In assenza di prova liberatoria, il datore di lavoro deve rimborsare all'INAIL quanto versato

In presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell’ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti, cioè il datore di lavoro, a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l’integrità fisica e psichica dell’altro, ai sensi dell’art. 2087 c.c., non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, poiché la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 c.c..

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 3 febbraio 2015, n. 1918



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. DORONZO Adriana - Consigliere

Dott. LORITO Matilde - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20105-2009 proposto da:

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

- (OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), - gia' (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS) S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1448/2008 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/10/2008 R.G.N. 1464/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 luglio 2009, la Corte d'Appello di L'Aquila riformava la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Chieti e accoglieva l'appello proposto dalla (OMISSIS) S.p.A. e da (OMISSIS), respingendo la domanda dell'INAIL, che agiva in via di regresso, di rifusione dell'onere sostenuto per l'indennizzo dell'infortunio sul lavoro subito da una dipendente.

La decisione discende dall'aver la Corte territoriale escluso in radice la sussistenza della colpa del datore per aver omesso la necessaria istruzione antinfortunistica nonche' la rilevanza penale dell'accertata colpa per omissione del dovere di vigilanza antinfortunistica ex articolo 2087 c.c., non essendo stata raggiunta la prova positiva dell'omissione di un comportamento doveroso qui dato dall'impedire l'intervento della dipendente sulla macchina in movimento.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l'INAIL affidando l'impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono, con controricorso, gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Istituto ricorrente, nell'impugnare la sentenza della Corte territoriale con i due motivi rispettivamente rubricati "violazione dell'articolo 2087 c.c., Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4,Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10 e 11" e "violazione degli articoli 2087 e 2967 c.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, comma 1, lettera c)" lamenta in termini complessivi l'erroneita' della decisione per aver la Corte stessa sancito nei confronti della Societa' datrice l'esonero da responsabilita' civile per l'infortunio occorso alla dipendente nonostante la Societa' medesima, a fronte di quanto allegato e provato dall'Istituto circa l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale di questo con la prestazione lavorativa, non avesse fornito la prova liberatoria in ordine all'adozione di tutte le misure idonee a prevenire l'evento implicando l'adempimento dell'obbligo di sicurezza tanto il fornire un'adeguata informazione ed istruzione antinfortunistica, comunque indispensabile quando si opera in prossimita' di macchine in movimento che possono esporre a rischio la salute del lavoratore, quanto l'aver predisposto un adeguato servizio di vigilanza e di intervento in presenza dell'esposizione del lavoratore al predetto rischio quale appunto puo' derivare dall'operare di questi in prossimita' di macchine in movimento. Il motivo e' fondato.

Va a riguardo richiamato il consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende uniformarsi, secondo cui "in presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell'ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrita' fisica e psichica dell'altro (ai sensi dell'articolo 2087 c.c.), non puo' sussistere alcuna incompatibilita' tra responsabilita' contrattuale e risarcimento del danno morale, siccome la fattispecie astratta di reato e' configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'articolo 1218 c.c." (cosi' Cass. 24 febbraio 2006, n. 4184 ma vedi anche Cass. 7 novembre 2007, n. 23162, Cass. 17 marzo 2009, n. 6454, Cass. 6 agosto 2014 n. 17693) per poi derivarne, in relazione anche solo alla violazione del dovere di vigilanza accertata dalla Corte di merito, la configurabilita' di una responsabilita' del soggetto datore per inadempimento dell'obbligo di sicurezza non potendosi condividere, alla stregua dell'orientamento di cui sopra, l'affermazione della Corte di merito per la quale "La responsabilita' penale puo' essere affermata non quando manchi semplicemente la prova liberatoria, di avere tutelato l'incolumita' dei dipendenti, ma soltanto sussista la prova positiva della emissione di comportamenti doverosi". Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di l'aquila in diversa composizione che provvedere in conformita' all'enunciato principio di diritto decidendo altresi' sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione.

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