Il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione è limitato al solo caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo

Il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione è limitato al solo caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, escludendo pertanto tale forma di recupero della quota a carico del lavoratore in ogni caso di pagamento parziale o di ritardato pagamento dei contributi, ivi compresa l'ipotesi in cui a essere pagati in ritardo siano insieme la retribuzione e i contributi a essa riferibili. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 17 febbraio 2009, n. 3782)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PO. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BO. RO., (E ALTRI OMISSIS)

- intimati -

avverso la sentenza n. 543/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/05/2004 R.G.N. 742/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2008 dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;

udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI MAURIZIO, che ha concluso per l'inammissibilita' del primo motivo, accoglimento del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza depositata il 18 maggio 2004, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto dalla s.p.a. Po. It. nei confronti di Ba. Al. Se. e gli altri 45 litisconsorti in epigrafe indicati avverso la sentenza del 30 gennaio 2003, con la quale il Tribunale di Pisa, quale Giudice del lavoro, aveva respinto l'opposizione proposta dalla societa' avverso due decreti ingiuntivi con i quali le era stato ingiunto di pagare ai suddetti 46 lavoratori le somme trattenute a titolo di contributi previdenziali gravanti sul lavoratore in sede di adempimento della condanna inflittale in altro giudizio dal medesimo Tribunale per il pagamento di retribuzioni arretrate, dovute a seguito della dichiarazione di nullita' della clausola oppositiva del termine ai loro contratti di lavoro e conseguente qualificazione dei relativi rapporti come a tempo indeterminato e tuttora in atto.

Al riguardo, la Corte territoriale - cosi' come, prima di questa, il Tribunale - ha interpretato la Legge n. 218 del 1952 articolo 23 nel senso che, quando il datore di lavoro non provvede nei termini stabiliti dal precedente articolo 19 della medesima legge al pagamento dei contributi, ne resta obbligato nei confronti dell'ente previdenziale anche per la quota a carico del lavoratore, senza possibilita' di rivalersi su quest'ultimo, diversamente da quanto puo' operare, mediante ritenuta sulla retribuzione del mese, nel caso di tempestivo e integrale versamento.

Avverso tale sentenza la societa' Po. It. p.a. propone ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, col quale sostiene che la corretta interpretazione, ex articolo 12 disp. gen., delle norme della Legge n. 218 del 1952 citate (articoli 19 e 23), condotta alla luce della disposizione principale nella materia, rappresentata dall'articolo 2115 c.c., e' nel senso che, quantomeno nel caso di pagamento di arretrati retributivi, i contributi a carico dei lavoratori e versati dal datore di lavoro debbano essere da questi trattenuti in sede di erogazione del dovuto ai dipendenti. Deduce pertanto l'erroneita' della diversa interpretazione sostenuta dalla Corte territoriale e il difetto di motivazione al riguardo.

Nessuno dei lavoratori intimati si e' costituito nel presente giudizio.

Successivamente, undici lavoratori intimati tra quelli in epigrafe indicati (Bl. Fe., Bo. Ro., Da. Ga., D. G., Br. Or., Ca. Gi., Di. Ca. An., De. Cr., Ma. Sa., Di. Pu. Mi. e Li. Si.) hanno raggiunto con la societa' una conciliazione in sede sindacale, a seguito della quale Po. It. s.p.a ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione, come comunicato, anche con la produzione della relativa documentazione, dalla difesa della societa'.

Altri venti lavoratori (Ba. Lu., Be. Ma., Ca. Si., Ca. Cl., Ci. Es., Gi. Ci., La. Mo., Lo. Ba., Ma. Ba. Masoni Elisabetta,. Mendola Elisa,. Meneo Massimiliano,. Montanaro Antonella,. Moroni,. Novelli Renata,. Parri Silvia,. Tampucci Giorgio,. Tondo Arianna,. Toni Fulvio e Ve. Ro.) hanno raggiunto con la societa' una conciliazione in sede sindacale riguardante anche la materia del contendere relativa al presente giudizio, come da verbali che sono stati prodotti in originale.

Con memoria ex articolo 378 c.p.c., la difesa della societa' ha pertanto chiesto la pronuncia di estinzione del processo nei confronti del primo gruppo di lavoratori e di cessazione della materia del contendere nei confronti del secondo, in ogni caso con la compensazione delle spese di lite.

Analoga richiesta di cessazione della materia del contendere e' stata formulata con riguardo al ricorso nei confronti di La. Re., in relazione alla produzione di un verbale di conciliazione che non risulta peraltro sottoscritto dalla lavoratrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con riguardo al primo gruppo di lavoratori, nei confronti dei quali, a seguito di una conciliazione in sede sindacale, la societa' ha formalizzato la rinuncia al ricorso, il giudizio va dichiarato estinto.

Quanto al secondo gruppo di lavoratori che hanno raggiunto con la societa' un accordo transattivo in sede sindacale, riguardante anche la regolamentazione negoziale della materia del contendere oggetto del presente giudizio e la previsione della compensazione delle spese di esso, deve ritenersi venuto meno l'interesse della s.p.a. Po. It. al ricorso, con conseguente inammissibilita' dello stesso. In ambedue i casi nessuna pronuncia e' dovuta per le spese dei lavoratori, che non hanno svolto difese in questa sede.

Resta pertanto il giudizio su ricorso per cassazione della societa' nei confronti dei dipendenti Ba. Al. Se., Ca. Ma., Ga. Fr., Ma. Fr., M. F., Mo. Br., Mo. Al., Po. Ro., Sp. Da., To. Da., To. Ro., Tr. El., Ve. Si., Vi. Iu. nonche' nei confronti di La. Re., che non risulta aver sottoscritto il verbale di conciliazione intestato a suo nome.

2 - Il ricorso e' infondato.

A norma dell'articolo 2115 c.c., dopo che il comma 1, ha stabilito la ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro dei contributi dovuti all'ente previdenziale, il secondo comma dispone che "l'imprenditore e' responsabile del versamento dei contributi anche per la parte che e' a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali".

La legge speciale che disciplina il diritto di rivalsa dell'imprenditore e' rappresentata dalla Legge 4 aprile 1952, n. 218 articolo 19 il quale, dopo aver ribadito che "il datore di lavoro e' responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto contrario e' nullo", aggiunge: "Il contributo a carico del lavoratore e' trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce".

L'altra norma cui la sentenza impugnata e la ricorrente fanno riferimento per la soluzione della presente controversia e' rappresentata dalla medesima Legge n. 218, articolo 23, alla stregua della quale "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore".

Secondo l'interpretazione data alle norme citate dalla Corte d'appello di Firenze, solo nel caso di regolare pagamento all'ente previdenziale della contribuzione alla scadenza del periodo di paga, il datore di lavoro agirebbe quale adiectus solutions causa quanto alla quota a carico del lavoratore, che egli potrebbe quindi recuperare mediante ritenuta sulla retribuzione relativa al medesimo periodo, mentre in caso di omissione o ritardo nel versamento dei contributi, resterebbe definitivamente a suo carico l'intero importo contributivo dovuto.

Viceversa, secondo la difesa della societa' la lex specialis avrebbe riguardo unicamente alla disciplina del rapporto contributivo esterno, che corre tra ente previdenziale e datore di lavoro, mentre il rapporto obbligatorio tra datore di lavoro e lavoratore resterebbe disciplinato dalle norme civilistiche, salvo per quanto riguarda le modalita' di esercizio della rivalsa.

In particolare, quest'ultima assumerebbe le forme della ritenuta sulla retribuzione in ogni caso in cui questa e il contributo versato all'ente siano relativi al medesimo periodo e quindi non solo quando retribuzione e contributo siano pagati regolarmente alle scadenze, ma anche nel caso di pagamento tardivo di entrambi.

In ambedue i casi analoga sarebbe infatti la ratio della limitazione della disciplina sulla ritenuta, consistente nel fine di evitare la concentrazione del prelievo contributivo relativo a piu' periodi di paga su di una unica retribuzione mensile, per cui questa dovrebbe ritenersi estesa anche all'ipotesi di pagamento tardivo della retribuzione e della contribuzione, ipotesi non disciplinata esplicitamente dalla legge e ricorrente nel caso in esame.

Infine, in ogni altro caso, riprenderebbe vigore la regola generale civilistica del recupero della quota a carico del lavoratore pagata tardivamente, secondo le forme ordinarie di rivalsa.

Al collegio e' nota la giurisprudenza di questa Corte in materia, oscillante tra l'affermazione che al mancato o ritardato pagamento della contribuzione consegue, quale pena privata, l'accollo al datore di lavoro della quota di contributi a carico originariamente del lavoratore (su cui cfr, ad es. Cass. 4 aprile 2008 n. 8800) e l'orientamento che ne fa invece derivare unicamente la non praticabilita' della ritenuta sulla retribuzione (Cass. 7 luglio 2008 n. 18584), ferma restando la possibilita' di rivalsa secondo le regole generali.

Nel caso in esame, la soluzione della controversia appare peraltro possibile a prescindere dalla opzione per l'uno o l'altro orientamento, col rilevare che la societa' Po. It. ha operato una ritenuta laddove non era autorizzata a tale forma di autotutela. Come lex specialis, la Legge 4 aprile 1952, n. 218 articolo 19 costituisce infatti norma di stretta interpretazione e comunque essa disciplina chiaramente, in negativo, anche l'ipotesi qui considerata, col limitare il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione al solo caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, escludendo pertanto tale forma di recupero della quota a carico del lavoratore in ogni caso di pagamento parziale o di ritardato pagamento dei contributi, ivi compresa l'ipotesi in cui ad essere pagati in ritardo siano insieme la retribuzione e i contributi ad essa riferibili, cui e' riconducibile il caso in esame.

In base alle considerazioni esposte, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello di Firenze, di illegittimita' del comportamento della societa' che ha trattenuto sulle retribuzioni arretrate pagate ai dipendenti indicati a seguito della condanna giudiziale conseguente alla dichiarazione di nullita' dell'apposizione di un termine al loro rapporto di lavoro i contributi ad esse riferibili, appare comunque corretta.

Il ricorso della s.p.a. Po. It. nei confronti dei nominativi prima indicati (Ba. Al. Se. e gli altri quattordici litisconsorti) va pertanto respinto. Nulla per le spese dei lavoratori, non costituiti in giudizio in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso nei confronti di Ba. Al. Se., (E ALTRI OMISSIS)

dichiara estinto il giudizio nei confronti di Bl. Fe., Bo. Ro., Br. Or., Ca. Gi., Da. Ga., De. Cr., Di. Ca. An., Di. Pu. Mi., D. G., Li. Si. e Ma. Sa.; nulla per le spese;

dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Ba. Lu., Be. Ma., Ca. Si., Ca. Cl., Ci. Es., Gi. Ci., La. Mo., Lo. Ba., Ma. Ba., Ma. El., M. E., Ma. Ma., Mo. An., Mo. Pa., No. Re., Pa. Si., Ta. Gi., To. Ar., To. Fu. e Ve. Ro.; nulla per le spese.

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