L'indennità di accompagnamento agli invalidi di guerra è riconosciuta solo a chi è totalmente inabile

La Legge n. 18 del 1980, articolo 1, prevede che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, e' concessa una indennita' di accompagnamento non reversibile. In base alla norma occorre che sussistano due requisiti concorrenti: a) l'invalidita' totale; b) l'impossibilita' di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessita' di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 19 marzo 2015, n. 5555



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1217/2012 proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)), nella qualita' di eredi legittimi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso la Dott.sasa (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 992/2011 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA DEL 3.6.2011, depositata il 15/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito per il controricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti ed insiste per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell'articolo 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. La Corte d'appello di Reggio Calabria, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata rigettata la domanda di (OMISSIS) tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennita' di accompagnamento.

3. Gli eredi di (OMISSIS) ricorrono, con due motivi (violazione di legge e vizio di motivazione), dolendosi che la Corte territoriale abbia disatteso le conclusioni dell'ausiliare officiato in grado di appello che aveva riconosciuto il beneficio richiesto a decorrere dal settembre 2010.

4. L'INPS ha resistito con controricorso.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno sono rimasti intimati.

6. Il ricorso e' qualificabile come manifestamente infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte formatasi in merito alla Legge n. 18 del 1980, articolo 1, che ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, e' concessa una indennita' di accompagnamento non reversibile.

7. In base alla norma occorre che sussistano due requisiti concorrenti: a) l'invalidita' totale; b) l'impossibilita' di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessita' di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

8. Sotto il primo profilo e' necessaria, pertanto, la sussistenza di una situazione di invalidita' totale, rilevante per la pensione di inabilita civile ai sensi della Legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 12 (Cass. sez. lav., 9.9.2008 n. 22878; Cass. sez. lav., 7.4.1998 n. 3597;Cass. sez. lav., 22.4.1995 n. 4555).

9. Sotto il secondo profilo e' altresi' necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessita' di assistenza continua: requisiti, quindi, diversi rispetto alla semplice difficolta' di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficolta' (ma senza impossibilita').

10. Nella fattispecie la statuizione della Corte territoriale, svolta sulla base della predetta interpretazione della normativa che regola la materia in punto di autonoma deambulazione, si appalesa adeguatamente motivata anche quanto alle conclusioni, disattese, rassegnate dall'ausiliare nominato in appello, per essere state svolte, con riferimento alla Legge n. 222 del 1984 e, dunque, senza pertinenza alcuna con la vicenda in esame ove la capacita' lavorativa specifica svolta dall'assistita non assume rilievo.

11. Peraltro va anche aggiunto che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del requisito sanitario anche quanto all'insussistente impossibilita' di compiere gli atti ordinali della vita quotidiana e avverso tale proposizione, costituente ratio decidendi, non e' stata introdotto nel giudizio impugnatorio innanzi a questa Corte alcun mezzo d'impugnazione.

12. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte e' sufficiente che anche una sola delle ragioni fondanti la decisione gravata non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perche' il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v. ex multis, Cass. SU 10374/2007; Cass. 13906/2007; Cass., SU 16602/2005).

13. Ne consegue il rigetto del ricorso.

14. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, comma 11, conv. in Legge 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis; infatti le limitazioni di reddito per la gratuita' del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005 e successive conformi).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
 

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