L'assegno per il nucleo familiare spetta anche per i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima

La normativa sull'assegno per il nucleo familiare richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto, non necessariamente l'inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore in questa sede va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima. Pertanto, l'assegno per il nucleo familiare spetta anche per i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 18 giugno 2010, n. 14783



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10827/2007 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, DI MEGLIO ALESSANDRO, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CO. GI. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 600/2005 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 31/03/2006 r.g.n. 730/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Co.Gi. convive more uxorio con M. F. dal 1992. Hanno avuto tre figli, ancora minori, tutti legalmente riconosciuti, conviventi con loro e loro carico. Il Co. , tuttavia, e' ancora sposato con altra persona, vissero insieme per pochi mesi, non si sono separati legalmente per asserita mancanza di disponibilita' economica.

Il Co. richiese all'INPS il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare per i tre figli minori a suo carico. L'INPS respinse l'istanza. Il lavoratore lo convenne in giudizio.

Il Tribunale di Perugia, accogliendo la domanda, ha cosi' provveduto: "dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare per i figli naturali legalmente riconosciuti e conviventi ... Dichiara illegittimo il provvedimento di diniego dell'INPS e autorizza la percezione di detti assegni da parte del ricorrente".

La Corte d'Appello di Perugina ha rigettato l'impugnazione dell'INPS con sentenza pubblicata il 31 marzo 2006.

L'Istituto ricorre per cassazione formulando un unico motivo di ricorso.

Il Co. non ha svolto l'attivita' difensiva.

La tesi dell'INPS e' che l'assegno non puo' essere riconosciuto poiche' i tre figli del Co. non risultano immessi nel nucleo sorto con il matrimonio, in quanto il nucleo familiare del Co. risulta tuttora formalmente costituito con la moglie.

Secondo l'istituto la sentenza impugnata avrebbe                                                                                                                                                                                                                                                                               l'articolo 14 preleggi.

Il ricorso non e' fondato.                                      
    
L'istituto dall'assegno per il nucleo familiare, prese il posto degli assegni familiari; fu istituito e regolato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, "Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti", convertito, con modificazioni nella Legge 13 maggio 1988, n. 153.

La Legge del 1988, articolo 2, stabili' che spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici e ai pensionati e compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare.

Il sesto comma specifica cosa debba intendersi, ai fini di questa normativa, per "nucleo familiare".

Il nucleo familiare "e' composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 38, di eta' inferiore ai 18 anni" (Legge n. 153 del 1988, articolo 2, comma 6).

L'equiparazione ai figli prevista dall'articolo 38, cit. riguarda "i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da un precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge" (Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 38).

Per "figlio naturale riconosciuto", ai sensi dell'articolo 254 c.c., (nell'atto di nascita o con apposita dichiarazione davanti all'ufficiale dello stato civile, ad un notaio, in un atto pubblico o con un testamento) dal padre o dalla madre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente che separatamente.

Il codice civile detta anche la disciplina dell'affidamento del figlio naturale e del suo inserimento nella famiglia legittima (articolo 252 c.c.), ma cio' non incide sulla condizione di figlio naturale riconosciuto, che rimane tale anche in assenza di inserimento nella famiglia legittima.

La normativa sull'assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto, non necessariamente l'inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore in questa sede va al di la' della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.

Nel caso in esame, il Co. , coniugato con una persona, ma convivente da anni con altra persona, ha riconosciuto i tre figli avuti dalla convivente ed ha provato che i minori vivono a suo carico, in quanto egli provvede al loro mantenimento (il punto non e' oggetto di contrasto). Cio' e' necessario e sufficiente ai fini del diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare per i tre figli naturali.

Il ricorso dell'INPS pertanto deve essere rigettato. Nulla sulle spese in quanto il Co. non ha svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
 

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