L'erogazione della rendita Inail alla vedova del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale parentale da lucro cessante

L'erogazione della rendita Inail alla vedova del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale parentale da lucro cessante, non potendosi applicare il principio della compensatio lucri cum damno, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione. L'erogazione della rendita non toglie dunque alcuna legittimazione del parente a richiedere il danno che subisce iure proprio per la perdita, patrimoniale o non patrimoniale, per effetto della morte; e neppure legittima l'assicuratore all'inadempimento delle proprie prestazioni per l'illecito in ordine al quale vale la responsabilità civile solidale.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 ottobre 2009, n. 21897



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele - Presidente

Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AU. AS. SO. , in persona del legale rappresentante Dott. SE. ST. elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 59, presso lo studio dell'avvocato BORDONI GABRIELE, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BE. PA. , ST. DA. , elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato DEL VECCHIO BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PICCININI ALBERTO, CERRITELLI VALERIO giusta in calce;

- controricorrenti -

e contro

EF. SRL, MA. GU. ;

avverso la sentenza n. 625/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, Seconda Sezione Civile, emessa il 12/04/2005; depositata il 31/05/2005; R.G.N. 962/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l'Avvocato BRUNO DEL VECCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno (OMESSO) St.Ce. , mentre percorreva a bordo della propria auto Fiat punto la via (OMESSO) nel comune di (OMESSO), si scontrava con la Opel condotta da Ma. Gu. che proveniva da una via laterale sinistra con segnale di stop, non rispettato. Il Ce. decedeva.

Con citazione del maggio 2001 gli eredi St. ( Be. Pa. e St. Da. ) convenivano dinanzi al Tribunale di Bologna la s.l.r. Ef. (proprietaria della Opel), Ma. Gu. (conducente) e l'assicuratrice Wi. , e ne chiedevano la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dalla morte del parente (figlio e fratello).

Resisteva la sola assicuratrice contestando il fondamento e l'entita' delle pretese; restavano contumaci le altre parti. Nel corso dell'istruttoria l'assicuratrice versava in favore delle parti lese lire 120 milioni alla madre e lire 80 milioni al figlio (ud. 23 ottobre 2003).

1. Con sentenza del 28 gennaio 2003 il Tribunale di Bologna accertava la esclusiva responsabilita' del Ma. e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e morali (v. amplius in dispositivo).

2. Contro la decisione proponeva appello l'assicuratrice deducendo in compensazione la rendila che l'Inail aveva corrisposto alla vedova; resistevano gli eredi e chiedevano il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Bologna con sentenza del 31 maggio 2005 cosi' decideva: rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado.

3. Contro la decisione ricorre la Au. as. (gia' Wi. ) deducendo unico motivo di ricorso illustrato da memoria resistono le parti lese con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' manifestamente infondato.

Deduce l'assicurazione ricorrente nell'unico motivo la "errata interpretazione dell'articolo 1916 c.c. in relazione all'articolo 1223 c.c. anche per il travisamento dei presupposti fattuali per la applicazione di tali norme".

La tesi e' che la prestazione erogata dall'INAIL alla vedova Be. , come risultante dalla documentazione in atti e non contestata, ha natura risarcitoria, trattandosi di infortunio in itinere del lavoratore. L'Inail avendo provveduto a costituire la rendita agisce poi in regresso nei confronti del responsabile civile. Si verifica pertanto una duplicazione del danno e la perdita di legittimazione attiva della parte lesa, competendo il ristoro all'INAIL ai sensi dell'articolo 1916 c.c.. Le memorie illustrano ulteriormente tale assunto.

In senso contrario si osserva che la Corte di appello, nel rigettare le censure dello assicuratore, ora riproposte, ha correttamente enunciato il seguente principio, che questa Corte condivide "l'erogazione della rendita INAIL alla vedova del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilita' del danno patrimoniale parentale da lucro cessante, non potendosi applicare il principio della compensatio lucri cum damno, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione". La erogazione della rendita non toglie dunque alcuna legittimazione del parente a richiedere il danno che subisce iure proprio per la perdita, patrimoniale o non patrimoniale, per effetto della morte; e neppure legittima l'assicuratore all'inadempimento delle proprie prestazioni per l'illecito in ordine al quale vale la responsabilita' civile solidale.

Non sussiste pertanto alcuna duplicazione de danno ai sensi dell'articolo 1916 c.c., che concerne il diritto di surrogazione dell'assicuratore verso il responsabile, e non gia' il diritto del medesimo di eccepire il pagamento del terzo assicuratore sociale come fatto estintivo o compensativo del proprio debito.

(cfr. Cass. 23 giugno 1994 n. 11112, Cass. 13 febbraio 1993, n. 3 e Corte Cost. 18 giugno 1979 n. 50).

Di nessun rilievo, ai fini della fattispecie in esame, assume la esatta definizione della natura previdenziale o risarcitoria dell'obbligo INAIL che deriva direttamente dalla legge e per fattispecie diversa dall'illecito civile da circolazione in ordine al quale valgono le norme codificate (in sede di illecito civile e di codice delle assicurazioni e prima, di legislazione speciale).

L'assicuratore inoltre aveva l'obbligo di tempestiva informazione dell'ente previdenziale in sede preventiva, previamente accantonando le somme recuperabili da parte dell'ente (Cass. 17 gennaio 1983 n. 352) e non risulta che tale adempimento sia stato effettuato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'assicuratore in favore di Be. Pa. e St. Da. , controricorrenti unitariamente costituiti, alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l' Au. as. s.p.a. a rifondere ai controricorrenti Be. Pa. e St. Da. la somma di 5.200,00 euro di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge.
 

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