Il diritto alle provvidenze economiche disposte a favore degli invalidi civili è subordinato innanzi tutto al possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge

Il diritto alle provvidenze economiche disposte a favore degli invalidi civili è subordinato innanzi tutto al possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge. La prova circa il livello del reddito percepito deve essere ovviamente fornita dalla parte interessata onerata, inoltre, della dimostrazione del possesso del requisito della c.d. incollocazione al lavoro che, non essendo ammissibile che sia accertata stragiudizialmente, può essere attestata tramite la produzione della mera domanda di iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, indipendentemente dall'esito della visita presso le commissioni sanitarie.

Tribunale Palermo Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 12 aprile 2009, n. 918



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Luigi Cavallaro nella causa iscritta al n. 4225/2008 R.G. promossa

DA

Ca.Ca.

rappresentata e difesa dall'avv. Vi.Sa. giusta mandato a margine del ricorso depositato l'1/7/2008

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- convenuto contumace -

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - in persona del legale rappresentante pro - tempore - rappresentato e difeso dall'Avv. Gi.Co.

- resistente -

All'udienza del 12/3/2009 ha pronunziato sentenza mediante lettura del seguente

DISPOSITIVO

Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le partì le spese processuali. Così deciso in Palermo, il 12/3/2009.

FATTO E DIRITTO

Premesso che con ricorso depositato il 1/7/2008 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'INPS, chiedendo dichiararsi il proprio status di invalida, civile onde fruire delle provvidenze di cui alla legge n. 118 del 1971 e succ. mod. e integraz.;

premesso, inoltre, che - nella contumacia del Ministero convenuto, non costituitosi in giudizio benché ritualmente chiamato a comparirvi - l'INPS, chiedeva rigettarsi la domanda deducendone l'infondatezza;

premesso, ancora, che - senza alcuna istruzione - all'udienza del 12/3/2009, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui ai rispettivi atti defensionali, è stata pronunziata sentenza come da dispositivo in atti;

ritenuto che l'art. 1 D.P.C.M. 30/3/2007 (emanato in attuazione dell'art. 10 d.l. n. 203/2005, conv. con l. n. 248/2005) ha disposto il subentro dell'I.N.P.S. "nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze", prevedendo altresì: la successione dell'Istituto "nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite" e, segnatamente, "nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1/4/2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data";

considerato, pertanto, che a decorrere dal 1/4/2007 l'I.N.P.S. deve ritenersi legittimato in via esclusiva a resistere nelle controversie come quella per cui è causa;

ritenuto che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge costituisce elemento del fatto costitutivo del diritto alle provvidenze economiche disposte a favore degli invalidi civili, la cui prova è carico di chi ne invoca la corresponsione (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 13279 del 2003, 4834 e 14035 del 2002, 7716 del 2001);

considerato che la documentazione prodotta da parte ricorrente onde provare la sussistenza del requisito di cui trattasi, deve reputarsi insufficiente, trattandosi di un certificato dell'Agenzia del Territorio da cui risulta che parte ricorrente, è comproprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare, di un certificato della locale CCIAA da cui risulta che non è iscritta nel registro delle imprese e di un autocertificazione circa i redditi posseduti, alla quale non è possibile riconoscere alcun valore probatorio, nemmeno indiziario (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 5167 del 2003); ritenuto inoltre che il requisito della c.d. incollocazione al lavoro costituisce un elemento costitutivo del diritto all'assegno d'invalidità civile, la cui prova è carico del richiedente, e non anche una mera condizione, di erogazione del beneficio che possa essere accertata stragiudizialmente (cfr. Cass. n. 13279 del 2003); considerato che, al fine di attestare il requisito de quo, è sufficiente anche la mera domanda di. iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, indipendentemente dall'esito della visita presso le commissioni sanitarie (in termini, Cass. n. 13622 del 2006);

ritenuto che, avendo la l. n. 68/1999 abrogato la previigente disciplina di cui alla l. n. 482/1968 (che limitava la possibilità d'iscrizione negli elenchi speciali agli invalidi infracinquantacinquenni e conseguentemente abilitava l'invalido ultracinquantacinquenne ma infrasessantacinquenne a provare per presunzioni il proprio stato di incollocazione: cfr. Cass. n. 15637 del 2003) l'iscrizione - rectius, la domanda d'iscrizione - negli elenchi speciali deve, reputarsi non solo sufficiente ma anche necessaria ai fini della prova del requisito de quo (arg. ex Cass. n. 19166 del 2006);

considerato che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha prodotto alcuna domanda in tal senso (s'intende di epoca coeva alla presentazione della domanda in via amministrativa: 18/3/2007);

ritenuto che alle suddette carenze probatorie non è più possibile rimediare, avendo la giurisprudenza di legittimità precisato che il limite temporale per la proposizione in giudizio delle prove precostituite è analogo a quello previsto per le prove, costituende dal combinato disposto degli artt. 414 n. 5 è 416 c.p.c. (cfr. da ult. Cass. S.U. n. 8202 del 2005);

ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda, compensandosi le spese di lite siccome richiesto dal procuratore dell'INPS;

Come in epigrafe.

Così deciso in Palermo il 12 marzo 2009.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2009.

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