L'incremento legale dell'indennità di rischio per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti riguarda solo i dipendenti del servizio sanitario nazionale e non anche i dipendenti del settore privato

In tema di lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, l'incremento dell'indennità di rischio previsto dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 460 del 1988 (che ai fini dell'individuazione dei beneficiari fa rinvio all'art. 58, primo comma, del d.P.R. n. 270 del 1987), riguarda solo i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, e non anche i dipendenti del settore privato, per i quali la contrattazione collettiva di settore non ha introdotto alcuna disposizione, diversamente dal diritto al congedo straordinario, previsto in favore del personale pubblico e privato, sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti, per effetto degli artt. 36 del d.P.R. n. 130 del 1969 e 9 della legge 31 gennaio 1983, n. 25.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 18 febbraio 2010, n. 3882



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

Dott. MELIADO’ Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 12/11/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 10398/2006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 12279/2006

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere -

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere -

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FO. NA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso lo studio dell'avvocato DI NAPOLI ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato LOCHI ANNA RITA, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

STUDIO RADIOLOGICO "GENNARO QUARTA COLOSSO" S.A.S. DEI DOTTORI GIORGIO LUCA & PIERO QUARTA, STUDIO RADIOLOGICO GIORGIO QUARTA COLOSSO;

- intimati -

e sul ricorso n. 12279/2006 proposto da:

- STUDIO RADIOLOGICO "GENNARO QUARTA COLOSSO" S.A.S. DEI DOTTORI GIORGIO LUCA & PIERO QUARANTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e - STUDIO RADIOLOGICO RADIOLOGICO QUARTA COLOSSO DEL DOTT. QU. CO. Gi. , in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 12, presso lo studio dell'avvocato GARAU PAOLO, rappresentati e difesi dagli avvocati VALENTINI MAURIZIO, SPANO SALVATORE, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

FO. NA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 72, presso lo studio dell'avvocato DI NAPOLI ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato LOCHI ANNA RITA, giusta mandato in calce al ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 550/2005 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/03/2005 R.G.N. 2171/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 12/11/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l'Avvocato LOCHI ANNA RITA;

udito l'Avvocato VALENTINI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'inammissibilita' o in subordine rigetto di entrambi i ricorsi.

FATTO E DIRITTO

Fo.Na. , tecnico sanitario di radiologia medica, convenne in giudizio lo studio radiologico Gennaro Quarta Colosso sas e lo studio radiologico Qu. Co. Gi. , chiedendone la condanna a corrisponderle la differenza tra l'indennita' di rischio radiologico percepita (L. 30.000) e quella che le sarebbe spettata (L. 200.000), nonche' l'indennita' sostitutiva di 15 giorni annuali di congedo aggiuntivo non fruito, rispettivamente, dal 9 gennaio 1995 al 30 settembre 1999 nei confronti del primo studio e dal 1 ottobre 1999 al 30 novembre 2001 nei confronti del secondo.

Il tribunale di Lecce accolse entrambi i capi della domanda.

Gli studi proposero appello e la Corte d'appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 23 marzo 2005, ha confermato in pieno la condanna relativa alla indennita' sostitutiva del congedo aggiuntivo, mentre accogliendo in parte circoscritta l'impugnazione, ha ridotto la condanna al pagamento della differenza di indennita' di rischio limitandola temporalmente sino alla data di entrata in vigore del ccnl del 1997 per gli studi professionali.

La Fo. chiede la cassazione della sentenza impugnata, con ricorso articolato in due motivi.

Gli studi radiologici intimati hanno depositato controricorso, con ricorso incidentale, articolato a sua volta in tre motivi.

Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia la "violazione e falsa applicazione dei ccnl di categoria del 1997 e del 2002" relativi agli studi professionali. Si conclude con il seguente quesito. "il silenzio del ccnl puo' derogare a norme di legge nazionali e comunitarie che riconoscono il diritto all'indennita' da rischio radiologico per il personale esposto continuativamente alle radiazioni?"

Il secondo motivo ha per oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Cost., comma 2, art. 4 Cost., comma 2, art. 32 Cost, comma 1 e art. 36 Cost., comma 1. Il motivo si conclude con il seguente quesito: "costituisce violazione dei principi costituzionali la disparita' di trattamento tra dipendenti della sanita' pubblica e dipendenti della sanita' privata?".

La sentenza e' stata pubblicata il 23 marzo 2005. Pertanto la disciplina processuale da applicare e' quella antecedente alla entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

La nuova regolamentazione processuale ha introdotto la possibilita' di ricorrere per Cassazione per violazione dei contratti collettivi di lavoro, possibilita' che sino a quell'epoca non era prevista. Poiche' la presente controversia e' regolata dalla normativa previgente, il motivo di ricorso e' inammissibile.

Il secondo motivo di ricorso e' infondato, perche' formulato in modo generico.

L'ordinamento non impone alla contrattazione collettiva pubblica e privata di fissare trattamenti uniformi ed una differenziazione di trattamenti su di un punto specifico della disciplina non puo' ritenersi vietata dall'ordinamento, ne' puo' essere valutata in se' senza considerare globalmente i trattamenti da comparare.

Il primo motivo del ricorso incidentale e' cosi' rubricato: "violazione art. 360 c.p.c., n. 4: nullita' del procedimento, ritenuta violazione dell'art. 410 c.p.c.. Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5: insufficiente motivazione sul punto".

Si censura la sentenza per non aver considerato l'eccezione di improcedibilita' della domanda giudiziaria per non aver "corredato l'istanza per il propedeutico tentativo di conciliazione dei necessari elementi". L'istanza per il tentativo di conciliazione non avrebbe indicato alcun fatto, alcuna argomentazione giuridica e non avrebbe formulato una specifica richiesta o quantificazione dell'importo preteso.

La Corte invero nega questa prospettazione fornendo una valutazione diversa del contenuto dell'istanza. Rispetto a tale giudizio il ricorso e' carente sotto il profilo dell'autosufficienza perche' non riporta, come invece avrebbe dovuto, il contenuto dell'istanza ed i relativi rilievi critici svolti in primo grado e in sede di appello. Il secondo motivo e' cosi' rubricato: "violazione art. 360 c.p.c., n. 4: nullita' del procedimento, ritenuta la violazione dell'art. 414 c.p.c.. Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5: vizio di motivazione sul punto". Si censura la sentenza per non aver accolto l'eccezione di nullita' del ricorso per carenza dei requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c.. La censura investe la parte della decisione in cui si valuta che la Fo. "ha esposto in maniera piu' che esauriente tutti gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno delle proprie pretese", richiamando i principi affermati in materia dalle Sezioni unite. Anche con riferimento a questo secondo motivo, valgono le considerazioni fatte per il primo, in quanto pur diffondendosi a lungo nel giudicare la valutazione dei giudici di primo e di secondo grado, i ricorrenti incidentali non hanno formulato le loro censure attenendosi al principio dell'autosufficienza: hanno omesso di riportare con la necessaria compiutezza il contenuto del ricorso ritenuto viziato e i loro rilievi critici non accolti dalla Corte. Il terzo motivo critica la sentenza per aver ritenuto che la normativa dettata dalla L. n. 348 del 1988 e la successiva L. n. 724 del 1994 valgano tanto per il settore pubblico che per quello privato, cui appartiene la Fo. , mentre invece l'interpretazione corretta sarebbe quella per cui tali norme si applicano solo al lavoro pubblico. Secondo i ricorrenti incidentali: "la domanda formulata dalla Fo. relativa al riconoscimento della indennita' di rischio radiologico in misura pari a L. 200,000 non poteva essere accolta in quanto la normativa richiamata e' relativa al solo personale del servizio sanitario nazionale".
Nel quesito di diritto, a conclusione del motivo, la tesi viene estesa anche al diritto al concedo aggiuntivo di 15 giorni, che spetterebbe solo ai dipendenti pubblici. La tesi e' fondata solo con riferimento all'incremento della indennita'.

L'indennita' venne introdotta con la L. 28 marzo 1968, n. 416, art. 1 che cosi' si esprime: "A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e' istituita una indennita' di rischio da radiazione nella misura unica mensile di L. 30.000".

Il diritto fu concepito quindi unitariamente senza distinzione tra lavoratori pubblici e privati. La materia venne ridisciplinata con la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennita' di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), che elevo' l'importo prevedendo, all'art. 1, comma 2: "al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58 l'indennita' mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 416, e' aumentata a L. 200.000 a decorrere dall'1 gennaio 1988.

L'importo venne quindi elevato, ma non per tutti, bensi' solo per il "personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58".

Quest'ultimo decreto ha per oggetto: "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985 - 1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale". L'art. 1 disciplina il suo campo di campo di applicazione in questi termini: "le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nel D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 58 e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987. Il decreto richiamato e' quello che definisce i comparti di contrattazione collettiva, di cui alla Legge-Quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, art. 5. L'art. 6 individua il "comparto del personale del servizio sanitario nazionale", in questi termini: "il comparto di contrattazione collettiva del personale del servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali;

istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 42;

istituti zooprofilattici sperimentali;

ospedale (OMESSO);

ordine Mauriziano di (OMESSO).

Da questa ricostruzione emerge chiaramente che l'incremento dell'indennita' a 200.000 riguardo' solo i dipendenti del SSN.

Da tale conclusione deriva che e' del tutto superflua la valutazione delle norme che hanno eliminato e ripristinato l'indennita' senza intervenire sull'ambito originario.

Il risultato di questa ricostruzione, infine, permette di comprendere perche' la contrattazione collettiva per il settore privato non abbia regolato la materia, che risulta ripresa solo dalla contrattazione collettiva pubblica.

Questo discorso non vale per il congedo straordinario di 15 giorni, che spetta anche ai dipendenti da studi privati.

La sua istituzione risale al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), che, nel disciplinare il congedo ordinario, previde nell'art. 36, u.c.: "il periodo di congedo e' aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti".

L'ambito di applicazione della norma era limitato ai dipendenti degli enti ospedalieri, il cui stato giuridico veniva disciplinato da quella normativa. Tuttavia, in questo caso la L. 31 gennaio 1983, n. 25 (modifiche ed integrazioni alla L. 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio della attivita' di tecnico sanitario di radiologia medica) ne estese la portata, disponendo all'art. 9: "le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 36 e al D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, art. 17 sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti".

Pertanto il diritto al congedo straordinario spetta a tutto il personale, pubblico e privato, sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti.

In conclusione: il ricorso principale deve essere rigettato, ma il ricorso incidentale deve essere in parte accolto con riferimento al terzo motivo e, decidendo nel merito, in riforma parziale della sentenza impugnata, deve essere respinta la domanda concernente il diritto all'incremento dell'indennita' di rischio radiologico dall'importo di L. 30.000 a quello di L. 200.000 per il periodo dal 9 gennaio 1995 alla data di entrata in vigore del ccnl del 1997. Rimane invece fermo il diritto all'indennita' sostitutiva per i quindici giorni di congedo aggiuntivo annuale non fruito. Poiche' il ricorso principale e due dei tre motivi del ricorso incidentale vengono respinti, le spese del giudizio di legittimita' devono essere integralmente compensate. Rimangono ferme le determinazioni sulle spese adottate dalla Corte d'Appello, che appaiono conformi all'esito complessivo del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale. Accoglie in parte il terzo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla parte accolta di tale motivo e, decidendo nel merito, rigetta il capo della domanda concernente il diritto all'incremento dell'indennita' di rischio radiologico da L. 30.000 a L. 200.000. Conferma le determinazioni sulle spese adottate dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimita'.

Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2010

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