In caso di rapina sul luovo di lavoro, la lavoratrice ha diritto all'Inail

Con sentenza n. 12875 del 1° giugno 2007, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso dalla direttrice di un ufficio postale che durante i tre anni di servizio era rimasta coinvolta in due rapine a mano armata, nel corso delle quali i malviventi le avevano anche azionato contro un estintore, subendo in conseguenza a detti eventi, forti traumi emotivi sfociati poi in un grave stato ansioso e un aumento della pressione arteriosa.
La Cassazione, in particolare, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire l’Inail per infortunio sul lavoro, in forza del principio sancito dalla stessa Corte con sentenza n. 6722/2003. Nella predetta sentenza la S.C. affermava che anche nella materia degli infortunati sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, principio secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.

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