Il socio di una società a responsabilità limitata deve chiedere l’iscrizione nella gestione previdenziale relativa all’attività prevalente

In applicazione dell'art. 29 comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1 comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza. Nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni (gestione commercianti e gestione separata) è onere dell'Inps decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. E' quanto prinunciato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza del 5 ottobre 2007, n. 20886.



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Bo.Ma., elettivamente domiciliato in Ro. Piazza Ma. (...), presso lo studio dell'avvocato Ni.Lu., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Sp.Ga., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. via De.Fr. n. (...), presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati An.Co., FaCo., An.Sg., giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

contro

Es. SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 681/03 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 06/10/03 - R.G.N. 1546/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/07 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;

udito l'Avvocato Ni.;

udito l'Avvocato Ma. per delega Co.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Lecco il sig. Ma.Bo. espose che

1. era inizialmente iscritto, quale amministratore della Me.Au. s.r.l., nella Gestione prevista dall'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335;

2. dal 1° gennaio 1997 si era iscritto anche nella Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore (per l'art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662);

3. a seguito della trasformazione della Me.Au. S.r.l. in S.p.a. (dal 30 settembre 1999), era venuto meno l'obbligo di questa seconda iscrizione, e le due iscrizioni erano divenute incompatibili: dichiarando che la sua attività prevalente era quella di amministratore della Società, aveva chiesto il mantenimento dell'iscrizione nella Gestione separata;

4. l'I.N.P.S., ritenendo la non incompatibilità fra le due iscrizioni, aveva notificato la cartella esattoriale anche per i contributi relativi alla prima iscrizione (Gestione speciale I.V.S.).

Ciò premesso, Ma.Bo., propose innanzi al Tribunale di Lecco opposizione avverso la cartella esattoriale.

Con sentenza del 18 settembre 2002 il Tribunale respinse l'opposizione. Con sentenza del 6 ottobre 2003 la Corte d'Appello di Milano respinse l'appello.

Premettendo che la questione in controversia è temporalmente limitata al periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 settembre 1999, il giudicante osserva su un piano generale che la Gestione prevista dall'art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha la finalità di superare l'autonomia patrimoniale delle società a responsabilità limitata, nelle ipotesi in cui il socio amministratore svolga attività lavorativa. La Gestione separata prevista dall'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 ha una duplice finalità: costituire una posizione previdenziale per attività svolta da soggetti sprovvisti di apposita Cassa, e nel contempo assicurare contribuzione in relazione ad attività produttiva di reddito riferibile a soggetti assicurati per altra attività.

Diversa è la funzione dell'art. 1 comma 208 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, invocata dal ricorrente; questa norma disciplina non l'ipotesi in cui il soggetto svolga due distinte attività fonti di distinti redditi, bensì l'ipotesi in cui il soggetto svolga un'attività che, all'interno dell'impresa, potrebbe condurre all'iscrizione all'una od all'altra Gestione: in questa ipotesi, la scelta di una ed una sola fra le Gestioni astrattamente possibili è diretta ad evitare l'ingiusta duplicazione d'una contribuzione riferibile ad una sola fonte di reddito.

Nel caso in esame, lo stesso Bo. ha dichiarato che egli svolgeva l'attività di amministratore della Me.Au. s.r.l. con carattere di abitualità e prevalenza. Costituendo una confessione stragiudiziale, la dichiarazione fa piena prova, non scalfita dalle prove dedotte in sede giudiziale.

Per la cassazione dì questa sentenza Ma.Bo. ha proposto ricorso, articolato in un unico motivo; l'I.N.P.S. ha depositato procura; l'Es. S.p.a. non si è costituito in giudizio.

Motivi della decisione

1. Denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, e dell'art. 1 commi 202, 203 e 208 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che

1.a. in base alla predetta normativa, il Bo. dal 1° gennaio 1997 risultava iscritto in due differenti posizioni previdenziali a favore dell'I.N.P.S.; la seconda iscrizione (nella gestione esercenti attività commerciali), aveva determinato la doppia iscrizione; ciò, fino al 30 giugno 1999, quando, con la trasformazione della Me.Au. s.r.l. in società per azioni, venne meno il suo obbligo di iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale;

1.b. finalità della iscrizione prevista dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 non è la duplicazione di iscrizioni, bensì l'estensione della copertura assicurativa previdenziale nei confronti di soggetti esclusi da ogni obbligo assicurativo;

1.c. poiché il versamento di contributi legittima il trattamento pensionistico, il doppio versamento da parte della stessa persona fisica per due gestioni assicurative a favore dello stesso istituto previdenziale determinerebbe il diritto a due diretti trattamenti pensionistici (in contrasto, in via generale, con i principi della previdenza pubblica); e determinerebbe, poi, la disparità di trattamento fra due soggetti gestori di società a responsabilità limitata, l'uno socio lavoratore e l'altro solo socio di capitale;

1.d. "se una persona esercita, in una o più imprese, attività commerciale ed artigiana, si deve iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività lavorativa"; l'amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio può essere iscritto solo nella gestione (separata o commercianti) a cui sia riferibile l'attività (rispettivamente di amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente;

1.e. ciò è conforme al disegno del legislatore, che, con l'iscrizione unitaria, ha previsto il criterio di determinazione dell'iscrizione, costituito dall'attività prevalente; questo stesso criterio, introdotto solo con la Legge 23 dicembre 1996 n. 662 ipotizza la possibilità dello svolgimento di due attività (amministratore e socio d'opera);

1.f. la stessa circolare I.N.P.S. 15 febbraio 1999 n. 32 e la nota del Ministero del Lavoro del 23 dicembre 1999 prevedono che sono assicurabili solo coloro che partecipano al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, restando esclusi i soci la cui prestazione lavorativa non presenti questi caratteri;

1.g. se l'attività prevalente legittima l'iscrizione nell'una o nell'altra gestione, come indicato nell'art. 1 comma 208 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, l'affermazione della sentenza impugnata è contraddittoria; l'I.N.P.S. avrebbe dovuto accertare l'attività prevalente, determinando a quale gestione il richiedente avrebbe dovuto essere iscritto; se i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, dovessero iscriversi in entrambe le gestioni, la determinazione dell'I.N.P.S. (prevista dalla legge) di accertare la prevalenza, non avrebbe significato; né significato avrebbe l'impugnazione dell'atto dell'Istituto da parte del soggetto interessato;

1.h. poiché è funzione dell'Istituto accertare l'attività prevalente, la dichiarazione del Bo. (che questi aveva formulato solo in via "precauzionale", come atto dovuto, in quanto espressione d'un obbligo imposto dalla legge per la domanda di iscrizione per i soci lavoratori delle società a responsabilità limitata) non poteva avere (come erroneamente ritenuto dal giudicante) valore confessorio;

1.i. anche nelle leggi istitutive dei sistemi previdenziali per altre tipologie di attività lavorative, l'obbligatorietà dell'iscrizione è prevista solo ove l'attività svolta sia prevalente.

2. Il ricorso è fondato.

3. E' da premettere che

3.a. l'art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 dispone quanto segue: "A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata, presso l'I.N.P.S., e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 del T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2 lettera a dell'art. 49 del medesimo T.U. e gli incaricati di vendita a domicilio.....";

3.b. l'art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sostituendo il primo comma dell'art. 29 della Legge 3 giugno 1975 n. 160, dispone quanto segue: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia....; b. abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.....; c. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d. siano in possesso.... di licenze od autorizzazioni e siano iscritti in albi, registri o ruoli";

3.c. l'art. 1 comma 208 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 dispone quanto segue: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all'I.N.P.S. decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente".

4. Sul piano letterale è da osservare che

4.a. la prima disposizione (art. 2 comma 26 L. n. 335 del 1995) riguarda i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; l'art. 1 comma 203 L. n. 662 del 1996 riguarda gli esercenti attività commerciale; l'art. 1 comma 208 della Legge n. 662 del 1996 riguarda i lavoratori autonomi che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria;

4.b. questa terza disposizione disciplina una situazione più generale, che, pur riguardando gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento, anche nell'ambito d'una pluralità di imprese ("anche in un'unica impresa"), di attività assoggettabili ad ogni forma di assicurazione obbligatoria ("diverse forme");

4.c. nell'ampio spazio delineato dalla lettera di questa disposizione rientra anche la situazione disciplinata dalla prima disposizione (art. 2 comma 26 della Legge n. 335 del 1995) : i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; anche a questi soggetti è pertanto applicabile l'indicato art. 1 comma 208: l'iscrizione nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale essi dedicano personalmente l'opera professionale in misura prevalente.

5. Da ciò, la funzione della disposizione: risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in misura prevalente), evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti assicurativi.

Il criterio unificante della "prevalenza" trova corrispondenza nei requisiti previsti, nell'ambito della stessa normativa (art. 1 comma 203), per l'iscrizione di coloro che esercitino attività commerciale (il carattere di abitualità e di prevalenza).

6. Ogni attività che rientra nell'ampio spazio delineato dall'art. 1 comma 208 ("i soggetti di cui ai precedenti commi") resta assoggettata al criterio unificante della prevalenza: un obbligo di iscrizione, previsto dall'art. 1 comma 203 e non assoggettato a tale criterio non è ipotizzabile.

Di conseguenza, colui che chieda l'iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale ex lege 23 dicembre 1996 n. 662 (ove, peraltro, si presuppone che l'attività esercitata abbia il carattere della "prevalenza": comma 203), è assoggettato, nello svolgimento d'una pluralità di attività, al criterio della prevalenza.

7. Il carattere della prevalenza, costituendo criterio unificante, è (in se stesso) negazione della compatibilità della pluralità di iscrizioni.

8. Nei confronti dell'iscrizione prevista dall'art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, "forma diversa di assicurazione obbligatoria" è anche quella disciplinata dalla "gestione separata" prevista dall'art. 2 comma 26 della Legge n. 335 del 1995.

Anche fra queste due forme di iscrizione sussiste incompatibilità.

9. Il reiterato preoccupato riferimento, della sentenza impugnata, al "reddito" quale finalità della contribuzione e della disposta prevalenza, ed in particolare la ritenuta differenziazione fra la "situazione di coloro che svolgono due attività egualmente fonte di reddito" e "la posizione di coloro che lavorano all'interno di un'impresa la cui attività potrebbe determinare l'iscrizione sia alla gestione artigiani che a quella commercianti", non ha fondamento normativo (né letterale né funzionale).

Ed invero, come la prima, anche la seconda (ipotizzata) "situazione" (ove le attività con i conseguenti redditi si possono svolgere "anche" nell'ambito d'una pluralità di imprese) è costituita (a differenza di quanto negato dal giudicante) da "due attività egualmente fonte di reddito"; di conseguenza, "il pericolo d'una duplice contribuzione a fronte d'una sola fonte di reddito" non sussiste (sussiste invero la necessità - come il ricorrente riconosce, p. 13, di sommare i redditi).

10. La dichiarazione (formulata dal Bo. nella richiesta di iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale ex lege n. 662 del 1996) di svolgere la sua attività con carattere di abitualità e prevalenza, in quanto domanda di iscrizione per i soci lavoratori delle società a responsabilità limitata, è adempimento d'un obbligo di legge (né il suo oggetto è un fatto da far valere contro il dichiarante). Pertanto il suo ritenuto valore confessorio non sussiste.

10. E' da affermare quanto segue:

"In applicazione dell'art. 29 primo comma della Legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, colui che nell'ambito d'una società a responsabilità limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza; nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'I.N.P.S. decidere sull'iscrizione ali 'assicurazione corrispondente all'attività prevalente".

11. Il ricorso deve essere accolto. Con la cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà l'indicato principio (sub "10"), nel contempo provvedendo a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia alla Corte d'Appello di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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