L'assegno di accompagnamento è prestazione pensionistica e non assistenziale ed in caso d'indebita percezione è ripetibile solo a a determinate condizioni

L'assegno di accompagnamento previsto dall'art. 5 della legge n. 222 del 1984 costituisce integrazione della pensione di inabilità ovvero quota pensionistica che va ad integrare detta pensione, presuppone la qualità di lavoratore del percipiente ed un pregresso rapporto assicurativo contro l'invalidità, ed è erogato dall'INPS; esso, pertanto, si configura come una prestazione pensionistica a carattere previdenziale, che in caso d'indebita percezione è soggetta alla disciplina di cui all'art. 38 comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ne esclude la ripetizione, a determinate condizioni.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 12 marzo 2010, n. 6093



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. MELIADO’ Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PR. CE. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1799/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/11/2005 R.G.N. 1148/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 26/01/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 21.11.2003, Pr. Ce. conveniva dinanzi al Tribunale di Torino l'INPS ed esponeva di essere titolare di pensione di inabilita' a sensi della Legge n. 222 del 1984, ex articolo 5 quest'ultimo gli era stato revocato con la decorrenza originaria. Previa costituzione dell'INPS, il quale sosteneva la correttezza del proprio operato, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attrice, dichiarando irripetibile la prestazione gia' fruita e condannando l'INPS alla restituzione delle somme trattenute.

2. Proponeva appello l'INPS. Resisteva il Pr. . La Corte di Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

- la revoca dell'assegno di accompagnamento di cui al citato Legge n. 222 del 1984, articolo 5 e' legittima, perche' (articolo 5, comma 1, lettera c) il ricorrente fruisce di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatorie e di assistenza sociale;

- l'indebito deve peraltro essere qualificato di tipo "previdenziale", perche' l'assegno di accompagnamento e' strettamente correlato alla pensione di inabilita', che e' prestazione pensionistica;

la ripetibilita' di tale indebito deve essere esclusa a sensi della Legge n. 448 del 2001, articolo 38 in quanto l'attore non ha superato nel 2000 il limite di reddito di euro 8263,31;

la tesi dell'INPS, secondo la quale l'assegno di accompagnamento ha natura assistenziale, non e' da condividere, perche' l'assegno di accompagnamento costituisce un'integrazione del trattamento pensionistico;

- che la prestazione non sia reversibile non costituisce ostacolo alla suddetta qualificazione.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'INPS deducendo un motivo. Pr. Ce. e' rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, della Legge n. 222 del 1984, articolo 5, della Legge n. 222 del 1984, ex articolo 2. Ma tale assegno ha una sua disciplina autonoma, viene concesso dopo e distintamente dalla pensione di inabilita', la sua misura e' fissa e presuppone un preciso requisito sanitario, e' alternativo all'assistenza personale prestata da istituti di cura o di assistenza. La domanda per conseguire l'assegno in questione e' autonoma; l'assegno non e' reversibile. In definitiva, trattasi di prestazione assistenziale e comunque non pensionistica, con conseguente inapplicabilita' del regime dell'irripetibilita' applicato dalla Corte di Appello.

5. Il ricorso e' infondato. Si premette che sulla specifica questione dibattuta nel presente processo non risultano precedenti identici di questa Corte di Cassazione e la giurisprudenza citata nel ricorso fa riferimento ad altre problematiche piu' o meno affini.

Esaminando le sentenze di questa Corte, non massimate, le quali presentano qualche punto di contatto con la presente fattispecie, si rileva che la sentenza n. 7358.2005 si occupa della ripetibilita' del trattamento pensionistico di inabilita' e dell'assegno di accompagnamento corrisposti dal Ministero dell'Interno, ripetibilita' che conferma alla luce della 2033 c.c. in relazione ad una fattispecie in cui gli enti erogatori sono diversi: INPS e Ministero dell'Interno. La sentenza n. 4094.2009, occupandosi di un caso in cui erano stati erogati sia l'assegno per assistenza personale continuativa a carico dell'INAIL e indennita' di accompagnamento riconosciuta dalla Prefettura, ha dichiarato l'irripetibilita' delle somme percepite.

6. Nella presente fattispecie, devesi ritenere che, una volta riconosciuta la non cumulabilita' fra assegno di accompagnamento Legge n. 222 del 1984, articolo 5 e indennita' di accompagnamento a sensi della Legge n. 118 del 1971 (questione sulla quale non vi e' stata impugnazione) occorre accertare se il primo beneficio (assegno) costituisca una prestazione pensionistica, soggetta a ripetizione di indebito a determinate condizioni (puntualmente escluse dalla sentenza di appello) ovvero prestazione assistenziale.

7. La risposta e' nel senso che trattasi di prestazione pensionistica a carattere previdenziale. La Legge n. 222 del 1984, articolo 5 denominato assegno di accompagnamento, costituisce una integrazione della pensione di inabilita' ovvero quota pensionistica che va ad integrare tale pensione; presuppone la qualita' di lavoratore del percipiente ed un pregresso rapporto assicurativo contro l'invalidita'. E' erogata dall'INPS. La circostanza che l'assegno non sia reversibile non appare dirimente, in quanto il requisito della reversibilita' non e' essenziale ai fini della qualificazione.

8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Non avendo la controparte svolto attivita' difensiva, non vi e' luogo a provvedere sulle spese del grado.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimita'.
 

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