La pendenza di un giudizio amministrativo non giustifica la tardività della domanda giudiziale intesa al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali

La pendenza del procedimento connesso alla contestazione, in sede amministrativa, del provvedimento di cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati (l'iscrizione nei quali concorre ad integrare la complessa fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali riconosciute dalla legge a tale categoria di assicurati: vedi Sez. un. sent. n. 1133 del 2000) non interferisce ne' sul dies a quo ne' sulla decorrenza del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria intesa al riconoscimento del diritto alle prestazioni in questione (vedi Cass. sent. n. 12498 del 2003, n. 14299 del 2004, n. 6231 del 2005). Quest'ultima, infatti, ha una sua propria autonoma disciplina nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47 (come integrato e modificato dai successivi Decreto Legge n. 103 del 1991, articolo 6, convertito nella Legge n. 166 del 1991, e Decreto Legge n. 384 del 1992, articolo 4, convertito nella Legge n. 438 del 1992), norma che ne impone l'esperimento entro termini determinati (nella specie, di un anno, trattandosi di prestazione previdenziale a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui alla Legge n. 88 del 1989, articolo 24) e posti in stretto collegamento con i termini del procedimento amministrativo (compresa la fase eventualmente contenziosa) che segue alla istanza dell'assicurato; cosi' che l'inizio del relativo decorso e' legislativamente ancorato alla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, ovvero alla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero ancora (per il caso di ricorso amministrativo tardivo o di sua mancata proposizione) alla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 1 marzo 2010, n. 4896



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. FR. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato BOUCHE' FRANCO, rappresentata e difesa dall'avvocato PALMIERI ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 7577/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/02/2006 r.g.n. 2122/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/01/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l'Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di S.M. Capua Vetere rigettava la domanda proposta da Ca.Fr. nei confronti dell'INPS per ottenere l'indennita' di maternita' riconosciuta alle lavoratrici agricole, ritenendo la ricorrente decaduta dall'azione giudiziaria per decorso del termine annuale di cui al Decreto Legge n. 384 del 1992, articolo 4, conv. in Legge n. 438 del 1992.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 4 febbraio 2006, ha respinto l'impugnazione della Ca. , osservando che non era ostativa alla decorrenza del termine di decadenza l'avvenuta comunicazione, da parte dell'INPS, della sospensione di ogni decisione sulla domanda amministrativa della prestazione in attesa della definizione del procedimento amministrativo connesso alla legittimita' della iscrizione della istante negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Contro questa sentenza la Ca. ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, illustrato con successiva memoria ex articolo 378 c.p.c..

L'INPS ha depositato la procura speciale ai propri difensori e ha, poi, partecipato all'udienza di discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell'unico motivo, con denuncia di violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, nel testo di cui al Decreto Legge n. 384 del 1992, articolo 4, conv. in Legge n. 438 del 1992 (articolo 360 c.p.c., n. 3) si assume che la comunicazione, da parte dell'INPS, della sospensione della definizione della domanda amministrativa dell'indennita' di maternita' in attesa della conclusione del procedimento relativo alla legittimita' dell'iscrizione dell'interessata negli elenchi anagrafici dell'agricoltura giustifica la proposizione tardiva dell'azione giudiziaria; in ogni caso il decorso della decadenza sarebbe impedito dalla mancata osservanza, da parte dell'Istituto previdenziale, dell'obbligo di fornire alla richiedente la prestazione, le indicazioni di cui all'articolo 47, comma 5, del (novellato) articolo 47.

2. Il ricorso non e' fondato.

3. La pendenza del procedimento connesso alla contestazione, in sede amministrativa, del provvedimento di cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati (l'iscrizione nei quali concorre ad integrare la complessa fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali riconosciute dalla legge a tale categoria di assicurati: vedi Sez. un. sent. n. 1133 del 2000) non interferisce ne' sul dies a quo ne' sulla decorrenza del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria intesa al riconoscimento del diritto alle prestazioni in questione (vedi Cass. sent. n. 12498 del 2003, n. 14299 del 2004, n. 6231 del 2005).

4. Quest'ultima, infatti, ha una sua propria autonoma disciplina nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47 (come integrato e modificato dai successivi Decreto Legge n. 103 del 1991, articolo 6, convertito nella Legge n. 166 del 1991, e Decreto Legge n. 384 del 1992, articolo 4, convertito nella Legge n. 438 del 1992), norma che ne impone l'esperimento entro termini determinati (nella specie, di un anno, trattandosi di prestazione previdenziale a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui alla Legge n. 88 del 1989, articolo 24) e posti in stretto collegamento con i termini del procedimento amministrativo (compresa la fase eventualmente contenziosa) che segue alla istanza dell'assicurato; cosi' che l'inizio del relativo decorso e' legislativamente ancorato alla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, ovvero alla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero ancora (per il caso di ricorso amministrativo tardivo o di sua mancata proposizione) alla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

5. Come osservato dalla Corte costituzionale (vedi sent. n. 246 del 1992) e dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sez. un. sent. n. 12718 del 2009) l'inutile decorso dei suddetti termini comporta l'estinzione del diritto ai ratei pregressi della prestazione previdenziale richiesta (decadenza cd. sostanziale) e l'inammissibilita' della relativa domanda giudiziale.

6. Ancora, la citata sentenza delle Sezioni unite, nel ribadire che la decadenza sostanziale di cui si discute "e' di ordine pubblico", ha sottolineato come tale natura renda irrilevanti, ai fini del decorso dei relativi termini, i comportamenti assunti dalle parti; in particolare si e' osservato che tra tali comportamenti devono farsi rientrare anche gli atti interlocutori dell'Istituto previdenziale o i suoi provvedimenti capaci di assumere carattere decettivo (lettere dell'Istituto con le quali si richiedano ulteriori documenti ovvero si deduca che si sta provvedendo al pagamento o, piu' in generale, all'esame della pratica amministrativa, ovvero ancora come e' avvenuto nella presente controversia - si soprassieda al pagamento della prestazione adducendo la necessita' di ulteriori accertamenti per stabilire la legittimita' della sua erogazione, etc.); potendo i suddetti atti e comportamenti legittimare, semmai, azioni risarcitorie ove concretizzino condotte lesive dei canoni di correttezza e buona fede (il che, peraltro, nella specie, non e' neppure dedotto dall'odierna ricorrente).

7. Sempre sul presupposto della impossibilita' per le parti di incidere, attraverso propri atti o comportamenti, sul decorso dei tempi del procedimento amministrativo e sulla disciplina legale dei termini decadenziali in una materia, come quella delle assicurazioni sociali, sottratta alla loro disponibilita', si e' escluso, nella richiamata sentenza delle Sezioni unite, che sia ostativa al decorso della decadenza l'omissione delle indicazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47, comma 5, integrando la mancata osservanza del relativo onere da parte dell'INPS una mera irregolarita'.

8. Infine, con riferimento alla questione prospettata per la prima volta nella memoria difensiva depositata ex articolo 378 c.p.c., dalla odierna ricorrente - la quale sostiene che la mancata proposizione del ricorso amministrativo comporterebbe l'applicazione dell'arto, primo comma, ultima proposizione, del convertito Decreto Legge n. 103 del 1991 e, quindi, la decorrenza del termine di decadenza dalla insorgenza del diritto ai singoli ratei della richiesta indennita' di maternita' - deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte (ancora Sez. un. n. 12718 del 2009 e Cass. n. 22110 del 2009) ha ritenuto la previsione di legge in questione superata da quella del convertito Decreto Legge n. 384 del 1992, articolo 4, affermandosi che, allorquando manchi il ricorso amministrativo, per l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza dall'azione giudiziale occorre fare riferimento alla scadenza del termine legislativamente previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo e, dunque, alla scadenza del termine di 300 giorni (risultante dalla somma del termine di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione e di quello di 180 giorni complessivamente assegnato dalla Legge n. 88 del 1989, articolo 46, per l'esperimento e la decisione del previsto gravame amministrativo, per un totale, appunto di 300 giorni).

9. In conclusione, tutte le censure mosse alla sentenza impugnata sono prive di giuridico fondamento, per cui il ricorso dev'essere rigettato.

10. Nonostante la soccombenza la ricorrente non e' condannata al pagamento delle spese di questo giudizio ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 269 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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