La prova del pagamento effettuato da un ente pubblico previdenziale può essere fornita anche per presunzioni.

La prova del pagamento effettuato da un ente pubblico previdenziale puo' essere fornita anche per presunzioni, in quanto al fine di escludere taluni mezzi di prova e' necessaria un'apposita prescrizione di legge, non ravvisabile con riferimento all'ipotesi in esame (Cass. n. 23142/2009). Nella specie la S.C. ha ritenuto priva di censure la sentenza impugnata dall'Ente previdenziale, avendo il giudice di merito ritenuto la presenza di un quadro indiziario sufficiente a provare il pagamento in questione e non essendo tale valutazione adeguatamente censurata per violazione dei principi relativa alla prova per presunzioni.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 14 marzo 2012, n. 4054



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1300-2010 proposto da:

(OMISSIS), n. q. di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1819/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/01/2009 R.G.N. 8425/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2012 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto solo parzialmente la domanda proposta da (OMISSIS), diretta al pagamento di interessi e rivalutazione per il ritardato pagamento di ratei di pensione.

La Corte riteneva che poteva ritenersi provato il parziale pagamento di euro 400,55 a cui aveva dato rilievo il giudice di primo grado. Infatti nella specie era stata fornita prova documentale relativa ai mandati emessi dall'Istituto, con incarico alla banca di emettere di relativi assegni, e all'attestazione della effettiva emissione dei titoli di credito.

L'assicurata ricorre per cassazione.

L'Inps resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli2697 e 1199 c.c.e del principio "iuxta alligata et probata".

Si sostiene che nella specie in effetti mancava la prova del pagamento, non integrando tale prova il solo mandato di pagamento invocato dall'Inps. Si osserva che si puo' ammettere l'esecuzione di un pagamento anche mediante un assegno circolare, ma il pagamento puo' ritenersi eseguito solo mediante la consegna dell'assegno al beneficiario, che deve essere provato. Si sostiene anche che nella specie e' stata prodotta una lettera con cui l'Inps aveva chiesto alla banca notizie sull'esecuzione del bonifico che esso aveva richiesto, ma non anche la risposta della banca.

Il ricorso non merita accoglimento.

Questa Corte ha precisato che la prova del pagamento effettuato da un ente pubblico previdenziale puo' essere fornita anche per presunzioni, in quanto al fine di escludere taluni mezzi di prova e' necessaria un'apposita prescrizione di legge, non ravvisabile con riferimento all'ipotesi in esame (Cass. n. 23142/2009).

Nella specie il giudice di merito ha evidentemente ritenuto la presenza di un quadro indiziario sufficiente a provare il pagamento in questione e tale valutazione non risulta adeguatamente censurata per violazione dei principi relativa alla prova per presunzioni.

Inoltre, in presenza di un esplicito riferimento della sentenza impugnata a talune risultanze documentali, non costituisce adeguata censura nel giudizio di cassazione, del relativo accertamento la deduzione di un vizio di violazione di legge (la violazione del principio di cui all'articolo 115 c.p.c., comma 1), senza che siano formulate censure di vizio di motivazione o sia proposta la revocazione della sentenza per errore di fatto a norma dell'articolo 395 c.p.c., n. 5.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrenti a rimborsare all'Inps le spese del giudizio determinate in euro 20,00, oltre euro ottocento per onorari, oltre accessori di legge.

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