Il pubblico dipendente che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time non può cumulare la pensione alla restribuzione

Il lavoratore, che una volta acquisito il diritto alla pensione di anzianita', è passati al regime part time senza interruzione del rapporto lavorativo, continuando, dunque, a lavorare percependo una parte di pensione ed una di stipendio, non può percerpire una somma - costituita dall'ammontare della pensione e della retribuzione dei dipendenti part time - superiore alla retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 27 marzo 2012, n. 4900



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28770/2010 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 740/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/08/2010 R.G.N. 1491/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2012 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26.8.2010, la Corte di Appello di Milano, rigettando il gravame dell'INPS, confermava la pronunzia resa dal Tribunale di Milano, che aveva accolto la domanda di (OMISSIS), dipendente part time ex Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 185, e condannato l'INPS a corrispondere alla predetta la pensione di anzianita' in misura integrale Legge n. 289 del 2002, ex articolo 44. L'appellata aveva fruito della disciplina di cui alla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 185, 186 e 187, per ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno in part time, con godimento parziale del trattamento pensionistico. Evidenziava la Corte territoriale che il tenore letterale della disciplina di cui alla Legge n. 662 del 1996, era tale da denotarne il carattere di normativa di portata generale e che con la stessa si riservava al datore la facolta' di fare accedere al part time i dipendenti con determinati requisiti anagrafici e contributivi, facolta' rispetto alla quale per le amministrazioni venivano solo indicati i presupposti di esercizio.

Con la Legge n. 289 del 2002, all'articolo 44, comma 2, era stato abolito il divieto di cumulo tra pensioni di anzianita' e redditi di lavoro a decorrere dal gennaio 2002 e la norma di carattere generale sicuramente doveva riferirsi alla disciplina anch'essa generale dei divieti di cumulo parziale di cui alla Legge n. 662 del 1996, articolo 1 comma 185. Il problema si poneva, nella fattispecie, con riferimento ai dipendenti della P. A., ma nulla autorizzava distinzioni tra dipendenti pubblici e privati e non era prevista alcuna specialita' della disciplina ex comma 185 citato, applicabile ai pubblici dipendenti, che portasse ad escludere per gli stessi l'applicabilita' della successiva disciplina generale di cui alla Legge n. 289 del 2002, articolo 44.

Sicuramente non incideva nel senso della differenziazione la particolare stabilita' del rapporto e, peraltro, il Decreto Ministeriale 29 luglio 1997, n. 331, articolo 3, con il quale erano state emanate le norme regolamentari per la relativa applicazione, aveva disposto che il regime previsto dal comma 185, citato nei confronti dei dipendenti delle P. A. avesse validita' per tutta la residua durata del rapporto di lavoro ed era diretto a sancire l'irreversibilita' della scelta del part time e del conseguente trattamento economico e pensionistico, ma non ad escludere l'applicabilita' di future diverse discipline di miglior favore per il pensionato pubblico, con una irrazionale disparita' di trattamento in danno di quest'ultimo.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione l'INPS, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l'intimata, che ha illustrato le proprie difese con memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l'istituto ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 185 e 187, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 44, comma 2, del Decreto Ministeriale 29 luglio 1997, n. 331, articoli 1 e 3, nonche' dell'articolo 1362 c.c. e ss., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.

Osserva che la disposizione di cui alla Legge n. 289 del 2002, articolo 44, comma 2, prevede, in favore degli iscritti alle forme di previdenza di cui al primo comma gia' pensionati di anzianita' alla data del 1.1.2002 e nei cui confronti operano i regimi di divieto totale o parziale di cumulo tra pensione e retribuzione, l'accesso al sistema di cumulo integrale previo pagamento di una somma calcolata secondo la stessa disposizione, ma sostiene che tale accesso non e' estensibile nei confronti di coloro che, in forza di una specifica disciplina di legge, conseguono il trattamento pensionistico di anzianita' senza cessare dall'attivita' lavorativa, ma semplicemente trasformando il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La cessazione dall'attivita' lavorativa e' presupposto necessario per la pensione di anzianita', e la disciplina di cui alla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 185 e 187, oltre che quella del decreto ministeriale attuativo, ha natura speciale e prevede modalita' di cumulo tra pensione e retribuzione del tutto peculiari e collegate alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale ed all'accesso al regime pensionistico. In quanto speciale, la detta normativa non e' abrogata da successive disposizioni dotate di carattere generale, che riguardano lavoratori che abbiano il diritto a pensione (siano cessati dal rapporto di lavoro) e che inizino una nuova attivita' lavorativa, e non i lavoratori che, senza soluzione di continuita', proseguano il loro rapporto di lavoro passando dall'orario normale a quello ridotto per conseguire la pensione. Peraltro, interpretando la normativa in senso favorevole ai lavoratori, verrebbe meno, secondo l'INPS, l'obiettivo fondante la disciplina innovativa, ossia l'incentivazione dell'assunzione di nuovo personale, scopo indissolubilmente connesso alla riduzione del trattamento pensionistico ed al ridotto utilizzo, in termini di orario di lavoro, del personale optante. La peculiarita' della normativa in argomento sarebbe, poi, testimoniata dal fatto che il comma 187, prevede, per il personale delle P. A., l'emanazione di apposite norme regolamentari. Per di piu', la trasformazione del rapporto non da luogo a trattamenti di pensione definitivi, in quanto solo l'effettiva cessazione dal servizio da luogo alla rideterminazione del trattamento previdenziale in godimento in base alla complessiva anzianita' maturata. All'esito della parte argomentativa, il ricorrente, domanda, con specifico quesito, se at dipendente dell'INPS che si sia avvalso della speciale normativa recata dalla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 185 e 187, e dal Decreto Ministeriale n. 331 del 1997, articoli 1 e 3, sia consentito cumulare integralmente il reddito derivante dalla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale de rapporto intrattenuto senza soluzione di continuita' con l'ente pubblico di lavoro.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 disp. gen., della Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 22, e della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 185 e 187, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, evidenziando che la peculiare disciplina concernente i dipendenti pubblici - che consente la prosecuzione del rapporto in deroga al principio generale che prevede la cessazione dell'attivita' lavorativa per accedere alle pensioni di anzianita' (Legge n. 153 del 1969, articolo 22) - e' fonte di un vantaggio insito nel fatto di conservare lo status di dipendente nell'ambito del rapporto di pubblico impiego sia pure privatizzato e la sola riduzione dell'orario di lavoro, situazione non omogenea a quella del pensionato prevista in via generale, che deve, invece, risolvere il rapporto di lavoro per avere diritto alla pensione ed eventualmente reperire nuova attivita' lavorativa per avere diritto al beneficio del cumulo. Con la formulazione del quesito, domanda se le disposizioni di cui alla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 185 e 187, ed il regolamento di attuazione di cui al Decreto Ministeriale n. 331 del 1997, si pongano come norme speciali rispetto alla disciplina generale in tema di cumulo fra pensione e retribuzione dettata dalla Legge n. 289 del 2002, articolo 44, e come tali non siano state implicitamente abrogate dal predetto articolo.

Le censure vanno trattate congiuntamente, attesa la sostanziale connessione delle questioni proposte con entrambe.

Fin dall'inizio (Legge n. 153 del 1969, articolo 22) la pensione di anzianita' dei dipendenti privati e' stata incumulabile per l'intero con il reddito da lavoro dipendente e detta incumulabilita' piena con il reddito da lavoro subordinato e' rimasta inalterata (Decreto Legislativo n. 503 del 1992, articolo 10, commi 1 e 2), dovendo il lavoratore subordinato risolvere il rapporto di lavoro (Decreto Legislativo n. 503 del 1992, articolo 10, comma 6) per potere godere della prestazione pensionistica.

Un'ulteriore tappa del processo evolutivo riguarda la fase di regime della riforma del 1995; cioe' le pensioni da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo, una volta soppressa la distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione di anzianita'. Tale riforma aveva previsto la vigenza, fino al compimento da parte dell'interessato dell'eta' di 62 anni, del regime di incumulabilita' con il reddito da lavoro dipendente, nella sua interezza, e con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo; e invece dall'eta' di 63 anni in poi, del regime di incumulabilita' della pensione con i redditi sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo nella misura del 50% della parte eccedente l'importo del trattamento minimo (Legge n. 335 del 1995, articolo 1, commi 21 e 22). Detti limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro sono ormai sostanzialmente superati ed attualmente le pensioni di anzianita' sono intermente cumulabili con i redditi da lavoro tanto autonomo che dipendente, purche' il lavoratore abbia una determinata anzianita' contributiva (Legge n. 388 del 2000, articolo 72, e Legge n. 289 del 2002, articolo 44). La Legge n. 243 del 2004, aveva delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese tra l'altro "ad eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro (articolo 1, comma 1, lettera b) ma la delega non e' stata attuata; tuttavi'a successivamente ha provveduto alla "liberalizzazione" la Legge n. 133 del 2008, articolo 19.

Questa essendo l'evoluzione normativa in tema di disciplina dei limiti al concorso del reddito da lavoro con il trattamento pensionistico di anzianita', deve rilevarsi che e' stato ritenuto che la nuova disciplina non si estenda anche al pubblico impiego, per il quale continua ad operare il regime di incumulabilita' gia' fissato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 758 del 1965, articolo 4.

Anche ove sia ritenuto, tuttavia, che il regime di liberalizzazione sia ormai operante per tutti i settori, deve preliminarmente, ai fini della decisione della questione all'esame, individuarsi la natura della norma contenuta nella Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 185, nata come eccezione di favore in deroga al vecchio regime generale, per valutare se la stessa sia resistente o meno al processo di evoluzione nel senso della liberalizzazione sopra delineata. A norma dell'articolo 15 preleggi, infatti, l'abrogazione tacita si realizza sia quando le disposizioni della nuova legge siano incompatibili con quelle della legge anteriore, sia quando la nuova legge regoli l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore, non potendo ovviamente coesistere, in quest'ultimo caso, due leggi che regolino per intero la medesima materia. Tuttavia, la regola dell'abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale od eccezionale e quella successiva, invece, generale (legi speciali per generalem non derogatur), ritenendosi che la disciplina generale - salvo espressa volonta' contraria del legislatore - non abbia ragione di mutare quella dettata, per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente.

Le norme speciali sono norme dettate per specifici settori o per specifiche materie, che derogano alla normativa generale per esigenze legate alla natura stessa dell'ambito disciplinato ed obbediscono all'esigenza legislativa di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse.

Le norme eccezionali, invece, sono definite dall'articolo 14 preleggi, come norme che fanno eccezione a regole generali. In questo senso esse sono norme speciali. E' ovvio che tanto le norme speciali quanto le norme eccezionali si pongano in termini di deroga rispetto a regole generali, perche' finalizzate o a "calibrare" certi istituti alle particolarita' specifiche di un determinato settore o perche' sono gli stessi presupposti di fatto che impongono un intervento legislativo derogatorio delle regole vigenti. Ne consegue che in nessun caso ne e' ammessa l'applicazione analogica, altrimenti frustrandosi la natura speciale o eccezionale che le caratterizzano.

Orbene, la norma di cui si discute deve, in relazione alla cennata distinzione, indubbiamente qualificarsi come eccezionale, avendo portata derogatoria, nel sistema in vigore all'epoca della sua emanazione, rispetto ai principi generali in tema di incumulabilita' tra pensione di anzianita' e redditi di lavoro e prevedendo la possibilita' di cumulo sia pure limitato, nel senso che l'importo della pensione viene ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro (riduzione comunque non superiore al 50%) e che la somma della pensione e della retribuzione non puo' in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno. Per il pubblico impiego, con il Decreto Ministeriale 29 luglio 1997, n. 331, e' stato emanato in esecuzione di quanto previsto dalla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 187, il regolamento concernente i criteri e le modalita' da applicare ai pubblici dipendenti di cui al Decreto Legislativo n. 29 del 1993, articolo 1, comma 2, per usufruire della possibilita' di cumulare, ai sensi dell'articolo 1, commi da 185 a 189, della legge citata, l'importo della pensione di anzianita' con l'ammontare della retribuzione conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, prevedendosi determinate condizioni per l'operativita' della trasformazione con diritto al cumulo parziale, tra cui quella della insussistenza nella qualifica funzionale di appartenenza di situazioni di esubero.

Ma il carattere di eccezionalita' della normativa, che non consente alla normativa successiva di carattere generale di incidere in senso ampliativo sulla misura del cumulo parziale, deve essere collegato anche alla circostanza che il conseguimento del trattamento pensionistico, sia pure ridotto, non e' subordinato, dalla legge 662/96, alla cessazione dell'attivita' lavorativa.

Ed invero, il diritto alla pensione, nella generalita' dei casi, ai sensi della Legge n. 153 del 1969, articolo 22, comma 1, lettera c), matura in capo al lavoratore interessato alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell'anzianita' contributiva e dalla cessazione dell'attivita' lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda. Con la riforma introdotta dal Decreto Legislativo n. 503 del 1992, il legislatore ha ribadito che il diritto alla pensione di anzianita' e' subordinato alla cessazione dell'attivita' di lavoro dipendente (articolo 10, comma 6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 7). Per entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una "presunzione di bisogno" che giustifica l'erogazione della prestazione sociale ai sensi dell'articolo 38 Cost.. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro - dopo il perfezionamento dei requisiti - esclude lo stato di bisogno del lavoratore (...) e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell'articolo 38 Cost., comma 2) mezzi adeguati alle esigenze di vita". Per tali motivi, il conseguimento del diritto alla pensione e' subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (cfr. Cass. n. 17530/2005). Peraltro, e' stato anche chiarito che la "cessazione del rapporto di lavoro" - che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia - risulta, all'evidenza, affatto diversa (arg. Decreto Legislativo n. 503 del 1992, ex articolo 10, cit., in tema di disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo) rispetto al cumulo tra la pensione medesima - una volta che questa sia stata conseguita - ed i redditi da lavoro oppure da altra pensione, con la conseguenza che - dalla comparazione delle discipline rispettive - non puo' risultare, in nessun caso, la violazione del principio di uguaglianza (articolo 3 Cost.), attesa la non omogeneita' tra le situazioni prospettate (cfr. Cass. 16 giugno 2006 n. 13933).

L'interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a considerare, come sopra ricordato, la cessazione dell'attivita' lavorativa, al pari dell'anzianita' contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianita' (Cass. civ. n. 6571/2002), ritiene momento fondante quello di presentazione della domanda (Cass. civ. n. 14132/2004).

Dalle premesse svolte si desume, quindi, che alla data di presentazione della domanda di pensione non deve sussistere alcun rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro, essendo in ogni caso necessaria una soluzione di continuita' per conseguire il diritto ai trattamento pensionistico. Cio' al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianita' avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attivita' lavorativa subordinata.

In definitiva, sia in caso di medesimo che di diverso datore, risulta comunque necessaria una soluzione di continuita' fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianita' e alla decorrenza della pensione stessa.

La eccezionalita' della norma deve, pertanto, ravvisarsi, alla luce dei principi appena richiamati, nella peculiarita' della fattispecie prevista, che consente la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego del dipendente per quanto part time ed il contemporaneo conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' in costanza di rapporto, sia pure trasformato, con lo stesso datore di lavoro.

Da tali considerazioni deve discendere pertanto l'intangibilita' di una disciplina eccezionale, che sicuramente risulta derogatoria rispetto ai principi in materia pensionistica quanto al conseguimento del diritto alla prestazione, da parte di normativa generale successiva che abolisce il divieto di cumulo, ma comunque mantiene fermo il principio della necessita' di interruzione del rapporto lavorativo. Cio' si desume anche da quanto previsto testualmente dal 2 comma, parte seconda della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 44, laddove e' previsto che la disposizione si applica - oltre che agli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, gia' pensionati di anzianita' alla data del 1 dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo (articolo 44 comma 2, 1 parte Legge citata) - anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianita', hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002.

Alla luce delle svolte considerazioni deve, allora, ritenersi che non possa trovare spazio alcuna censura sul piano costituzionale per irragionevole permanere della disciplina limitativa del cumulo per il solo settore pubblico, essendo la normativa generale successiva, per quanto detto, non applicabile alle ipotesi del particolare pensionamento anticipato, rappresentata dal caso di coloro, che una volta acquisito il diritto alla pensione di anzianita' sono passati al regime part time senza interruzione del rapporto lavorativo, continuando, dunque, a lavorare percependo una parte di pensione ed una di stipendio, con esplicita previsione che la somma dell'ammontare della pensione e della retribuzione dei dipendenti part time non possa in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, ultimo periodo), in relazione al detto accoglimento, in quanto la causa puo' essere decisa nel merito, sulla base del principio di diritto enunciato - senza che siano necessari all'uopo accertamenti di fatto - e, per l'effetto, va rigettata la domanda della controricorrente.

La peculiarita' della questione trattata e l'esistenza di consolidato orientamento giurisprudenziale di merito difforme costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese di lite dell'intero processo.
 

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