La casalinga ultracinquantacinquenne che non prova di essere disoccupata non ha diritto all'assgeno di invalidità

nella vigenza della Legge n. 482 del 1968, in materia di diritto all'assegno mensile di invalidita', per gli invalidi infracinquantacinquenni doveva ritenersi incollocato al lavoro non gia' l'invalido che fosse disoccupato o non occupato, bensi' colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non avesse trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche, a nulla rilevando il fatto che non avesse ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacita' di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessaria, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si poteva supplire con la prova dello stato di disoccupazione, anche perche' era possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che fosse necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni sanitarie. Ne consegue che la casalinga ultracinquantacinquenne che non prova di essere disoccupata non ha diritto all'assgeno di invalidità.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 8 giugno 2009, n. 13175)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 25377/2006 proposto da:

DE. NE. IS. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato ALLEGRA ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato NAVACH LUIGI, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in ROMA, IN VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 767/2006 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 21/04/2006 R.G.N. 2488/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2009 dal Consigliere Dott. BANDINI GIANFRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Bari, De. Ne. Is. chiese il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilita' e all'indennita' di accompagnamento, e, in subordine, all'assegno mensile di invalidita'; il Pretore adito rigetto' la domanda, mentre il Tribunale di Bari, in riforma di tale decisione, condanno' il Ministero dell'Interno al pagamento dell'assegno di invalidita' con decorrenza dall'1.11.1988.

Questa Corte, con sentenza n. 13102/2002, pronunciando sul ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, casso' la pronuncia resa in grado d'appello, rinviando alla Corte di Appello di Lecce, sul rilievo che il Tribunale non aveva indicato le ragioni che sostenevano l'espresso convincimento in ordine all'epoca di maturazione del diritto e neppure aveva accertato la sussistenza dei requisiti reddituale e del mancato collocamento al lavoro, nonostante la contestazione svolta al riguardo dall'Amministrazione fin dalla introduzione del giudizio di primo grado.

Riassunto il giudizio, il designato Giudice di rinvio, con sentenza dell'11 - 21.4.2006, rigetto' l'appello proposto dalla De. Ne. , sul rilievo che quest'ultima non aveva dedotto alcuna condizione per non dover essere inserita nelle liste del collocamento obbligatorio, ne' si era attivata a tal fine.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, De. Ne. Is. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo.

Il Ministero dell'Interno ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 118 del 1971, articolo 13, (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), esponendo che:

- la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio ai sensi della Legge n. 482 del 1968, articolo 19, per poter essere valida ed efficace, deve essere corredata dall'accertamento effettuato dalla commissione medica periferica per l'invalidita' civile Legge n. 292 del 1989, ex articolo 3, cosicche' deve ritenersi priva di supporto giustificativo e improduttiva di ogni effetto la mera domanda di iscrizione nelle liste di collocamento, priva di confacente documentazione;

- essa ricorrente era venuta in possesso di documentazione idonea all'iscrizione solo con la sentenza di prime cure emessa il 25.9.1995, cosicche', anche a non voler tener conto della sua condizione di casalinga, ossia di addetta ai servizi domestici, la prova dello stato di incollocazione al lavoro, sia per il periodo dalla domanda amministrativa alla pronuncia di primo grado, sia per quello successivo al compimento del 55 anno di eta', avrebbe dovuto emergere sulla base delle presunzioni concordanti con l'effettivo suo stato di salute, riconosciuto severo e complesso sin dalla domanda amministrativa.

2. Va anzitutto rilevata l'inconferenza del riferimento fatto dalla ricorrente alla Legge n. 264 del 1949, articolo 11, comma 3, n. 5, (norma ormai abrogata dal Decreto Legislativo n. 297 del 2002, articolo 8, comma 1, lettera b), posto che "gli addetti ai servizi familiari ivi contemplati sono coloro che, al pari degli altri soggetti considerati (domestici, portieri, addetti a studi professionali), tali servizi espletano quale propria attivita' lavorativa e non gia', quindi, in quanto rivestano la condizione di casalinga. Deve poi osservarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', nella vigenza della Legge n. 482 del 1968, in materia di diritto all'assegno mensile di invalidita', per gli invalidi infracinquantacinquenni doveva ritenersi incollocato al lavoro non gia' l'invalido che fosse disoccupato o non occupato, bensi' colui che, essendo iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non avesse trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche, a nulla rilevando il fatto che non avesse ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacita' di lavoro da parte delle competenti commissioni sanitarie, essendo necessaria, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si poteva supplire con la prova dello stato di disoccupazione, anche perche' era possibile inoltrare la domanda all'ufficio del lavoro senza che fosse necessario il preventivo accertamento da parte delle competenti commissioni sanitarie (cfr, ex plurimis, Cass. SU, n. 203/1992; Cass. nn. 6014/1993; 7050/1994; 11262/2000; 15590/2002; 17530/2002; 1096/2003; 13279/2003; 22884/2008).

Sempre nella vigenza della Legge n. 482 del 1968, nell'ipotesi di invalido che, invece, avesse superato i 55 anni (ma non i 65) e che, pertanto, non avesse piu' diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, il requisito della incollocazione al lavoro coincideva con uno stato di effettiva disoccupazione, da provarsi con gli ordinar mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Nel caso che ne occupa, tuttavia, al momento del compimento del 55 anno di eta' dell'odierna ricorrente (19.8.2000, essendo nata il 19.8.1945), il predetto limite per l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio era ormai venuto meno, essendo stata la Legge n. 482 del 1968 abrogata dalla Legge n. 68 del 1999 con efficacia dal trecentesimo giorno successivo al 23 marzo 1999 - data di pubblicazione nella G.U. (cfr. Cass. n. 19166/2006), fermo restando, tuttavia, che, al fine di dedurre lo stato di disoccupazione, non puo' essere valorizzata l'entita' stessa della parziale incapacita' lavorativa, configurando invece tale entita' il requisito sanitario condizionante l'erogazione della prestazione richiesta, che, proprio perche' non coincidente con l'incapacita' lavorativa totale, costituisce elemento di giudizio di per se' inidoneo alla dimostrazione in via presuntiva della condizione di disoccupato (cfr, Cass. n. 2310/1999).

Il motivo di ricorso, nei distinti profili in cui articola, deve quindi essere disatteso.

3. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Applicandosi ratione temporis il disposto dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al Decreto Legge n. 269 del 2003, convenuto in Legge n. 326 del 2003, non e' luogo a provvedere sulle spese afferenti al presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

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