L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione

L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di disoccupazione ma ciò avviene solo nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato superi una certa durata predeterminata dalla legge e precisamente allorquando il periodo di lavoro sia superiore ad otto mesi. Ciò in virtù della previsione di cui all'art. 4 comma 1, lett. c) e d), D.Lgs. 21/4/2000 n. 181, come sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 19/12/2002 n. 297, secondo cui, il rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ad otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani, non determina il venir meno dello stato di disoccupazione che, nelle more, resta semplicemente « sospeso ».



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SEDE DI NAPOLI,

OTTAVA SEZIONE,

composto dai Magistrati:

Dr. Antonio FERONE Presidente

Dr. Santino SCUDELLER Consigliere

Dr.ssa Renata Emma IANIGRO Primo Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n.5846/2007 R.G. proposto da:

Ma. Lu. Pa. rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'Avv.Do. La Ra. ed elettivamente domiciliata in Na. c/o la segreteria del T.a.r. Campania-Napoli adito;

contro

Ministero della Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro p. t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Na. domiciliataria ope legis in via Di. (...);

- Ufficio Scolastico provinciale di Na. in persona del rappresentante legale p t.;

e nei confronti di:

An. Ma. De. Ca, Ro. De Fa., Fr. De Ch.;

per l'annullamento

dei Decreti dell'U.S.P. di Na. prot. N. 1881 del 20.07.2007, e prot. N. AOOUSPNA-2394 del 29.08.2007 rispettivamente di pubblicazione e ripubblicazione per il biennio scolastico 2007/2009 delle graduatorie ad esaurimento definitive provinciali del personale docente per le classi di concorso AAA ed EEE di 3° fascia nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente la riserva N;

degli elenchi dei riservisti delle graduatorie permanenti definitive dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria per le classi di concorso AAA ed EEE di 3° fascia nella parte in cui non prevedono l'inserimento della ricorrente, con il punteggio e gli altri titoli spettanti, tra i candidati in possesso della riserva N di invalida civile ex lege n. 68 del 1999;

di ogni altro atto o provvedimento precedente, preordinato, connesso e collegato in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente, ancorchè interno e non noto ed in particolare, di tutti gli atti del procedimento di formazione della predetta graduatoria, ivi compresi il provvedimento di valutazione della sussistenza della riserva N per la ricorrente;

e per la declaratoria del diritto

della ricorrente al riconoscimento dell'assegnazione del titolo di riserva N di cui all'allegato 5 del D.D.G. del 16.03.2007 dovuto per la iscrizione della stessa nell'elenco provinciale dei lavoratori disabili ex art. 8 legge 68/1999 presso l'Ufficio Provinciale Servizi per l'impiego della Provincia di Sa.-Prot. N. 000264 dell'8.01.2007 nonché per la documentata circostanza di disoccupazione alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui sopra;

nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente;

VISTI il ricorso ed i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti di causa;

UDITI nella Udienza Pubblica del 7.07.2008 udito il relatore dr.ssa Renata Emma Ianigro e gli Avv.ti come da verbale di udienza;

RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il gravame in epigrafe notificato, Ma. Lu. Pa. impugnava in parte qua la graduatoria nella stessa epigrafe indicata, lamentando di non essere stata inserita, come riservataria perché invalida civile.

Premesso che:

in data 17.04.2007 presentava domanda di aggiornamento /permanenza e/o trasferimento e/o reinserimento per gli anni scolastici a.a.s.s. 2007/2008 e 2008/2009, ove barrava la casella N recante la dicitura Invalido Cicvile ed allegava autocertificazione dei titoli in suo possesso, tra cui quello di iscrizione nell'elenco provinciale dei lavoratori disabili ex art. 8 della legge n. 68/1999 presso l'Ufficio Provinciale Servizi per l'impiego della Provincia di Sa. prot. N. 000264 dell'8.01.2007;

alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda in oggetto non prestava servizio alcuno e conservava la iscrizione nelle liste di collocamento quale invalido civile, atteso che nel corso del biennio scolastico 2005/2007 aveva lavorato per brevissimi periodi come docente con contratto a tempo determinato nelle scuole statali;

con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per il biennio 2007/2009 riscontrava la totale assenza del riconoscimento del titolo di riserva N e, presentato reclamo ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.D.G. del 16.03.2007, constatava il mancato riconoscimento della detta riserva anche in sede di pubblicazione e ripubblicazione delle graduatorie definitive in data 20 luglio 2007 e 29 agosto 2007;

riconosciuta invalida civile al 67% sin dalla data del 31.08.2005, riscontrava la erronea mancata attribuzione della riserva N all'atto della pubblicazione della graduatoria definitiva avvenuta in data 27.07.2007;

Tutto ciò premesso, la ricorrente contestava la legittimità dei provvedimenti impugnati.

La intimata Amministrazione si costituiva in giudizio eccependo in rito la inammissibilità del gravame e sostendone nel merito la infondatezza. Con ordinanza n. 1751/06 questa Sezione rigettava l'istanza incidentale di sospensione della esecuzione delle graduatorie impugnate.

Alla pubblica udienza del 7.07.2008 il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso deve ritenersi fondato nel merito e va quindi accolto.

L'istante si duole che con la graduatoria impugnata le è stata negata la riserva N - da lei pretesa come invalida civile - pur avendone richiesto il riconoscimento per aver contrassegnato, con la domanda di aggiornamento del 17.04.2007, la casella N ai fini del riconoscimento del titolo, ed avendo allegato, con autocertificazione, di essere in possesso del requisito della iscrizione quale disoccupata nelle liste di collocamento esistenti presso l'Ufficio Provinciale Servizi per l'Impiego della Provincia di Sa. rilasciatole in data 8.01.2007.

L'amministrazione intimata, nel costituirsi, ha dedotto che la omessa attribuzione della riserva N alla ricorrente era da ricondursi alla omessa cerificazione dello stato di disoccupazione poiché titolare di una supplenza annuale.

Tale circostanza è stata contestata dalla ricorrente che, nell'impugnare la graduatoria, ha dedotto di essere in possesso del requisito della iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 comma 2 della legge n. 68/1999, di averlo documentato con autocertificazione ed espressa menzione del numero di protocollo e della data del certificato all'atto della domanda di aggiornamento delle graduatorie, e di essere stata destinataria di supplenze brevi e temporanee tali da non comportare il venir meno dello stato di disoccupazione.

2. Ciò premesso in fatto, occorre preliminarmente evidenziare che, sulla questione relativa al mantenimento dello stato di disoccupazione in costanza di contratti di lavoro a tempo determinato, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, ormai da tempo, che la accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato non comporta in ogni caso la perdita dello stato di disoccupazione ma cià avviene solo nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato superi una certa durata predeterminata ex lege e precisamente allorquando il periodo di lavoro sia superiore ad otto mesi. (cfr C.d.s. sent. 12.02.2001 n. 632) Ciò in virtù della previsione di cui dell'art. 4 comma 1, lett. c) e d) del d.lgs.vo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs.vo 19 dicembre 2002, n. 297, secondo cui, il rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ad otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani, non determina il venir meno dello stato di disoccupazione che nelle more resta semplicemente sospeso.(cfr C.d.S. sez.VI 27.02.2007 n.1781)

2.1 Ora, con riferimento alla fattispecie concreta, va precisato che la ricorrente, come documentato in sede di presentazione della domanda di aggiornamento, risultava iscritta nell'elenco provinciale ex lege n. 68/1999 dell'Ufficio Provinciale Servizi per l'Impiego di Sa. sin dalla data dell'8.01.2007, sebbene sulla base una iscrizione con riserva avvenuta in seguito alla sentenza n. 1784/2006 del Tribunale di Nocera Inferiore ed in attesa del rilascio di un atto dichiarativo di acquiescenza da parte dell'amministrazione soccombente e/o del competente organo sanitario, ovvero la comunicazione dell'esito difforme di successive eventuali pronunce sul caso.

Al riguardo va evidenziato che della detta iscrizione con riserva, menzionata nel certificato allegato alla domanda di aggiornamento, non v'è più menzione nel certificato aggiornato successivamente rilasciato in data 11.04.2008 dal medesimo Ufficio Provinciale di Sa. allegato in atti dalla ricorrente.

Di qui discende che, sulla base della documentazione allegata alla domanda di aggiornamento come riscontrata in atti, deve ritenersi innanzitutto comprovato il possesso del requisito della iscrizione negli elenchi provinciali alla data di presentazione della domanda e di scadenza del bando.

Inoltre, con riferimento al requisito dello stato di disoccupazione, la ricorrente ha altresì dimostrato, tramite allegazione in atti di certificato di servizio del 4.10.2007, di essere stata destinataria, nel periodo oggetto di contestazione, di supplenze brevi e temporanee non continuative assolutamente saltuarie e specificamente di una supplenza di meno di due mesi dal 13.02.2007 al 4.04.2007e di pochi giorni dall'11.04.23007 al 13, .04.2007 e dal 23.04.2007 al 9.06.2007. Trattasi evidentemente di incarichi di supplenza di natura precaria, comunque non superiori alla durata di otto mesi suscettibile di determinare la perdita dello stato di disoccupazione secondo la normativa innanzi richiamata. Deve perciò ritenersi accertato il requisito dello stato di disoccupazione in quanto verificato con riferimento alla scadenza della domanda di aggiornamento della graduatoria (cfr C.d.S. sez.VI 10.03.2003 n.1271).

Alla stregua delle considerazioni svolte deve pertanto concludersi per la fondatezza del ricorso che merita pertanto accoglimento.

Le spese di giudizio tuttavia possono essere equitativamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli, Sezione VIII, pronunciando sul ricorso iscritto al n.5846/2007 R.G. proposto da Ma. Lu. Pa., così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;

- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7.07.2008.

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