Il diritto al trattamento di integrazione salariale è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa in astratto idonea a produrre reddito: la mancata comunicazione è sanzionata con la decadenza dal beneficio

In materia di trattamento di integrazione salariale, il lavoratore che non adempia all'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps dello svolgimento di attività lavorative che possono risultare incompatibili con la percezione del trattamento economico decade dal beneficio, rispondendo detta comunicazione alla finalità di consentire all'Inps la verifica circa la compatibilità dell'attività svolta con il perdurare del rapporto di lavoro, che costituisce il presupposto dell'integrazione salariale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 giugno 2011, n. 13577



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4247-2008 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

FI. GI. , gia' elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA, 1020, presso lo studio dell'avvocato ALESI FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato AMARUGI DEBORA, giusta delega in atti e dal ultimo domiciliato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 87/2007 della SEZ.DIST.CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 07/03/2007, R.G.N. 325/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA; udito l'Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata rigetta l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 426/06 del 17 maggio 2006, di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo di Fi.Gi. , riguardante la restituzione di quanto riscosso a titolo di trattamento di integrazione salariale nel periodo 15 dicembre 1993-31 maggio 1995, dovuta alla disposta decadenza dal beneficio conseguente alla mancata comunicazione all'INPS del contemporaneo svolgimento dell'attivita' di coltivazione di un fondo.

La Corte d'appello di Cagliari precisa che:

a) sono da condividere le censure mosse alla sentenza di primo grado secondo cui un'attivita' come quella di coltivazione di un fondo, svolta nella specie dal Fi. , non rileva ai fini che qui interessano;

b) infatti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita', la finalita' della Legge n. 160 del 1988, articolo 8 e' quella di evitare l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in caso di svolgimento di una qualsiasi attivita' redditizia, come in primo luogo quella di lavoro dipendente ma come puo' anche essere quella di coltivazione di un fondo se da essa derivi un reddito;

c) comunque deve essere comunicata soltanto l'attivita' che produce reddito e la relativa omessa comunicazione determina l'applicazione della sanzione della decadenza dalla CIGS, come e' accaduto nella specie;

d) comunque, fatta questa precisazione, le conclusioni cui e' pervenuto il giudice di primo grado vanno condivise;

e) infatti, l'INPS, perche' il decreto ingiuntivo in argomento potesse essere confermato, avrebbe dovuto provare non soltanto l'avvenuto svolgimento dell'attivita' di coltivazione di un fondo, da parte del Fi. , ma anche che da tale attivita' l'interessato ricavasse un reddito tale da escludere il diritto all'integrazione salariale, cioe' che si trattasse di un'attivita' sostitutiva rispetto a quella per la quale aveva ottenuto il trattamento di integrazione salariale;

f) la finalita' della normativa e' quella di tutelare la corretta gestione dell'intervento di integrazione salariale, pertanto la decadenza puo' essere comminata soltanto nell'ipotesi in cui i titolari di trattamento di integrazione salariale omettano di dare comunicazione dello svolgimento di attivita' che siano produttive di un reddito, almeno adeguato al parametro di cui all'articolo 36 Cost.;

g) l'Istituto non ha, invece, dedotto alcuna prova su tale fondamentale elemento, limitandosi a sostenere la sufficienza, ai fini della comminata decadenza, della omessa comunicazione della coltivazione del fondo.

2.- Il ricorso dell'INPS domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, Fi.Gi. .

L'Istituto ricorrente ha depositato anche memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con "l'unico motivo di ricorso, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, - violazione e falsa applicazione del Legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto ricorrente rileva - sulla base della giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, richiamando Cass. 28 maggio 2003, n. 8490, resa fra le stesse parti che la Corte d'appello ha sbagliato ad affermare che l'Istituto avrebbe dovuto dare la prova della redditivita' dell'attivita' di coltivazione del fondo di cui il Fi. non ha dato comunicazione.

Infatti dalla natura sanzionatoria della decadenza prevista dal citato articolo 8 si desume che, per evitarne l'applicazione, l'interessato e' obbligato a comunicare preventivamente all'INPS lo svolgimento di qualunque tipo di attivita' lavorativa che, in astratto, secondo le regole di comune esperienza, sia idonea a produrre reddito, mentre e' irrilevante che l'attivita' stessa non sia prevalente o non sia remunerati va, sicche' non e' necessaria la prova relativa alla concreta produzione di reddito per effetto dell'attivita' in questione.

2.- Preliminarmente si osserva che e' da disattendere la censura di inammissibilita' del ricorso prospettata dal controricorrente in quanto, in base ad un condiviso orientamento di questa Corte, la mancata indicazione della data nel ricorso per cassazione regolarmente sottoscritto dal difensore munito di procura non invalida il ricorso stesso, potendo la data desumersi da quella in cui la notificazione dell'atto e' stata eseguita (Cass. 11 dicembre 1999, n. 13891).

3.- Nel merito, il ricorso e' fondato, nei termini appresso indicati.

Come gia' affermato da questa Corte nella sentenza 25 maggio 2003, n. 8490 - relativa alla stessa vicenda nuovamente pervenuta all'attenzione di questa Corte a causa della mancata tempestiva riassunzione del processo dopo la disposta cassazione con rinvio - il Decreto Legge 21 marzo 1988, n. 86, articolo 8, convertito con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 1988, n. 160 - con riferimento alle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria -stabilisce (comma 4) che "il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate".

Lo stesso articolo 8 prevede poi (comma 5) che "il lavoratore decade dal diritto alla integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivita'.

Nel presente caso, la Corte d'appello di Cagliari, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che non vi fosse decadenza per l'omessa comunicazione giacche' nella fattispecie in esame emergeva dalla stessa relazione ispettiva che il Fi. , durante il periodo contestato, aveva coltivato il fondo "in maniera non prevalente" e che tale attivita' non risultava che fosse stata "redditizia".

4.- Il Collegio ritiene che la sentenza impugnata, cosi' operando, non abbia correttamente applicato le norme e i principi giuridici che regolano la complessa materia.

Come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 195 del 1995 e ordinanza n. 190 del 1996) il suddetto comma 5 si riferisce specificamente al lavoratore che trova esclusivamente offerte di lavori temporanei e saltuari, la sola che - in caso di rituale preventiva comunicazione puo' essere compatibile con la continuazione della situazione di sospensione dell'originario rapporto lavorativo, che e' il presupposto del trattamento di integrazione salariale.

Soltanto per tale ipotesi, infatti, puo' parlarsi di decadenza dal trattamento, visto che nel caso in cui il lavoratore trovi un nuovo impiego a durata indeterminata e a tempo pieno, si ha una perdita per incompatibilita' del trattamento di CIGS, con l'obbligo del nuovo datore di lavoro di comunicare l'assunzione all'INPS.

Rispetto all'ipotesi di lavori saltuari e temporanei la mancata comunicazione preventiva e', di per se', sanzionata con la decadenza, senza possibilita' di graduazioni secondo criteri di proporzione da collegare alle singole fattispecie, incompatibili con la natura della sanzione e del fatto sanzionato.

Tali principi trovano riscontro nella giurisprudenza di questa Corte ove, da tempo, e' consolidato il principio - che il Collegio condivide - secondo cui, in base al citato articolo 8, comma 5, il lavoratore che non adempia all'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS dello svolgimento di attivita' lavorative che possono risultare incompatibili con la percezione del trattamento economico decade dal beneficio rispondendo detta comunicazione alle finalita' di consentire all'INPS la verifica circa la compatibilita' dell'attivita' svolta con il perdurare del rapporto di lavoro, che costituisce il presupposto dell'integrazione salariale (Cass. 1 giugno 2005, n. 11679).

Conseguentemente, le argomentazioni della Corte d'appello non meritano di essere condivise, giacche' la circostanza che l'attivita' svolta dal Fi. non fosse "prevalente" e non fosse "redditizia", non assume rilievo nel caso di specie, riguardante l'applicazione della sanzione della decadenza dal trattamento a causa del comportamento omissivo in argomento, rispetto al quale qualsiasi attivita' lavorativa in astratto idonea a produrre reddito (come e', nella specie, la coltivazione di un fondo agricolo) e' di per se' rilevante.

6.- In sintesi il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza va pertanto cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., la causa puo' essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione di Fi.Gi. al decreto ingiuntivo n. 574/2004, emesso in data 15 dicembre 2004 dal Tribunale di Sassari, con il quale e' stato ingiunto al Fi. di restituire all'INPS quanto indebitamente percepito, quale trattamento di cassa integrazione guadagni, nel periodo 15 dicembre 1993-31 maggio 1995.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione di Fi.Gi. al decreto ingiuntivo n. 574/2004, emesso in data 15 dicembre 2004 dal Tribunale di Sassari.

INDICE
DELLA GUIDA IN Previdenziale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 1031 UTENTI