L'assegno "una tantum" in favore dei superstiti è dovuto anche quando il decesso sia dovuto a patologie previste dalla legge stessa, quali le epatiti post trasfusionali

L'assegno una tantum in favore dei superstiti previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, articolo 2, comma 3 e' dovuto non solo quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma pure quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, quali le epatiti post trasfusionali, trattandosi di prestazione distinta ed autonoma, nei presupposti legali, dall'assegno una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2 della stessa legge (nel testo modificato dal Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 548, articolo 7 conv. nella Legge 20 dicembre 1996, n. 641) solo per i soggetti sottoposti a trattamento obbligatorio di vaccinazione.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 6 novembre 2009, n. 23591



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. MELIADO’ Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AR. RO. , in qualita' di erede - coniuge della Sig.ra Zo. An. Ma. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentato e difeso dall'avvocato LA MALFA GIORGIO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 626/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/08/2005 R.G.N. 83/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24/09/2009 dal Consigliere Dott. MELIADO' Giuseppe;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 5.10.2004 - 2.8.2005 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ferrara il 25.9.2003, impugnata dal Ministero della salute, rigettava la domanda proposta da Ar.Ro. , quale erede di Zo.An. Ma. , ai fini della concessione dell'assegno una tantum, disciplinato dalla Legge n. 210 del 1992, articolo 2.

Osservava in sintesi la corte territoriale che l'assegno in questione presupponeva la riconducibilita' dell'evento indennizzabile a vaccinazioni obbligatorie, restando esclusa la possibilita' di estendere il beneficio ad eventi che presentavano analogie con le prime, quali (come nel caso) le trasfusioni di sangue o suoi derivati. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Ar. Ro. con due motivi, illustrati con memoria.

Non si costituiva il Ministero della salute.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente prospetta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione della Legge n. 210 del 1992, articolo 2, comma 2, che prende in considerazione, ai fini della concessione dell'assegno una tantum, la posizione dei danneggiati da vaccinazione, e non, invece, per come richiesto, sulla base della previsione del comma 3 dello stesso testo, che, in caso di morte a seguito di vaccinazioni o delle altre patologie previste dalla legge stessa (ivi compresa, quindi, l'epatite post trasfusionale), riconosce, con riferimento ad entrambe le ipotesi, il diritto all'assegno richiesto.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 avendo la sentenza impugnata disposto la compensazione delle spese, nonostante l'accoglimento in primo grado di tutte le domande proposte.

Il primo motivo e' meritevole di accoglimento.

Giova premettere, con riferimento al contesto normativo in cui si inserisce la fattispecie controversa, che le disposizioni che vengono all'esame di questa Suprema Corte sono rispettivamente la Legge n. 210 del 1992, articolo 2, comma 2, (nel testo modificato dal Decreto Legge n. 548 del 1996, articolo 7 conv. nella Legge n. 641 del 1996) ed il comma 3 della stessa norma.

Prevede la Legge 25 febbraio 1992, n. 210, articolo 2, comma 2, e' una prestazione distinta e diversa dall'indennizzo in favore dei superstiti, regolato dal comma 3 della norma medesima. L'assegno in favore dei superstiti, infatti, risulta qualificato dall'evento del decesso per effetto di vaccinazioni obbligatorie o delle altre patologie previste dalla legge stessa, e' quantificato in misura autonoma dall'omologo assegno introdotto per soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria, riguarda il complesso delle malattie prese in considerazione dalla Legge n. 210 del 1992, e non solo i trattamenti obbligatori di vaccinazione.

Prova ulteriore ne sia, al di la' dell'inequivoco testo letterale della legge, la previsione dell'articolo 3, comma 4, che, nell'individuare la documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, fa menzione non solo delle manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione, ma anche dell'evento trasfusionale o della somministrazione di emoderivati; cosi' come, in egual modo, non puo' trascurarsi che l'assegno una tantum in favore dei superstiti era gia' previsto nel testo originario della disposizione, laddove l'assegno ex articolo 2, comma 2 e' stato introdotto dal Decreto Legge n. 548 del 1996, articolo 7 cit. (dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimita' della Legge n. 210 del 1992, articolo 2, comma 2, e articolo 3, comma 7, nella parte in cui escludevano, per il periodo ricompreso fra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della legge e l'ottenimento della prestazione sulla base della legge stessa, il diritto ad un equo indennizzo da parte dello Stato), essendo stato modificato dalle disposizioni successive solo l'importo dell'assegno per i superstiti (prima determinato in 50, e quindi elevato a 150 milioni).

La corte territoriale, non considerando che la richiesta di indennizzo era stata proposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ha, quindi, applicato un principio di diritto posto da questa Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 8976/2008) a delimitazione della ben diversa fattispecie dell'articolo 2, comma 2, relativa all'assegno una tantum previsto dalla Legge n. 641 del 1996, che non spetta a tutti i soggetti considerati nella Legge n. 210 del 1992, articolo 1 ma solo a quelli di cui al primo comma dello stesso articolo, e cioe' ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile conseguenti a vaccinazioni obbligatorie.

Laddove, per come si e' visto, lo stesso limite non e' configurabile per l'indennizzo in favore dei superstiti, ed anzi e' in tal caso espressamente escluso.

Il motivo va, pertanto, accolto, ed, assorbito quello ulteriore proposto, la sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, che si individua nella Corte di appello di Firenze, la quale, provvedendo anche in ordine alle spese, si atterra' al seguente principio di diritto.

"L'assegno una tantum in favore dei superstiti previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, articolo 2, comma 3 e' dovuto non solo quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma pure quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, quali le epatiti post trasfusionali, trattandosi di prestazione distinta ed autonoma, nei presupposti legali, dall'assegno una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2 della stessa legge (nel testo modificato dal Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 548, articolo 7 conv. nella Legge 20 dicembre 1996, n. 641) solo per i soggetti sottoposti a trattamento obbligatorio di vaccinazione".

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Firenze.

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