La pensione non reversibile per i ciechi civili è erogata solo in caso di stato di bisogno

La pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali), di cui agli artt. 7 e 8 l. n. 66/1962, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale ex art. 38, comma 1, Cost., con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite reddituale previsto per la pensione di inabilità. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, con Sentenza 12 febbraio 2015, n. 2812

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 12 febbraio 2015, n. 2812



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8841/2013 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l‘AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ((OMISSIS));

- intimato -

avverso la sentenza n. 899/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 25/10/2011, depositata il 30/3/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/1/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito per il ricorrente l'Avvocato (OMISSIS) che si riporta agli scritti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello, giudice del lavoro di Roma, decidendo sull'appello proposto dall'I.N.P.S., confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di (OMISSIS) diretta ad ottenere il ripristino della pensione di invalidita' civile per i ciechi che era stata sospesa per il superamento dei limiti di reddito. Riteneva la Corte territoriale (richiamando le pronunce di questa Corte a sez. un. n. 3814/2005 e sez. lav. n. 7308/2009) che la Legge n. 638 del 1983, articolo 8, comma 1 bis, potesse essere applicata anche al caso di specie e che la previsione, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza del requisito reddituale ed in deroga al generale divieto di cumulare la pensione di invalido con il reddito anche elevato, perseguisse la finalita' di favorire il reinserimento sociale non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attivita' lavorativa.

Per la cassazione di tale sentenza l'I.N.P.S. propone ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l'I.N.P.S. denuncia: "Violazione e falsa applicazione della Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 68, del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articoli 6 e 8, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, dell'articolo 12 preleggi (articolo 360 c.p.c., n. 3)". Si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia considerato che il combinato disposto della normativa richiamata cosi' come quella presa in esame dalla decisione di questa Corte a Sezioni unite n. 3814/2005 riguardi la pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non, dunque, la prestazione assistenziale rivendicata.

2. Con il secondo motivo l'I.N.P.S. denuncia: "Violazione e falsa applicazione della Legge 10 febbraio 1962, n. 66, articolo 1, della Legge 27 maggio 1970, n. 382, articoli 1 e 5, del Decreto Legge 2 marzo 1974, n. 30, articoli 5 e 6, convertito nella Legge 16 aprile 1974, n. 114, della Legge 29 febbraio 1980, n. 33, articolo 14 septies, nell'interpretazione autentica della Legge 8/10/1984, n. 660 (articolo 360 c.p.c., n. 3)". Si duole del fatto che la Corte territoriale, riconoscendo il diritto alla pensione di invalidita' civile per i ciechi nonostante il superamento del limite reddituale, abbia violato le disposizioni richiamate specificamente previste per la prestazione assistenziale in questione.

3. Con il terzo motivo l'I.N.P.S. denuncia: "Omessa e insufficiente motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5)". Ripropone le medesime censure sotto il profilo del vizio motivazionale dolendosi dell'omesso apprezzamento della mancanza, nella fattispecie in esame, di un elemento costitutivo della prestazione e cioe' del reddito al di sotto del limite di legge.

4. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione sono fondati.

Questa Corte valuta di conformarsi alla decisione n. 24192/2013 che, in consapevole dissenso con il precedente contrario costituito dalla citata sentenza n. 15646/2012 (che fa riferimento alla prestazione assistenziale di cui alla Legge n. 66 del 1962, ma applica i principi relativi alla prestazione previdenziale di cui allaLegge n. 153 del 1969, ed al Decreto Legge n. 463 del 1993, articolo 8, come si evince anche dal richiamo, contenuto nel principio di diritto, all'assicurato" in luogo dell'"assistito"), ha ritenuto che non sia possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale previsto dalla Legge n. 66 del 1962 (e, dunque, tanto alla pensione per ciechi assoluti quanto a quella per ciechi parziali), il beneficio riconosciuto a favore di chi gode di trattamento previdenziale - si veda anche in senso conforme Cass. n. 8752/2014 -.

Come e' noto, la pensione (non reversibile) per i ciechi (assoluti o parziali) e' stata istituita dalla Legge 10 febbraio 1962, n. 66, "Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili". L'articolo 7, di tale legge cosi' prevede: "Ogni cittadino affetto da cecita' congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno". Il successivo articolo 8, aggiunge: "Tutti coloro che siano colpiti da cecita' assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18 anno di eta'". La misura della prestazione e' stata modificata dalla Legge 27 maggio 1970, n. 382, articolo 1 (quest'ultima regolamenta la materia ancora oggi). Essa e', dunque, concessa ai maggiorenni ciechi assoluti o ai soggetti di ogni eta' ciechi parziali che si trovino in stato di bisogno economico. Tale stato di bisogno e' stato inizialmente indicato con riferimento alla non iscrizione nei ruoli per l'imposta complementare sui redditi (Legge n. 382 del 1970, articolo 5) e, dopo l'abrogazione di tale tipo di imposta, identificato nel possesso di redditi assoggettabili ad IRPEF di un ammontare inferiore ad un certo limite (v. Decreto Legge n. 30 del 1974, articolo 6, conv. in Legge n. 114 del 1974, e Decreto Legge n. 663 del 1979, articolo 14 septies, conv. in Legge 29 febbraio 1980, n. 33) - cfr. Cass. 5 agosto 2000, n. 10335; 21 giugno 1991, n. 6982; 12 aprile 1990, n. 3110; 22 novembre 2001, n. 14811). Il limite di reddito da tenere in considerazione e', dunque, il medesimo stabilito per la pensione di inabilita' di cui alla Legge n. 118 del 1971, articolo 12, essendo unica la disciplina contenuta nel citato Decreto Legge n. 663 del 1979, articolo 14 septies.

Nello specifico, la pensione di invalidita' per i ciechi, gia' a suo tempo concessa, era stata poi revocata, per superamento da parte della beneficiaria dei limiti reddituali.

Orbene, la prestazione di cui e' richiesto il ripristino ha natura di prestazione assistenziale di invalidita' civile, sicuramente integrativa del presunto mancato guadagno derivante dalla condizione di minorita' dovuta alla patologia. Secondo l'assunto della controricorrente la disposizione di cui alla citata Legge n. 66 del 1962, articolo 8, sarebbe stata superata dalla previsione di cui alla Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 68, che stabilisce che "le disposizioni di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, articolo 10, comma 2, il quale, a sua volta, stabilisce che la pensione di invalidita' e' soppressa quando la capacita' di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore a determinati limiti, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attivita' lavorativa. Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge". La disposizione di cui alla Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 68 (come, del resto, quella di cui al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, articolo 10, comma 2) e' dettata per la pensione di invalidita' erogata dall'I.N.P.S. ed a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, presupponente un rapporto contributivo (in particolare il R.D.L. n. 636 del 1939, articolo 9, fa riferimento alla pensione riconosciuta all'invalido a qualsiasi eta' quando siano maturati determinati requisiti contributivi).

La questione e' se tali disposizioni, non espressamente dettate per le prestazioni assistenziali di invalidita' civile, possano essere applicate anche a queste ultime, costituendo un principio generale di irrilevanza dei redditi per i ciechi che beneficiano di pensioni, o non si pongano piuttosto come norme eccezionali.

Sostiene la controricorrente che tale applicabilita' troverebbe fondamento nella sentenza n. 3814/2005 che questa Corte ha emanato a Sezioni Unite. In realta' alla Legge n. 153 del 1969, articolo 68, ha fatto seguito il Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 8, comma 1 bis, conv. in Legge 12 novembre 1983, n. 638, secondo il quale "Resta ferma la disposizione di cui alla Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 68, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato". Tale norma, dunque, stabilisce che il riacquisto della capacita' di guadagno nonche' di un reddito da lavoro da parte del cieco non comporta la perdita della pensione. Secondo una prima interpretazione, fatta propria da Cass. 30 luglio 1999, n. 8310; id. 8 marzo 2001, n. 3359; 19 luglio 2002, n. 10609; 19 maggio 2003, n. 7833 e da ultimo in qualche modo ripresa dalla sopra citata Cass. 2012/15646, la norma avrebbe sancito un principio generale di irrilevanza del reddito del beneficiario anche ai fini del riconoscimento dei trattamenti di assistenza in favore dei ciechi. Altro orientamento, cui questa Corte ritiene di aderire, - Cass. 26 settembre 1988, n. 5252; id. 23 marzo 1998, n. 3027; Cass. Sez. Un. 24 febbraio 2005, n. 3814; Cass. 26 marzo 2009, n. 7308 oltre alla gia' citate Cass. n. 15646/2012 sostiene, invece, la finalita' limitata dell'articolo 68, inteso solamente a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro evitando che al reperimento di un'attivita' lavorativa e di un connesso reddito consegua la perdita della pensione. Secondo l'assunto della controricorrente, proprio la pronuncia delle SS.UU. di questa Corte indurrebbe a considerare applicabile anche alle pensioni di cui alla Legge 10 febbraio 1962, n. 66, articolo 8, il principio della irrilevanza del reddito. Invero, nella predetta decisione a Sezioni unite e' stato precisato: "la previsione, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, e in particolare del requisito reddituale, persegue la finalita' di favorire il loro reinserimento sociale, non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attivita' lavorativa, senza che da tale finalita' possa desumersi, in contrasto con il dato letterale delle richiamate disposizioni, l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidita' dei ciechi, con conseguente estensione a questi ultimi della integrazione al minimo della pensione" - si veda anche Cass. n. 7308 del 26/03/2009-. Va, peraltro, considerato che le pronunce da ultimo citate sono state emanate in una materia diversa da quella per cui e' causa e cioe' nella materia di integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici riservati ai minorati della vista.

Questa Corte ha in tale sede ritenuto che sia possibile la conservazione della pensione da parte di un soggetto cieco anche dopo l'inizio di una attivita' lavorativa, con connessa acquisizione di un reddito anche elevato, poiche' tale trattamento economico risponde alla specifica finalita' di inserire i soggetti non vedenti nelle attivita' produttive. Ha anche sottolineato che detto principio si basa sul disposto di due norme definite "specialissime e di stretta interpretazione": il Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 4631, articolo 8, comma 1 bis (convertito in Legge 12 novembre 1983, n. 638) e la Legge 30 aprile 1996, n. 1532, articolo 68. Per effetto del combinato disposto delle norme suddette, l'acquisizione da parte del cieco di una capacita' lavorativa e del reddito da essa derivante non comporta la perdita della pensione, che, se revocata per questo solo motivo, deve essere ripristinata interamente. E questo perche' la finalita' specifica della provvidenza economica e' intesa a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro, evitando che al reperimento di un'attivita' lavorativa (e del reddito connesso) consegua la perdita della pensione. La deroga in favore dei ciechi al generale divieto di cumulare la pensione di invalidita' con reddito da lavoro si spiega, come e' stato precisato, anche con la necessita' di tutelare "l'affidamento riposto dal cittadino cieco nell'ammontare del beneficio previdenziale su cui egli ha costruito il proprio tenore di vita e coltiva i propri progetti". Tale indirizzo, dunque, espresso con riferimento ad una prestazione pensionistica conseguita nel regime dell'assicurazione obbligatoria I.N.P.S. (l'integrazione al minimo e' istituto proprio del regime generale previdenziale), non e' automaticamente estensibile, proprio in ragione della affermata specialita' del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 4631, articolo 8, comma 1 bis (convertito in Legge 12 novembre 1983, n. 638) e della Legge 30 aprile 1996, articolo 68, norme ritenute di "stretta interpretazione" e non e', percio', invocabile con riguardo alle pensioni per cecita' civile di cui alla ridetta Legge 10 febbraio 1962, n. 66. Sebbene nella citata sentenza resa da questa Corte a Sezioni unite si faccia riferimento alla pensione di invalidita' civile laddove invece la fattispecie esaminata concerneva una pensione di invalidita' erogata dall'I.N.P.S. prima dell'attribuzione allo stesso delle competenze in materia di benefici assistenziali, e quindi una pensione certamente disciplinata dalla Legge n. 153 del 1969, articolo 68, e Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 8, stante l'affermato carattere eccezionale delle disposizioni di cui alla Legge n. 153 del 1969, articolo 68, eDecreto Legge n. 463 del 1983, articolo 8, non e' possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale di cui alla Legge n. 66 del 1962, il beneficio riconosciuto a favore di chi gode, di trattamento previdenziale. Del resto l'attribuita rilevanza del reddito ai fini del riconoscimento della "integrazione al minimo" e cioe' di quella maggiorazione che non trova corrispondenza nei contributi versati ma soccorre a garantire il minimo vitale (gravando sul bilancio dello Stato) e' significativa del fatto che il principio della irrilevanza del reddito non potesse che essere stato riferito (contrariamente alla tesi della parte privata) alla sola pensione maturata nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche a quella di invalidita' civile (assistenziale). Se, infatti, il reddito rileva quando lo Stato partecipa al sostegno della previdenza (nei limiti di una maggiorazione integrativa), a maggior ragione deve ritenersi tale rilevanza quando e' l'intero trattamento ad essere a carico dell'erario.

Da tanto consegue che per la prestazione oggetto di causa, per la quale, si ribadisce, presupposto di legge imprescindibile e' lo stato di bisogno di cui ai sopra citati Legge n. 66 del 1962, articolo 7, e Legge n. 382 del 1970, articolo 5, il requisito reddituale resta rilevante, considerato, peraltro, che la pensione ai ciechi civili e' dovuta, a differenza di quella di invalidita' civile ex Legge n. 118 del 1971, e di quella di invalidita' ex Legge n. 222 del 1984, indipendentemente dalla incidenza dello stato di minorazione sulla capacita' di lavoro, spettando anche oltre il raggiungimento dell'eta' pensionabile (v. Cass. 26 maggio 1999, n. 5138).

Si e', in sostanza, in presenza di differenti misure protettive dell'invalidita' in cui diverse sono le modalita' di finanziamento delle prestazioni: quelle previdenziali - che trovano fondamento nella previsione di cui all'articolo38 Cost., comma 2 - sono alimentate dai contributi gravanti sugli specifici soggetti obbligati ed i datori di lavoro; quelle assistenziali - che fanno capo all'articolo 38 Cost., comma 1 - sono finanziate dallo Stato attraverso il ricorso alla fiscalita' generale. Se pure e' vero che lo Stato partecipa anche al sostegno della previdenza qualora i mezzi raccolti con i versamenti contributivi siano insufficienti (come nel caso della integrazione al minimo), i due territori rimangono concettualmente e giuridicamente ben distinti e questo giustifica trattamenti legislativi differenti in relazione ai quali va esclusa ogni violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Ne' puo' ravvisarsi una violazione dell'articolo 2 Cost., considerato che il legislatore ha previsto, in favore dei ciechi, specifiche prestazioni che prescindono dalla condizione reddituale (cosi' l'indennita' di accompagnamento per cecita' assoluta di cui alla Legge 28 marzo 1968, n. 406, articolo 1, e l'indennita' speciale per ciechi parziali di cui alla Legge 21 novembre 1988, n. 508, articolo 3).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono va ribadito il principio secondo cui la pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali) di cui alla Legge 10 febbraio 1962, n. 66, articoli 7 e 8, e' erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'articolo 38 Cost., comma 1, con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilita' di cui alla Legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 12, di conversione del Decreto Legge del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia la Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 68, dettato per la pensione di invalidita' erogata dall'I.N.P.S., sia il Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, articolo 8, comma 1 bis, convertito con modificazioni in Legge 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l'erogazione della pensione I.N.P.S. in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacita' lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'articolo 38 Cost., comma 2, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica; tale principio e' da ritenersi, per i motivi sopra evidenziati, in linea (e non in contrasto) con quanto affermato da questa Corte nella decisione n. 3814/2005 cosi' da escludere la necessita' di una devoluzione della questione alle Sezioni unite.

6. Da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Essendo pacifica la circostanza dell'avvenuto superamento del requisito reddituale e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell'azionata domanda.

7. La controvertibilita' delle questioni trattate e l'esistenza di precedenti difformi di questa stessa Corte di legittimita' giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'azionata domanda; compensa le spese dell'intero processo.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Previdenziale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3784 UTENTI