In caso di annullamento del licenziamento, il datore di lavoro deve pagare i contributi previdenziali sulla retribuzione dovuta sino alla reintegrazione

Nel caso di annullamento del licenziamento in base all’art. 18 St. Lav. con ordine di reintegrazione e condanna dell’azienda al risarcimento del danno, questo può essere determinato anche in misura inferiore alla retribuzione relativa al periodo della data del recesso e quella della reintegrazione.
In tal caso tuttavia il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi previdenziali su un importo commisurato all’intera retribuzione contrattualmente dovuta. E' quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15143 del 5 luglio 2007.


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