L'assegno per il nucleo familiare dovuto ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' deve essere ridotto della metà

L'assegno per il nucleo familiare dovuto, ai sensi della Legge n. 223 del 1991, articolo 7, comma 10, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' va determinato, in considerazione della specialita' della normativa che lo prevede, su base giornaliera, e cioe' secondo il criterio proprio dell'indennita' di mobilita', trovando nella relativa disciplina la sua fonte genetica, la sua ratio ed il suo specifico collegamento; esso, percio', deve essere corrisposto in ragione dei giorni di cui e' composto il mese di febbraio di ciascun anno e non nella misura intera rapportata al mese, ovvero a trenta giorni, non trovando applicazione, in considerazione della specialita' della regolamentazione, il parametro di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 (come sostituito dalla Legge n. 1038 del 1961, articolo 15) del T.u. sugli assegni familiari approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 28 maggio 2009, n. 12532)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9801/2008 proposto da:

IN. MI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 4 (STUDIO LEG. ASS.TO IN ASS.NE CON CLIFFORD CHANCE), presso lo studio dell'avvocato CARPAGNANO ROSA IDA, rappresentato e difeso dagli avvocati CARPAGNANO DOMENICO SAVIO, CAPACCHIONE BIAGIO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TADRIS PATRIZIA, FABIANI GIUSEPPE, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 19/2008 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/01/2008 R.G.N. 4323/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2009 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO GIUSEPPE;

udito l'Avvocato TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza specificata in epigrafe, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani con la quale era stata rigettata la domanda proposta dall'odierno ricorrente nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto - per l'intero periodo in cui era stato iscritto nelle liste di mobilita' - alla corresponsione, nel mese di febbraio di ogni anno d'iscrizione, della misura intera dell'assegno per il nucleo familiare, erogata dall'INPS in misura ridotta, con condanna dell'Istituto al pagamento della relativa differenza, da quantificarsi in corso di causa o in separato giudizio.

Ritenevano i giudici di appello che, essendo il reclamato assegno collegabile, nella specie, non alla effettiva prestazione lavorativa, bensi' all'indennita' di mobilita', a questa esso accedeva quale prestazione accessoria, sicche' la sua misura doveva essere rapportata, sotto il profilo temporale, alla misura dell'indennita'; pertanto, essendo l'indennita' di mobilita' ragguagliata alle giornate di effettiva disoccupazione, anche l'assegno per il nucleo familiare doveva essere rapportato ai giorni di disoccupazione, con la conseguenza che correttamente l'Istituto aveva rapportato l'assegno reclamato, spettante per il mese di febbraio, alla durata di 28 o 29 giorni di tale mese e non a quella del mese intero (o di trenta giorni).

Per la cassazione di questa sentenza il lavoratore ricorre sulla base di un unico motivo.

L'Istituto resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico articolato motivo il ricorrente deduce violazione del Decreto Legge n. 69 del 1988, articolo 2, convertito in Legge n. 153 del 1988, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, articoli 11, 12 e 59, e della Legge n. 223 del 1991, articolo 7, comma 10.

Assume che, nella specie, non si discute della misura dell'importo dell'indennita' di mobilita' dovuta nel mese di febbraio, bensi' dell'importo - dovuto nello stesso mese - del diverso istituto dell'assegno per il nucleo familiare, con la conseguenza che e' del tutto improprio il riferimento, da parte della Corte di merito, alla disciplina della predetta indennita'.

Richiama, poi, la specifica disciplina dell'assegno di cui trattasi e sostiene che nel caso di specie ricorre una delle ipotesi in cui il mancato svolgimento della prestazione lavorativa viene equiparato alla prestazione effettiva, consentendosi al lavoratore di percepire la provvidenza de qua nonostante la sua inattivita'.

Pone, quindi, il seguente quesito di diritto, ai sensi dell'articolo 366 - bis c.p.c.: "se, ai fini della percezione dell'ANF nella misura intera, sia sufficiente che il lavoratore in mobilita' rimanga tale, nel mese di riferimento, per almeno 104 ore (se operaio) o 130 (se impiegato) e se ha ragione, questa difesa, a ritenere che la durata del mese sia un dato assolutamente irrilevante a quei fini, con la conseguenza che, anche nel mese di febbraio, ove l'inattivita' dovuta a mobilita' raggiunga la richiamata soglia oraria, l'assicurato avra' titolo per ricevere l'ANF nell' intera misura mensile".

Il ricorso e' infondato.

Questa Corte ha gia' avuto modo di precisare, con la sentenza n. 6155 del 2004, che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, articolo 2, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 maggio 1988, n. 153, presuppone - alla stregua della funzione previdenziale assunta dall'istituto rispetto alla originaria funzione di mera integrazione del salario - l'effettivo svolgimento di attivita' lavorativa, come si evince dalla disciplina generale sugli assegni familiari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamata dal comma 3, del predetto articolo 2, la quale - ad eccezione di alcune particolari situazioni specificamente indicate (malattia, infortunio etc.) - commisura la entita' degli assegni relativi a ciascun periodo di paga alle "giornate prestate" e ad un numero minimo di ore lavorate con la conseguenza che, al di fuori delle predette situazioni particolari (e di quelle specificamente contemplate da altre disposizioni, quali i periodi di cassa integrazione e di mobilita' e quelli di permesso o aspettativa per motivi politici o sindacali), gli assegni non spettano per i periodi in cui, pur essendo normalmente in essere il rapporto, sia tuttavia carente la prestazione lavorativa in conseguenza della insussistenza del sinallagma funzionale del contratto.

E sempre nella citata sentenza si e' ritenuto che il collegamento con la prestazione effettiva e' confermato, poi, dalla previsione normativa (nello stesso T.u. e in altre specifiche disposizioni) di situazioni nelle quali il mancato svolgimento dell'attivita' di lavoro e' equiparato alla prestazione effettiva. In relazione a tali situazioni, infatti, e' evidente la eccezionalita' di disciplina rispetto alla regola generale, atteso che la previsione sarebbe superflua ove si configurasse un collegamento esclusivo fra il diritto all'assegno e la retribuzione, si da far ritenere la corresponsione dell'assegno in carenza di prestazione effettiva, ma in presenza di retribuzione, come un'ipotesi normale.

Ora, e' indubbio che nel caso di specie ricorre appunto una di quelle ipotesi eccezionali in cui l'assegno in questione non e' collegabile alla effettiva prestazione lavorativa, in quanto il legislatore ha equiparato determinati periodi di inattivita' lavorativa alla prestazione effettiva in ragione all'esigenza sociale di sostegno temporaneo di alcune categorie di lavoratori (cfr. Cass. 6155/04, cit.).

Nel caso della mobilita', in particolare, il sostegno economico si riferisce alla condizione di disoccupazione del lavoratore, gia' licenziato, nel periodo di ricerca di una nuova occupazione e si realizza, pertanto, non gia' mediante l'integrazione salariale, come nell'ipotesi della cassa integrazione, bensi' mediante una distinta indennita', analoga all'indennita' di disoccupazione (cfr. Cass. sez. un., n. 11326 del 2005).

La corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare durante il periodo di mobilita', prevista dalla Legge n. 223 del 1991, articolo 7, comma 10, prescinde dunque dal rapporto lavorativo; e la non collegabilita' dell'assegno allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa esclude che per la determinazione della misura del relativo importo possa farsi riferimento alle regole normali che disciplinano siffatto assegno, le quali sono modulate con riferimento esclusivo all'ipotesi in cui vi sia una prestazione lavorativa e non, come nella specie, che dalla stessa si prescinda del tutto.

Viene in rilievo, al riguardo, l'articolo 59 (come sostituito dalla Legge n. 1038 del 1961, articolo 15) del T.u. sugli assegni familiari approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, rimasto in vigore, a norma del quale "entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero di giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuita' del rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno 104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato" (comma 1) e "qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate" (comma 2).

E' evidente che tale dettagliata disciplina dettata per l'erogazione della prestazione e' inapplicabile nel caso in esame, perche' la sua operativita' presuppone la commisurazione dell'assegno alla effettivita' della prestazione lavorativa che invece, nella specie, manca.

Ne' e' utilizzabile, ai fini di cui trattasi, la previsione di cui al secondo comma della disposizione esaminata, essendo la regola ivi prevista pur sempre collegata allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, sia pure espletata in misura inferiore al tetto prefissato dal precedente comma.

Sul piano sistematico, dunque, deve ritenersi che della Legge n. 223 del 1991, richiamato articolo 7, comma 10, nel prevedere che "per i periodi di godimento dell'indennita' di mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui al Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, articolo 2, convertito con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153", costituisca norma speciale rispetto al citato articolo 59 del T.u. del 1955, che condiziona l'erogazione del beneficio ad una effettiva prestazione di lavoro.

La specialita' della norma, su cui si radica il diritto del lavoratore in mobilita' alla corresponsione della provvidenza di cui trattasi, comporta l'attrazione, per quello che riguarda la spettanza dell'assegno in questione, nella disciplina propria dell'indennita' di mobilita' nell'ambito della quale il diritto all'assegno, in ipotesi appunto di messa in mobilita' del lavoratore, trova la sua fonte genetica, la sua ratio ed il suo specifico collegamento.

Nell'ipotesi in esame, pertanto, la stretta interdipendenza tra indennita' di mobilita' ed assegno per il nucleo familiare implica che tale assegno e' dovuto nei limiti in cui spetta l'indennita' di mobilita', la quale e' stabilita, alla stregua della disciplina dell'indennita' di disoccupazione, su base giornaliera pur essendo corrisposta con cadenza mensile e conseguentemente e' dovuta in ragione dei giorni di cui e' composto il mese di febbraio di ciascun anno (cfr. Cass. n. 1274 7 del 2008).

In risposta al quesito posto dal ricorrente, deve, pertanto, affermarsi che l'assegno per il nucleo familiare dovuto, ai sensi della Legge n. 223 del 1991, articolo 7, comma 10, ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' va determinato, in considerazione della specialita' della normativa che lo prevede, su base giornaliera, e cioe' secondo il criterio proprio dell'indennita' di mobilita', trovando nella relativa disciplina la sua fonte genetica, la sua ratio ed il suo specifico collegamento; esso, percio', deve essere corrisposto in ragione dei giorni di cui e' composto il mese di febbraio di ciascun anno e non nella misura intera rapportata al mese, ovvero a trenta giorni, non trovando applicazione, in considerazione della specialita' della regolamentazione, il parametro di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 (come sostituito dalla Legge n. 1038 del 1961, articolo 15) del T.u. sugli assegni familiari approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955.

Il dispositivo della sentenza impugnata e', quindi, conforme al principio di diritto sopra enunciato, anche se la motivazione va parzialmente integrata nel senso sopra indicato.

Il ricorso di conseguenza va rigettato.

La novita' della questione induce il Collegio a compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

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