L’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo dal licenziamento illegittimo non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione

L’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo dal licenziamento, dichiarato illegittimo, alla reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate dall’art. 1 commi 217 e seguenti della legge n.662 del 1996, applicabile “ratione temporis”, né alcuna sanzione può essere irrogata per il ritardato versamento. (Cass. n. 7934 del 1° aprile 2009



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10231/2005 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI Antonietta, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

SI. S.P.A., GE. S.P.A. (gia' CA. DI. RI. DI. PA. E. RO. );

- intimate -

sul ricorso 14949/2005 proposto da:

SI. S.P.A., in persona dell'amministratore delegato ing. Bo. Al. , elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 11 n. 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUNCHI GIANNI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 170/2004 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 12/01/2005 R.G.N. 138/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l'Avvocato VINCENZO PORCELLI per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Trieste, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta dalla spa Si. avverso la cartella esattoriale per il pagamento all'Inps della somma di lire 318.902.503 per somme aggiuntive e una tantum per il tardivo pagamento dei contributi previdenziali sulla posizione del lavoratore Ru.Gi. , licenziato dalla Si. nel (OMESSO) e reintegrato con sentenza del 1999; a seguito di accertamento ispettivo del 1999, si era imposto all'impresa di pagare i contributi per detto lavoratore da (OMESSO), quantificandone l'importo, e quantificando altresi' interessi e somme aggiuntive. La Societa' pagava la somma relativa ai contributi ed anche agli interessi al tasso legale, ma si opponeva al pagamento delle somme aggiuntive, chiedendo anche, ma senza esito, l'intervento del Ministero del lavoro, ai sensi della Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 224, per ottenere la riduzione delle sanzioni ai soli interessi legali. La Corte adita, per quanto ancora interessa in questa sede, affermava che le sanzioni applicabili erano proprio quelle previste dalla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 224, e cioe' erano pari agli interessi legali, non rientrando la mancata erogazione dei contributi in nessuno degli altri casi di omissione ed evasione contributiva di cui all'articolo 1 comma 217 della medesima legge, per cui non vi era l'obbligo di pagare l'una tantum (di cui alla lettera b), e neppure i maggiori interessi indicati alla lettera a) dello stesso comma 217.

Avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso con un unico motivo.

Resiste la Si. con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi illustrati da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, ex articolo 335 cod. proc. civ..

Con il ricorso principale l'Inps lamenta violazione del Decreto Legge n. 103 del 1991, articolo 3, convertito nella Legge n. 166 del 1991, nel testo sostituito dalla Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 224, e difetto di motivazione, perche' la riduzione delle somme aggiuntive e della maggiorazione, ai sensi del citato comma 224, era condizionato esclusivamente al provvedimento del Ministero del Tesoro, sentiti gli enti impositori, provvedimento di natura discrezionale, che nella specie non era stato emesso e che non poteva essere emanato dal giudice. Inoltre i Giudici d'appello avrebbero applicato detto beneficio nella misura massima, giacche' la norma prevedeva come riduzione massima la sanzione commisurata ai soli interessi legali.

Il ricorso principale non e' fondato, ancorche' la sentenza impugnata debba essere corretta in diritto ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., u.c..

1. In primo luogo va ricordato, in punto di fatto, che la controversia attiene solo alla misura delle sanzioni, dal momento che i contributi dovuti sono stati gia' pagati, e sono stati gia' pagati anche gli interessi legali; in punto di diritto va rilevato che la legge applicabile ratione temporis e' la Legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 217 e segg.. Ai sensi di detta legge, le sanzioni amministrative, dovute all'Inps in caso di omissione o ritardo nel versamento della contribuzione, vengono articolate in base alla loro diversa gravita': il comma 217, lettera b) configura il caso piu' grave, ossia la evasione contributiva (contributi dovuti in relazione a rapporti di lavoro non denunciati, oppure denunciati sulla base di dati mendaci), e lo punisce con la pena piu' pesante, e cioe' con gli interessi di differimento e di dilazione di cui al Decreto Legge 29 luglio 1981, n. 402, articolo 13, convertito nella Legge 26 settembre 1981, n. 357, cui si aggiunge la sanzione una tantum, da graduare, ad opera di decreto del Ministro del Lavoro, a seconda della entita' della violazione ed al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50% al massimo del 100% dei contributi dovuti. Vi e' poi la omissione contributiva, di cui al comma 217, lettera a) che si configura quando i contributi non vengono pagati, ma il loro ammontare risulti dalle denunce e dalle registrazioni obbligatorie: il rapporto di lavoro e' stato regolarmente denunciato, sono state inviate le prescritte denunce mensili (DM10), ma i contributi non sono stati versati; in tal caso spettano gli interessi di differimento e di dilazione, come determinati secondo il punto precedente, maggiorati di tre punti. Il terzo caso concerne la omissione contributiva che sia dovuta ad obiettive incertezze e contrasti giurisprudenziali sulla esistenza dell'obbligo contributivo, che venga successivamente riconosciuto: in tal caso, se il versamento viene effettuato nel termine fissato dagli enti impositori, la sanzione e' pari ai soli interessi di differimento e di dilazione (comma 218). L'ultimo caso (comma 224) e' quello in cui la omissione contributiva e' dovuta ad obiettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali, nei casi di particolare rilevanza di tali incertezze, ovvero quando la omissione medesima sia dovuta a fatto doloso di un terzo, ed ancora quando si tratti di aziende in crisi: in queste ipotesi l'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione possono essere ridotti, fino a pervenire alla mera misura degli interessi legali; in tal caso e' pero' necessario un decreto del Ministero del lavoro, che deve sentire gli enti impositori.

2. La motivazione della sentenza e' errata per avere affermato che la fattispecie in esame, concernente l'omesso versamento dei contributi (alle scadenze prescritte) dovuti per il dipendente Ru. , licenziato nel (OMESSO) e reintegrato con sentenza del 1999, rientrasse in questo ultima fattispecie legale. Mancano infatti oltre al decreto ministeriale (richiesto ma non emesso) tutte le altre condizioni prescritte, come sopra indicate.

3. Tuttavia, a ben vedere, appare arduo, gia' ad un primo esame, individuare in quale delle fattispecie di cui al precedente punto 1, sia sussumibile la situazione dell'azienda opponente, dal momento che la omissione fu conseguenza non gia' di un rapporto di lavoro "in nero" (comma 217, lettera b), e neppure di mera mancanza di versamenti concernente un rapporto di lavoro regolarmente denunciato, dal momento che il medesimo era cessato con il licenziamento e quindi non avrebbe potuto essere denunciato; ancor meno la fattispecie in esame e' sussumibile tra le omissioni contributive collegate ad obiettive incertezze sulla debenza della contribuzione, dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Vero e' invece che il caso rimane al di fuori di tutte le fattispecie sanzionatorie sopra elencate di cui alla Legge n. 662 del 1996. Tutte dette sanzioni, infatti, hanno come presupposto e si applicano "ai soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta", cosi' recita la parte iniziale dell'articolo 1 comma 217, di talche', per integrare la fattispecie - sanzionatoria deve necessariamente ricorrere questo elemento in fatto: il mancato (o non esatto) pagamento dei contributi dovuti, entro il termine stabilito dalla legge.

Nella specie, invece, la societa' Si. non avrebbe potuto versare per il lavoratore licenziato i contributi nel termine di legge, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui e' scaduto l'ultimo periodo di paga (come previsto dal Decreto Legislativo 19 novembre 1998, n. 422, articolo 2, che ha modificato il Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come gia' modificato dal Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56). Ed infatti, avendo gia' denunciato all'Inps la cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, l'Istituto medesimo avrebbe sicuramente rifiutato il pagamento dei contributi, per inesistenza del rapporto di lavoro. Non vi e' dubbio infatti che il licenziamento abbia efficacia costitutiva, sia tra le parti sia tra il datore e l'ente previdenziale, ossia valga a far cessare il rapporto di lavoro, nel momento stesso in cui viene intimato (salvo il periodo di preavviso, se lavorato). Nella specie il licenziamento fu dichiarato successivamente illegittimo, ed il lavoratore fu reintegrato nel posto di lavoro, con la conseguenza che, tra le parti, il rapporto di lavoro si doveva considerare come mai interrotto de iure, ma analoga fictio iuris non e' prevista per quanto riguarda il rapporto assicurativo.

Sussiste, e' vero, l'obbligo del datore al pagamento dei contributi per tutto il periodo dalla cessazione del rapporto alla reintegra, come dispone la Legge 11 maggio 1990, n. 108, articolo 1, u.c., il quale pero' non fa alcun riferimento alle sanzioni che vi si dovrebbero ricollegare. Si vuoi dire cioe' che - mentre tra lavoratore e datore la reintegra esplica efficacia retroattiva sul rapporto di lavoro, facendo si' che dal giorno stesso del licenziamento permanga la obbligazione retributiva, per cui il datore la paghera' al momento della reintegra "per allora" ossia secondo le scadenze mensili o settimanali pattuite - una simile "retroattivita'" non risulta invece normativamente prevista in relazione all'obbligo contributivo. Ed infatti, avendo il licenziamento valore costitutivo della cessazione del rapporto di lavoro, per quanto riguarda i rapporti tra datore obbligato ed ente previdenziale, il medesimo determina la impossibilita' dei versamenti secondo le scadenze prefissate, e detto obbligo non puo' considerarsi rinascere, retroattivamente, al momento della reintegra, "per allora", si' da determinare la mora del datore nei confronti dell'ente previdenziale.

Non e' qui in discussione il principio consolidato, che va riaffermato, per cui le somme aggiuntive sono dovute automaticamente in ogni caso di ritardo nei versamenti contributivi, prescindendosi dal dolo ed anche dalla colpa dell'obbligato, fungendo la sanzione da deterrente per la regolarita' dei versamenti, c'e' invece che, in tali casi, l'obbligo contributivo non puo' sorgere alla sua scadenza naturale per inesistenza del rapporto di lavoro, cui l'obbligo contributivo e' indissolubilmente legato, per cui nessuna sanzione si puo' irrogare perche' non esiste il ritardo nel versamento, non potendo questo "rinascere" che al momento in cui si accerti la illegittimita' del licenziamento e quindi si ripristini il rapporto di lavoro.

Conclusivamente, nessuna sanzione puo' essere irrogata perche', al momento della scadenza dell'obbligazione contributiva, questa era venuta meno a causa della cessazione del rapporto di lavoro e non poteva risorgere che al momento in cui il rapporto di lavoro veniva ripristinato.

Il ricorso principale va quindi rigettato.

Il ricorso incidentale, ancorche' condizionato, e' inammissibile per mancanza di soccombenza, essendo stata integralmente accolta l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale dalla societa' Si. , che chiede sostanzialmente la modifica della motivazione.

Stante la reciproca soccombenza, nonche' la novita' della questione, le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale condizionato. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

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