Il disabile psichico può essere assunto a tempo determinato anche senza l'indicazione delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine

In tema di collocamento obbligatorio degli invalidi, la disciplina dell'assunzione si pone in rapporto di specialità rispetto a quella generale di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro, nell'ambito della quale anche la stipula del contratto a termine costituisce ipotesi speciale, per essere l'apposizione del termine in funzione dell'individuazione delle forme assuntive più adatte al tipo di invalidità ed in un'ottica di collocamento mirato del disabile, finalizzata ad assicurare un suo proficuo inserimento lavorativo, indipendentemente dall'applicazione dei limiti generali relativi all'apposizione del termine al rapporto di lavoro. Ne consegue, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l'impresa che assume e la P.A., ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che non è richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine, sicché la mancanza di tale indicazione non comporta l'inefficacia del termine e la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 maggio 2010, n. 13285



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31037/2006 proposto da:

AG. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 91, presso lo studio dell'avvocato BRINDISI ROCCO, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTOCHIRICO Vincenzo, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MA. VI. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 804/2006 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 23/08/2006 R.G.N. 1151/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/04/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Potenza, con sentenza pubblicata il 23 agosto 2006 e notificata il 7/11 settembre successivo, riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato l'inefficacia della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato concluso tra Ma.Vi. e la s.p.a. Ag. in data (OMESSO), contratto che ha pertanto convertito a tempo indeterminato, con la conseguente condanna della societa' a pagare all'originario ricorrente le retribuzione dalla data dell'atto di messa in mora del 7 marzo 2003, con gli accessori di legge.

In proposito, la Corte territoriale, avendo rilevato che il termine era stato inserito nel contratto di lavoro senza l'indicazione delle specifiche ragioni dello stesso, come richiesto dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1, comma 2, ha ritenuto, contrariamente alla tesi sostenuta dalla societa', che la circostanza che l'assunzione a termine avesse riguardato un soggetto affetto da invalidita' psichica e fosse avvenuta nel quadro di una convenzione stipulata tra la datrice di lavoro e la P.A. ai sensi della Legge n. 68 del 1999, articolo 11, non comportasse l'inapplicabilita' della disciplina generale sul contratto a tempo determinato di cui al decreto legislativo del 2001 citato.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione la societa', con un unico articolato motivo.

Nonostante la regolare notifica degli atti introduttivi, Vittorio Ma. non si e' costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso, la societa' deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1 e della Legge n. 68 del 1999, articolo 11, con riferimento alla ritenuta necessita' di specificare nel contratto di lavoro a termine con un disabile - assunto in base alla indicata norma della legge sul diritto al lavoro di tali soggetti - della ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo dell'apposizione del termine.

La ricorrente sostiene infatti la specialita', in argomento, delle disposizioni della Legge n. 68 del 1999, che interessano il caso esaminato, rispetto alla disciplina generale del contratto a tempo determinato, specialita' la cui ratio sarebbe rinvenibile anche nell'intento di predisporre adeguati incentivi per i datori di lavoro relativamente all'assunzione dei disabili, soprattutto di quelli che si trovano in particolari condizioni di difficolta', quali gli invalidi psichici.

In particolare, l'articolo 11 della legge, che disciplina le convenzioni tra datori di lavoro e P.A. finalizzate ad agevolare l'ingresso dei disabili nel mondo del lavoro, in particolare di quelli con particolari inabilita', menzionerebbe la possibile stipula di un contratto a tempo determinato tra le altre modalita' incentivate di possibile assunzione, cosi' implicitamente escludendo tale tipo di contratto dalla disciplina generale del contratto a termine per consegnarlo all'interno della dinamica relazionale tra impresa e P.A., in funzione del piu' proficuo inserimento lavorativo del disabile.

Ed infatti, secondo la ricorrente, nel caso in esame era stata proprio la P.A. che., a fronte della richiesta della societa' di una assunzione a tempo indeterminato, avrebbe suggerito una durata a tempo determinato.

Il ricorso conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: "Nel caso di assunzione a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica previsione convenzionale ai sensi della Legge n. 68 del 1999, articolo 11, e' richiesta la sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e la loro indicazione nel contratto o per dette ipotesi non e' necessaria tale specificazione?".

Il ricorso e' fondato, in base all'affermazione del seguente principio di diritto:

"In caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l'impresa che assume e la P.A. ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, articolo 11, non e' richiesta l Indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo eh giustificano l'apposizione del termine".

Facendo tesoro dell'esperienza acquisita in applicazione della Legge n. 482 del 1968, in gran parte insoddisfacente sul piano della effettiva realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, la nuova disciplina di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, si propone l'obiettivo della "promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato" (articolo 1, comma 1 della legge).

Tale finalita' e' perseguita attraverso una serie di strumenti, che vanno dall'imposizione dell'obbligo di assunzione degli invalidi nell'ambito di definite quote di riserva (articolo 3 della legge), all'adozione di strumenti idonei per la corretta valutazione e valorizzazione da parte degli organi pubblici di avviamento delle capacita' lavorative del soggetto inabile (cfr. in generale, l'articolo 2 della legge), alla predisposizione, nei confronti dei datori di lavoro, di forme di promozione di tali assunzioni e del corretto impiego dell'invalido assunto.

Uno degli strumenti deputati al perseguimento delle finalita' indicate e' rappresentato dalle convenzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3 della legge.

Trattasi di convenzioni tra datore di lavoro e uffici pubblici competenti contenenti un programma mirante al conseguimento degli obbiettivi occupazionali cui la disciplina di legge e' finalizzata, attraverso la previsione di tempi e modalita' delle assunzioni che il datore si impegna ad effettuare, in particolare nei riguardi dei soggetti affetti da particolari inabilita'.

Tra tali possibili modalita', la norma di legge elenca la facolta' di scelta nominativa (che, se riferita ad un invalido psichico rende comunque necessaria la via della convenzione, a norma dell'articolo 9, comma 4 della legge, estesa poi ad ogni caso di assunzione nominativa dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, articolo 7, contenente il regolamento di attuazione della legge), lo svolgimento di tirocini con finalita' formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.

Una tale normativa e' qualificabile come speciale quanto all'avviamento degli inabili, rispetto alla generale disciplina relativa la fase di avviamento e di costituzione del rapporto di lavoro e nell'ambito della quale deve ritenersi che anche la stipula del contratto a termine costituisca una ipotesi speciale rispetto a quelle considerate nelle regole generali della materia del contratto di lavoro a tempo determinato, cosi' come la possibilita' di una richiesta nominativa o di una durata della prova maggiore di quella prevista dal contratto collettivo.

In tale contesto, la possibile previsione, nella convenzione tra la P.A. e il futuro datore di lavoro, della stipulazione di un contratto di lavoro a termine assolve infatti alla funzione, da un lato, di individuazione della forma di assunzione piu' adatta, in un determinato momento, al tipo di inabilita' e di disagio dell'invalido e dall'altro, di promuovere presso il datore di lavoro l'assunzione di personale invalido anche con particolari problemi di inserimento lavorativo.

Appare pertanto non in linea col perseguimento di tali finalita', ritenere - con la sentenza impugnata - applicabile all'assunzione di un disabile, che avvenga secondo la Legge n. 68 del 1999, articolo 11, la disciplina generale delle causali giustificative del contratto a tempo determinato, che al momento dell'approvazione della Legge n. 68 del 1999, era considerato come del tutto eccezionale e giustificato unicamente al verificarsi di ipotesi tipiche (nella Legge n. 230 del 1962) e che anche nella nuova disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 368 del 2001 costituisce deroga rispetto alla normale forma di contratto di lavoro e deve essere motivato e giustificata nei modi ivi indicati.

La sottoposizione della possibilita' dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro stipulato sulla base della convenzione indicata ai vincoli di disciplina generale contrasterebbe infatti con la finalita' di agevolare nell'impiego lo stesso lavoratore con particolari problemi nonche' l'impresa.

Non sembra del resto casuale il fatto che nel caso dell'invalido psichico Ma. l'iniziativa di proporre l'apposizione di un termine al suo rapporto di lavoro in luogo dell'assunzione a tempo indeterminato inizialmente prospettato dall'impresa sia partita dall'organo pubblico, nella valutazione ad esso affidata delle misure piu' adeguate ad assicurare un proficuo inserimento lavorativo del disabile.

La collocazione della modalita' del contratto a termine tra altre misure derogatorie rispetto alla disciplina generale dei relativi istituti, in una ottica di collocamento mirato del soggetto disabile e la rado giustificativa di una tale collocazione, consentono pertanto di ritenere la specialita' del contratto a termine ivi considerato, che pertanto puo' essere utilizzato nel contesto indicato indipendentemente dai limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, articolo 1, commi 1 e 2, in quanto deve ritenersi che nella materia e' la stessa normativa speciale che individua nei modi indicati la particolare ragione giustificativa del termine.

Il ricorso della Ag. s.p.a. in liquidazione va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo' essere decisa nel merito, col rigetto delle domande originariamente proposte da Ma. Vi. .

L'andamento del giudizio nei due gradi del giudizio di merito, sostiene la decisione di compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande di Ma. Vi. ; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero processo.

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