In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, anche in mancanza di certificazione dell' INAIL spetta al giudice di merito accertare l'esposizione del lavoratore al rischio qualificato ultradecennale

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, anche in mancanza di certificazione dell' INAIL spetta al giudice di merito accertare l'esposizione del lavoratore al rischio qualificato ultradecennale, valutando gli elementi probatori in suo possesso, ivi compresi gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame, in sede di legittimità, se congruamente motivato.
(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 13 febbraio 2007, n. 3095)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

INPS - ISiTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. VIA De.Fr. (...), presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Ri.Al., Ni.Va., giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

An.Gi., To.Gi., Vi.An., elettivamente domiciliati in Ro. via Ta. n. (...), presso lo studio dell'avvocato Co.Br., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ce.Ca., giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonché contro

Ba.An., Ce.Gi., Co.Gi., De.Ag.Lu., Si.Lo., Ta.Gi., To.Ce., Ve.Ro., Za.De., elettivamente domiciliati in Ro. via Ot. n. (...), presso lo studio dell'avvocato Ca.Ra., che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Mo.Gi., Bo.Fe., giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonché contro

As.Li., Mi.Al., Pi.En., Pi.Gi., Zo.Do.;

- intimati -

e sul 2° ricorso n° 27220/04 proposto da:

Pi.En., Pi.Gi., Zo.Do., elettivamente domiciliati in Ro. via De.Me.D'o. n. (...), presso lo studio dell'avvocato Ro.Gi.Ci., rappresentati e difesi dall'avvocato Em., giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentael -

nonché contro

Inps, Fi. SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1293/03 del Tribunale di PADOVA, depositata il 15/10/03 - R. G. N. 667/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/06 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;

udito gli Avvocati Ca. e Co.;

udito l'Avvocato Ci. per delega Sp.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi, poi riuniti, numerosi dipendenti della s.p.a. Fi. (società incorporante la s.p.a. Of. di Ci.), convenivano in giudizio la società predetta e l'Inps e chiedevano che venisse loro riconosciuto il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, in quanto l'azienda nella quale essi operavano svolgeva attività di produzione e riparazione di veicoli ferroviari e mezzi militari che aveva comportatole comportava, l'esposizione all'inalazione di fibre di amianto.

Nella resistenza dei convenuti, il Pretore di Padova, con sentenza non definitiva n. 175/97 pronunciava sull'interpretazione dell'art. 13 comma 8 della legge citata e con successiva sentenza definitiva a 416/97 affermava che il beneficio invocato doveva essere concesso ai lavoratori che era risultato aver prestato attività lavorativa con esposizione ultradecennale alle fibre di amianto, indipendentemente dal raggiungimento o meno del limite di concentrazione di 100/fibre/litro fissato dalla legge a tutt'altri fini. Dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento ai lavoratori per i quali l'INAIL aveva certificato l'esposizione ultradecennale al rischio amianto. Respingeva la domanda dei lavoratori che avevano prestato attività di lavoro che non comportava esposizione all'amianto.

Proponevano appello l'INPS, la soc. Fi. ed alcuni lavoratori soccombenti in primo grado. Con sentenza depositata il 15.10.2003 il Tribunale di Padova, in riforma delle sentenze del Pretore, per quanto qui ancora interessa, dichiarava cessata la materia del contendere per 174 lavoratori che avevano ottenuto la certificazione dell'INAIL; riduceva il periodo di riconoscimento del beneficio per 12 lavoratori, tra i quali Pi., Pi. e Zo.; respingeva gli appelli dell'Inps e della soc. Fi.
Per la cassazione di tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso sostenuto da un unico articolato motivo chiedendo la riforma della sentenza nei confronti del lavoratori An., As., Ba., Ce., Co., De.Ag., Di., Si., Ta., To., To., Ve., Vi. e Za.

Pi.En., Pi.Gi. e Zo.Do. hanno proposto ricorso incidentale con due motivi.

Resistono con controricorso i lavoratori An., To. e Vi. rappresentati dagli avv. Co. e Ce.; Ba., Co., Ce., De.Ag., Si., Ta., To., Ve. e Za., rappresentati dagli avv. Mo. e Ca.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.

Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 18 della legge n. 179 del 2002, dell'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizi di motivazione, l'Inps censura la sentenza impugnata perché, dopo aver correttamente affermato che i benefici spettavano solo agli assicurati esposti per oltre dieci anni ad una concentrazione di polveri di amianto superiore a 100 fibre/litro su otto ore giornaliere, aveva poi erroneamente ritenuto di poter trarre la prova della consistenza di detta esposizione esclusivamente dall'atto di indirizzo emesso, con riferimento allo stabilimento di Ci., dal Ministero del Lavoro in data 10.11.2000. Osserva l'Istituto che gli atti di indirizzo non assumono autonoma valenza in ordine al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257 del 1992 ma assolvono esclusivamente ad una funzione di supporto ed orientamento nei confronti dell'Inail, ente al quale è deferito il compito di attestare e certificare la durata e la consistenza dell'esposizione patita da ogni singolo lavoratore. In mancanza della necessaria certificazione dell'INAIL erroneamente il Tribunale ha desunto dal solo atto di indirizzo la natura "qualificata" dell'esposizione sofferta dagli intimati.

Osserva ancora l'Istituto che, sulla scorta delle linee guida del Ministero, ai fini del riconoscimento dell'esposizione qualificata, non è sufficiente la mera coincidenza fra le mansioni dedotte nell'atto di indirizzo e quelle formalmente assegnate ai lavoratori dislocati nei diversi reparti, ma occorre verificare, soprattutto per gli anni successivi al 1986, quali siano state in concreto le effettive condizioni e modalità di svolgimento delle mansioni e quale sia stata la durata giornaliera media dell'esposizione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992, dell'art. 18 comma 8 della legge n. 179 del 2002 e dell'art. 2967 c.c., nonché vizi di motivazione, i lavoratori ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver escluso l'esposizione al rischio amianto nel periodo 1990/1995 non considerando che i ricorrenti nel periodo suddetto hanno svolto attività che, secondo l'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro, costituiva fonte di esposizione al rischio.

Con il secondo motivo, denunciando violazione delle stesse norme di legge indicate nel primo motivo e vizi di motivazione, i ricorrenti lamentano che il giudice di merito non abbia ammesso la prova per testi richiesta e non abbia disposto una CTU al fine di accertare che l'esposizione qualificata al rischio amianto degli esponenti si era verificata anche per periodi ed in relazione a lavorazioni non indicate nel menzionato atto di indirizzo, nonostante la documentazione prodotta dovesse indurre il giudice di merito a considerare utili e decisive dette prove.

Il ricorso principale dell'Inps è infondato. L'Istituto censura la sentenza impugnata per aver ritenuto provata l'esposizione qualificata al rischio dei lavoratori addetti ad determinate lavorazioni sulla sola base dell'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro in data 10.11.2000 relativo allo stabilimento di Ci., senza alcuna verifica sulla effettiva esposizione di ciascun lavoratore e pur in mancanza della necessaria certificazione dell'Inail. Dette censure non sono condivisibili.

Questa Corte ha precisato che, al fine del riconoscimento del beneficio previdenziale in esame, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, se del caso anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno qualificato, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, ancorché espresso con un ampio margine di approssimazione (Cass. n. 16119 del 2005).

All'accertamento giudiziale in questione, ha precisato la Corte, non è di ostacolo il mancato rilascio delle dichiarazioni che, in punto di durata e di intensità di esposizione del lavoratore all'amianto, l'Inail e il datore di lavoro sono chiamati ad effettuare nel corso della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da Inps, Inail e Ministero del lavoro e parti sociali, già esplicata nella circolare Inps n. 304 del 1995, ed in corso di causa recepita nell'art. 18 comma 8 della legge 31 luglio 2002 n. 179, Quest'ultima norma aveva stabilito che "le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'Inail sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni". La Corte ha tuttavia ritenuto che l'assolvimento delle menzionate incombenze non assume carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento (così Cass. N. 997 del 2003).

Anche in mancanza di certificazione dell'Inail spetta dunque al giudice di merito accertare l'esposizione del lavoratore richiedente al rischio qualificato ultradecennale, valutando gli elementi probatori in suo possesso, ivi compresi gli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro. Tale valutazione, comportando l'apprezzamento di situazioni di fatto, non è suscettibile di riesame in sede di legittimità se congruamente motivato.

Nella specie il Tribunale di Padova ha ritenuto che l'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro del 10.11.2000 - precisando quali fossero nello stabilimento Fi. di Ci. le lavorazioni che avevano comportato il rischio di una esposizione superiore alla soglia di 100 litri/fibre su otto ore di lavoro per i lavoratori addetti ai predetti reparti, nonché i periodi di tempo in cui tale rischio si era verificato (comunque non eccedenti il 1990) - costituisse ragionevole prova della sussistenza del diritto dei lavoratori (singolarmente individuati) addetti a tali reparti, a nulla rilevando la mancanza della certificazione dell'Inail, giustificabile con la difficoltà dell'istruttoria amministrativa per il tempo trascorso ed il mutamento delle condizioni di lavoro.

Le valutazioni del Tribunale, in quanto sorrette da motivazione adeguata e priva di contraddizioni e vizi logici, rendono chiaro l'iter argomentative della sentenza e non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità.

Queste stesse considerazioni valgono a negare ogni fondamento anche al ricorso incidentale proposto da alcuni lavoratori, i quali hanno censurato la sentenza impugnata per non aver riconosciuto l'esposizione a rischio qualificato anche dopo il 1990 e fino al 1995, nonché per aver escluso il rischio per lavorazioni diverse da quelle indicate nell'atto di indirizzo. Per detto periodo, infatti, oltre a mancare la certificazione INAIL, non poteva il giudice di merito trarre neppure elementi di prova dall'atto di indirizzo in questione, che indicava con precisione sia le lavorazioni per le quali sussisteva il rischio qualificato, sia i periodi di tempo in cui tale rischio si era presentato (comunque non eccedenti il 1990).

I ricorrenti incidentali si dolgono altresì del mancato accoglimento delle istanze istruttorie (testimonianze e CTU) dirette a provare l'esposizione qualificata al rischio amianto anche per lavorazioni diverse da quelle prese in considerazione dall'atto di indirizzo e per periodi di tempo successivi al 1990. Tali doglianze sono però inammissibili in quanto i ricorrenti non hanno trascritto in ricorso i capitoli della prova testimoniale ed i quesiti della consulenza tecnica richiesti, venendo così meno all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione e non consentendo al giudice di legittimità di verificare ex actis la decisività delle prove non ammesse (cfr. Cass. n. 3284 del 2003, Cass. n. 8388 del 2002, Cass. a 7434 del 2001).

Altrettanto inammissibile è la richiesta di cessazione della materia del contendere per i lavoratori Do.Zo. e Gi.Pi., poiché i ricorrenti non hanno indicato, come era loro onere per il suddetto principio di autosufficienza, in quale udienza della causa di merito avevano prodotto le certificazioni INAIL a detti lavoratori relativa e di cui la sentenza impugnata non fa alcun cenno (cfr. Cass. n. 16742 del 2005, Cass. n. 1273 del 2003).

Per tutte le considerazioni sopra svolte entrambi i ricorsi, dunque, devono essere respinti.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella specie nelle contrastanti pronunce dei giudici di merito sulle questioni qui esaminate per compensare interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

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