La disciplina - contenente l'esplicita previsione che la somma dell'ammontare della pensione e della retribuzione dei dipendenti a tempo parziale non possa superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di condizioni, presti la sua attivita' a tempo pieno - non e' derogabile

l'articolo 1, comma 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e' norma eccezionale poiche' consente la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego del dipendente, per quanto a tempo non piu' pieno ma parziale, e il contemporaneo conseguimento, entro specificati limiti, del trattamento pensionistico di anzianita' in costanza del rapporto, con lo stesso datore di lavoro, derogando ai principi generali per cui il diritto alla pensione di anzianita' e' subordinato alla cessazione dell'attivita' di lavoro dipendente. Ne deriva che la suddetta disciplina - contenente l'esplicita previsione che la somma dell'ammontare della pensione e della retribuzione dei dipendenti a tempo parziale non possa superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di condizioni, presti la sua attivita' a tempo pieno - non e' derogabile non e' derogabile dalla successiva normativa generale di cui alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 44, abolitrice del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro subordinato, senza che possa trovare spazio alcuna censura costituzionale per irragionevole permanere della disciplina limitativa del cumulo per il solo settore pubblico (Cass. 25800/2011 e, successivamente negli stessi termini Cass. 30662/2011 e Cass. 4835/2013).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 7 febbraio 2014, n. 2843



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22209/2008 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso lo studio dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2058/2008 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/05/2008 R.G.N. 8606/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15 maggio 2008 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 21 aprile 2005 con la quale e' stato accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti dell'INPS con la dichiarazione del diritto dello stesso (OMISSIS) al cumulo integrale della pensione con il reddito da lavoro e la conseguente condanna dell'istituto alla restituzione delle somme trattenute sul trattamento pensionistico. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo infondato l'assunto dell'INPS secondo cui la Legge n. 388 del 2000, articolo 72, secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le pensioni con anzianita' contributiva pari o superiori a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente, sarebbe applicabile solo a coloro che hanno dapprima cessato il loro rapporto e successivamente siano stati rioccupati, non essendovi alcun elemento letterale o logico a sostegno di tale assunto. D'altra parte le disposizioni in esame sono contenute in leggi finanziarie di portata generale e, inoltre, non avrebbe alcuna giustificazione una disparita' di trattamento fra i lavoratori a tempo parziale che subirebbero una decurtazione della pensione, e i lavoratori a tempo pieno che, a seguito della normativa citata, potrebbero beneficiare del cumulo fra retribuzione e pensione.

L'INPS propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi.

Il (OMISSIS) resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione della Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 185 e 187, della Legge n. 289 del 2002, articolo 44, dell'articolo 1362 c.c. e segg., in relazione al Decreto Ministeriale 28 luglio 1997, n. 331, articoli 1 e 3, ex articolo 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che il divieto di cumulo sarebbe stato abrogato solo con riferimento ai dipendenti gia' collocati in quiescenza e non anche a quelli in servizio che mutano il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale senza, cioe', cessazione del rapporto di lavoro.

Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 disp. gen., della Legge n. 153 del 1969, articolo 22, e della Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 185 e 187, ex articolo 360 c.p.c., n. 3. In particolare si lamenta che sarebbe stata erroneamente ritenuta non speciale la normativa di cui al detto articolo 1, commi 185 e 187, e, come tale, abrogabile da una norma generale quale quella del 2002 che ha abrogato il divieto di cumulo, mentre la normativa precedente dovrebbe considerarsi speciale riguardando solo i dipendenti pubblici i quali trasformavano il proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale a condizione che il trattamento complessivo non superasse quello previsto per il rapporto a tempo pieno.

Il ricorso e' fondato.

La questione all'esame della Corte e' stata gia' affrontata con sentenza Cass. 2 dicembre 2011 n. 25800 che ha statuito che l'articolo 1, comma 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e' norma eccezionale poiche' consente la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego del dipendente, per quanto a tempo non piu' pieno ma parziale, e il contemporaneo conseguimento, entro specificati limiti, del trattamento pensionistico di anzianita' in costanza del rapporto, con lo stesso datore di lavoro, derogando ai principi generali per cui il diritto alla pensione di anzianita' e' subordinato alla cessazione dell'attivita' di lavoro dipendente. Ne deriva che la suddetta disciplina - contenente l'esplicita previsione che la somma dell'ammontare della pensione e della retribuzione dei dipendenti a tempo parziale non possa superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parita' di condizioni, presti la sua attivita' a tempo pieno - non e' derogabile non e' derogabile dalla successiva normativa generale di cui alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 44, abolitrice del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro subordinato, senza che possa trovare spazio alcuna censura costituzionale per irragionevole permanere della disciplina limitativa del cumulo per il solo settore pubblico (Cass. 25800/2011 e, successivamente negli stessi termini Cass. 30662/2011 e Cass. 4835/2013).

In questa sede il principio va ribadito.

La sentenza impugnata, che non ha dato applicazione a tale principio di diritto, deve essere conseguentemente cassata. Decidendo nel merito, la domanda proposta da (OMISSIS) con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado deve essere rigettata.

Nulla si dispone sulle spese dell'intero processo in quanto il nuovo testo dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., contenuto nel Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, punto 11, che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali limita ai cittadini aventi un reddito inferiore a un importo prestabilito il beneficio del divieto di condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali, non si applica ai procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del relativo provvedimento legislativo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da (OMISSIS) con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

Nulla sulle spese dell'intero processo.
 

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