenersi - come invece sembrano ritenere le pronunce di questa Corte richiamate dal (OMISSIS) - che la coincidenza, da queste ravvisata, tra obbligo di iscrizione e contribuzione, da un lato, e l'esercizio delle attivita' espressamente riservate agli ingegneri e architetti, dall'altro, trovi fondamento nella Legge Professionale n. 1395 del 1923 e nel successivo regolamento approvato con Regio Decreto n. 2537 del 1925, la lettura del complessivo dato normativo (in particolare, dell'articolo 7 della legge e degli articoli 51, 52 e 53 del regolamento) inducendo a concludere che, in realta', le relative previsioni sono intese a ripartire le competenze professionali tra ingegneri e architetti (vedi, testualmente, l'articolo 53, il quale specifica che "le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni di ingegnere e di architetto") e non ad individuare, con elencazione di carattere tassativo, l'intero ambito delle attivita' tipicamente professionali.

9. Neppure, infine, puo' condividersi l'interpretazione che la citata sentenza di questa Corte n. 3468/2005 ha dato dell'articolo 7 dello Statuto Inarcassa come obbligante alla iscrizione alla Cassa (e, ovviamente al pagamento dei previsti contributi) i soli ingegneri e architetti che svolgono l'attivita' ad essi riservata.

Tale soluzione ermeneutica, infatti, non e' conforme al precetto normativo primario della Legge n. 6 del 1981 - limitandosi il suo articolo 21 a stabilire, senza altre precisazioni, che "l'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuita'" - ma neppure e' ricavabile univocamente dal tenore letterale del disposto statuario, la precisazione contenuta nell'articolo 7 "e ad essi esclusivamente riservata" apparendo riferibile, piuttosto che all'attivita' professionale, alla iscrizione alla Cassa, quest'ultima essendo, infatti, riservata solo a chi eserciti la libera professione.

10. Tutto cio' precisato in linea generale e con specifico riferimento al caso controverso, deve sottolinearsi che la statuizione della sentenza impugnata - nella parte in cui, a fronte all'accertato svolgimento, da parte del (OMISSIS), di attivita' di consulente informatico della (OMISSIS) s.a.s. e di amministratore della (OMISSIS) s.r.l., ha fatto carico all'odierno ricorrente dell'onere di dar conto dei motivi dell'asserita estraneita' delle attivita' in parola a quella sua propria di ingegnere - non e' stata impugnata espressamente e specificamente in questa sede ne' per violazione dell'articolo 2697 c.c., sotto il profilo della inversione dell'onere probatorio (la questione e' prospettata, ma in ammissibilmente, solo nella memoria depositata ex articolo 378 c.p.c.), ne' sotto il profilo della mancata od errata individuazione dell'oggetto dell'onere in questione (quali fossero, cioe', in fatti da provare), bensi', soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, specificamente dedotto nel secondo motivo di ricorso e consistente nella inadeguata valutazione del materiale probatorio versato in atti a dimostrazione della infondatezza della pretesa contributiva della Inarcassa.

11. Passando, quindi, all'esame di questo secondo motivo, non puo' rilevare il Collegio come le censure ivi proposte siano prive di fondamento in quanto: 1) si limitano a una del tutto generica contestazione della valutazione che la Corte di merito ha dato delle fatture rilasciate dalla (OMISSIS) come dimostrative soltanto dell'avvenuta erogazione di compensi per l'attivita' di consulente informatico EDP; 2) non considerano che il giudice di appello ha motivato espressamente sulla impossibilita' di desumere la prova "dai documenti in atti" (dunque, anche dai documenti relativi all'attivita' di amministratore) il cui contenuto, peraltro, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non e' nello stesso trascritto, cosi' impedendo a questa Corte di verificarne la decisivita'; 3) no recano alcun contributo alla tesi difensiva del ricorrente anche per cio' che riguarda la (non ammessa) prova testimoniale, posto che i relativi capitoli, cosi' come trascritti in ricorso, richiedono, inammissibilmente, al teste di esprimersi sulla natura dell'attivita' fatturata come consulenza a favore della (OMISSIS) s.a.s. (capitolo sub a), ovvero di riferire su circostanze del tutto irrilevanti ai fini di causa (capitolo sub b) non rivestendo queste ultime alcuna attivita' di amministrazione della (OMISSIS) s.r.l., dovesse ritenersi escluso l'uso (anche) di competenze caratteristiche della professione di ingegnere.

12. In conclusione il ricorso va rigettato.

13. Si ritiene equo compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione in considerazione del non univoco orientamento della giurisprudenza di questa Corte sulla questione oggetto di causa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

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