La revoca dell'assegno di invalidità può conseguire anche ad un recupero della capacità lavorativa del soggetto titolare dell'assegno derivante dal miglioramento delle sue condizioni di salute

E' legittima la revoca dell'assegno di invalidità se il laoratore può recuperare la capacità lavorativa con farmaci e dieta. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 9 marzo 2009, n. 5639)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere

Dott. MELIADO' Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 19205/2006 proposto da:

CA. RO., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIBOTY 26, presso lo studio dell'avvocato MIRAGLIA ANNA CATERINA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, SERGIO PREDEN, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 460/2005 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 12/07/2005 R.G.N. 795/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Lagonegro, in data 7.12.2000, Ca. Ro., premesso di essere titolare dal (OMESSO) di assegno ordinario di invalidita', esponeva che a seguito di visita di revisione il detto beneficio le era stato revocato a decorrere dall'(OMESSO). Posto cio' deduceva di essere affetta da patologie che riducevano la sua capacita' di lavoro a meno di un terzo ai sensi della Legge n. 222 del 1984 rilevando l'erroneita' del ritenuto miglioramento delle sue condizioni di salute. Chiedeva quindi il ripristino della prestazione in parola.

Disposta ed espletata consulenza medico legale il Tribunale adito, con sentenza in data 17.12.2002, rigettava la domanda per difetto di prova del requisito sanitario.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Ca. deducendo la erroneita' ed incompletezza della relazione di consulenza medico legale sulla quale il decidente aveva fondato il proprio giudizio circa la valutazione della residua capacita' di lavoro, e muovendo specifiche contestazioni, anche mediante consulenza di parte, alla relazione suddetta. Chiedeva quindi l'accoglimento dell'appello ed il ripristino dell'assegno ordinario di invalidita' dalla data della revoca; con vittoria di spese e compensi.

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 9.6.2005, disposta ed espletata nuova consulenza medico legale, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale rilevava che dagli esiti della suddetta indagine peritale era emerso che le patologie riscontrate nella ricorrente, bracciante agricola di 52 anni, non riducevano complessivamente le capacita' lavorative della stessa in occupazioni confacenti alle sue attitudini in misura superiore alle previsioni di legge.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Ca. con due motivi di impugnazione.

L'INPS si e' costituito in giudizio con la sola procura al difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della Legge n. 222 del 1984, articolo 1 anche in combinato disposto con la Legge 2 aprile 1968, n. 482, articolo 20, comma 3, in merito alla valutazione della possibilita' per la lavoratrice di essere adibita a mansioni diverse ed alla capacita' di guadagno.

In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale, dopo aver correttamente richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la mancata conferma dell'assegno ordinario di invalidita' puo' conseguire anche ad un recupero della capacita' lavorativa del soggetto, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento al lavoro che consenta al medesimo di svolgere, con continuita' e senza danno, una attivita' lavorativa confacente alle sue attitudini, aveva omesso in concreto di effettuare un accertamento specifico in ordine alla compatibilita' dello stato di salute dell'interessata con il lavoro di bracciante agricola svolto, mentre avrebbe dovuto specificamente stabilire se tale attivita' lavorativa - notoriamente usurante come massima d'esperienza insegna - risultava dannosa per la salute della ricorrente, alla luce delle patologie riscontrate, e se la detta attivita', valutata alla stregua di fattori quali l'eta', il grado di istruzione e le esperienze maturate, poteva essere sostituita con altre meno usuranti.

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta insufficiente motivazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, circa un punto decisivo della controversia.

In particolare rileva la difesa il carattere apodittico delle valutazioni operate dal CTU nominato, fatte proprie dalla Corte d'appello, che non aveva tenuto in alcun conto i rilievi sollevati dal consulente tecnico di parte con i quali era stata evidenziata la mancata coordinazione delle patologie riscontrate dal CTU nei loro effetti interattivi, e la mancata correlazione delle stesse con l'attivita' svolta dall'interessata e con la possibilita' di collocamento su mercato del lavoro; e rileva altresi' la mancata valutazione della circostanza che il tipo di lavoro, le condizioni attitudinali della ricorrente, le condizioni occupazionali della zona, rendevano del tutto improbabile che la ricorrente potesse trovare una occupazione confacente al suo stato di salute.

Chiede quindi la cassazione dell'impugnata sentenza, con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

Il ricorso non e' fondato.

Ed invero, in ordine al primo motivo di gravame, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la Corte territoriale ha correttamente rilevato la compatibilita' dello stato di salute dell'interessata con il lavoro di bracciante agricola svolto, evidenziando che l'assicurata, bracciante agricola di cinquantacinque anni, si presentava in discrete condizioni generali e risultava portatrice di un quadro patologico emendabile farmacologicamente e con il rispetto di un sano regime alimentare, riportandosi in tal modo alle conclusioni del CTU nominato nel giudizio di appello il quale aveva rilevato che la Ca. era "affetta da un interessamento patologico di apparati, quali quello osteoarticolare, endocrino, circolatorio e digerente, tale che non riduce complessivamente le capacita' lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini della ricorrente, ai sensi della Legge n. 222 del 1984".

E la Corte territoriale ha altresi' evidenziato che l'accertamento operato dal CTU nominato induceva ad escludere ogni serio e sensibile aggravamento rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il consulente nominato nel precedente grado del giudizio, ed ha quindi ritenuto, coerentemente alle valutazioni p effettuate da entrambi gli ausiliari nominati nei due gradi del giudizio, tenuto conto delle attitudini confacenti all'assicurata, l'insussistenza di alcuna incidenza invalidante sia della patologia artrosica che di quella ipertensiva come di quella nervosa, confermando che le suddette patologie non raggiungevano, alla data della revisione effettuata, la soglia invalidante della riduzione superiore a due terzi della capacita' di lavoro, e non comportavano alcuna invalidita' legalmente rilevante.

Pertanto, non ravvisandosi alcuna violazione di legge, il ricorso sul punto non puo' trovare accoglimento.

Del pari infondato e' il secondo motivo di gravame.

Rileva innanzi tutto il Collegio che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione puo' configurarsi solo quando si riscontri nel ragionamento del giudice di merito il mancato o insufficiente esame di un elemento di fatto, controverso e rilevante in funzione della decisione della causa. Per contro il vizio in parola non puo' consistere nella difformita' dell'apprezzamento dei fatti e delle prove, dato dal giudice di merito rispetto a quello sollecitato dalla parte, spettando solo al detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e controllarne la concludenza.

Orbene, nel caso di specie emerge dal contenuto dell'impugnata sentenza che la Corte territoriale ha proceduto ad una completa ed esaustiva valutazione delle patologie addotte dalla ricorrente, con motivazione assolutamente precisa che si sottrae pertanto ai rilievi ed alle censure mosse con il proposto gravame. E parimenti deve escludersi il carattere apodittico delle valutazioni operate dal CTU, poste dal decidente a fondamento del proprio provvedimento, ove si osservi che il detto CTU ha evidenziato, per quel che riguarda le patologie osteoarticolari, che l'impegno funzionale riscontrato era risultato cinicamente di grado medio a carico del rachide, e di grado lieve a carico delle ginocchia; che l'ipertensione arteriosa, in assenza di compromissione d'organo, risultava al primo stadio secondo la classificazione OMS; che la patologia varicosa concerneva le vene superficiali delle gambe, con un modesto edema perimalleolare e senza turbe trofiche della cute, per cui comportava nel complesso una modica riduzione delle capacita' lavorative; ed ha concluso che le patologie suddette, complessivamente valutate, e tenuto conto altresi' dell'obesita' che aggravava le alterazioni artrosiche della colonna e delle ginocchia, non comportavano, pur tenuto conto delle note difensive prodotte, una limitazione della capacita' di lavoro della ricorrente, in considerazione dell'attivita' di bracciante agricola alla stessa confacente.

Ne' appare conducente il rilievo della ricorrente secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che le condizioni attitudinali della ricorrente e le condizioni occupazionali della zona rendevano del tutto improbabile che la Ca. potesse trovare una occupazione confacente al suo stato, ove si osservi che i giudici di merito hanno in realta' evidenziato, nel rilevare che la ricorrente svolgeva l'attivita' di bracciante agricola, che tale attivita', e quindi la capacita' lavorativa della stessa, non appariva impedita neanche da fattori di natura socio - economica.

E pertanto neanche sotto questo profilo il proposto gravame puo' trovare accoglimento.

Il ricorso va di conseguenza rigettato.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda, le spese relative al presente giudizio di cassazione, non avendo l'Istituto intimato svolto alcuna attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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