L’assenza ingiustificata del lavoratore malato nelle ore prestabilite per la visita medica di controllo costituisce giusta causa di licenziamento

 Con sentenza n. 6618 del 1007 la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento formatosi in tema di licenziamento del lavoratore ammalato sottrattosi alla visita medica di controllo.

A detta della Corte, la reperibilità del lavoratore ammalato nel domicilio durante le prestabilite ore della giornata costituisce un onere all'interno del rapporto assicurativo con l'ente previdenziale e un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro, la cui violazione assume rilievo disciplinare all'interno del rapporto stesso, salva la prova, da parte del lavoratore, dell'esistenza di un ragionevole impedimento all'osservanza del comportamento dovuto. Ne consegue pertanto, che costituisce giusta causa di licenziamento il non consentire al datore di lavoro il controllo sullo stato di malattia senza dar prova di un'adeguata ragione di impedimento.

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