La sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con efficacia ex tunc

Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica del rapporto, piuttosto che la prestazione di fatto resa impossibile dall'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, deve escludersi il diritto del lavoratore alla pensione di vecchiaia in ragione della incompatibilità di questa con il rapporto di lavoro. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro Civile, con sentenza del 27 ottobre 2009, n. 2264. La Corte ha, altresì, precisato che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con efficacia ex tunc e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 ottobre 2009, n. 22643



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28649/2008 proposto da:

PO. GI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIER LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 319/2008 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/06/2008 R.G.N. 281/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2009 dal Consigliere Dott. DI NUBILA VINCENZO;

udito l'Avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

1. PO. Gi. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti dell'INPS, il quale le aveva chiesto la restituzione del trattamento pensionistico di vecchiaia erogatole dal 1.11.1998 al 31.8.2002. La pretesa restitutoria dell'Istituto predetto traeva origine dal fatto che la Po. era stata licenziata dalla Ca. di. Ri. di. Fe. , ma aveva successivamente ottenuto, con sentenza in data 14.6.2002, la declaratoria di illegittimita' del licenziamento ed il ripristino del rapporto di lavoro. La Legge n. 503 del 1992, articolo 1, comma 7, subordinava la corresponsione della pensione alla cessazione del rapporto di lavoro e tale requisito, ad avviso dell'Istituto, non sussisteva. Sospeso il processo esecutivo, la causa veniva decisa con il rigetto dell'opposizione. Proponeva appello Po. Gi. e la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

- non rileva la natura risarcitoria - e non retributiva - delle somme che l'opponente andava a riscuotere dalla Cassa di Risparmio, posto che la causa va decisa sulla base della permanenza del rapporto di lavoro;

- non rileva del pari la doglianza circa la mancata sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, posto che la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la reintegrazione nel posto di lavoro;

- non e' accoglibile la domanda di chiamata in garanzia della Cassa di Risparmio, come pure l'eccezione di inammissibilita' del decreto ingiuntivo per carenza della prova scritta;

- le somme ripetibili sono quelle al lordo delle ritenute fiscali;

- e' inaccoglibile la domanda di restituzione delle somme trattenute dall'INPS sulla pensione in godimento.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione Po. Gi. , deducendo unico, articolato motivo. Resiste con controricorso l'INPS.

La ricorrente ha presentato memoria integrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, della Legge 503 del 1992, articolo 1, comma 7 e della Legge n. 300 del 1970, articolo 18. Dato atto che il diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente sottolinea la "fictio iuris" per la quale la retroattivita' dell'annullamento del licenziamento non pregiudica l'acquisto, una volta per sempre, della pensione di vecchiaia. Invero nessuna incompatibilita' giuridica sussiste tra diritto alla pensione di vecchiaia e titolarita' di un rapporto di lavoro, ponendosi caso mai una questione di limiti alla cumulabilita' delle prestazioni e quindi di trattenute. Come confermato dalla circolare INPS n. 97.1995, nulla osta a che il pensionato si rioccupi, fatta eccezione per la rioccupazione immediata presso lo stesso datore di lavoro; ma la cessazione del rapporto di lavoro e' un "requisito iniziale" del pensionamento di vecchiaia, che deve esistere al momento della domanda. Si pensi al caso di lavoratore licenziato, il quale abbia impugnato il licenziamento: non si dubita in giurisprudenza della validita' di un secondo recesso, intimato per causa diversa. Lo stesso e' a dirsi del lavoratore il quale, nelle more del processo di impugnazione di licenziamento, si rioccupi presso una ditta concorrente: non per cio' egli viola il dovere di fedelta'. La legge deve essere interpretata nel senso che ai fini della pensione di vecchiaia vale il dato storico della cessazione del rapporto di lavoro, non la regola della retroattivita' "inter partes" dell'annullamento. Cosi' nel caso di partecipazione del lavoratore a percorsi di riqualificazione e ricollocamento, partecipazione che non diviene abusiva per cio' solo che il lavoratore vinca la causa di contestazione del licenziamento. Il principio dell'irrilevanza del negozio annullato nei confronti dei terzi implica che l'eventuale fruizione dei benefici di mobilita' non diviene illegittima ne' comporta obblighi restitutori ove il lavoratore vinca la causa. Diversamente opinando, la norma sarebbe incostituzionale per irrazionalita' e disparita' di trattamento. La pensione percepita, sulla base della costante giurisprudenza, non e' computabile nell'"aliunde perceptum" in caso di reintegrazione nel posto di lavoro. Soggiunge la Po. nelle note difensive, tra l'altro, che l'atto di licenziamento, poi annullato, rimane efficace "medio tempore" e fa salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. E' rilevante unicamente la situazione di fatto esistente al momento della domanda di pensione, ne' si puo' esigere che il lavoratore scelga se chiedere la pensione o la reintegra.

4. Il ricorso e' infondato. Pur dando atto delle perspicue considerazioni svolte dalla difesa della Po. , ritiene il Collegio che due siano le possibili opzioni interpretative in ordine alla cit. Legge n. 503 del 1992, articolo 1, comma 7: o si ritiene che la legge abbia inteso fare riferimento alla cessazione "de facto" del rapporto di lavoro, ed allora la pretesa della ricorrente e' fondata; oppure si ritiene che ai fini della pensione di vecchiaia il rapporto di lavoro debba essere cessato non solo di fatto, ma anche "de iure", ed in tal caso la pretesa dell'INPS e' fondata, perche' la cessazione del rapporto di lavoro deve sussistere non solo inizialmente, ma deve permanere nel tempo. Si ritiene preferibile la seconda opzione, sulla base dei principi invalsi nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha costantemente affermato che, a seguito dell'annullamento del licenziamento, la reintegrazione implica il ripristino del rapporto di lavoro il quale in realta' non e' mai cessato, ma al piu' e' entrato in una fase di "quiescenza". Si tratta di una giurisprudenza la quale, in qualche misura anche oltre la lettera della Legge n. 300 del 1970, articolo 18, valorizza in favore del lavoratore il principio della retroattivita' dell'annullamento del licenziamento e della ricostituzione del rapporto "ex tunc".

5. Si veda, "ex multis" Cass. 22.10.2008 n. 25573: "Il licenziamento illegittimo, intimato a lavoratori per i quali e' applicabile la tutela reale, determina un'interruzione di fatto del rapporto di lavoro, il quale risulta quiescente; pertanto la continuita' e la permanenza del rapporto lavorativo legittimano l'irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, ma solo se questo e' basato su di una nuova e diversa ragione giustificatrice". Tale decisione conferma il principio secondo cui nel regine di stabilita' reale, nel periodo successivo al licenziamento illegittimo e anteriore alla pronuncia giudiziale, il rapporto di lavoro e' quiescente ma non estinto: cio' conformemente ad un filone giurisprudenziale rappresentato, tra le altre, dalla sentenze della Corte di Cassazione 6.3.2008 n. 6055 e 5.7.2007 (SU) n. 15143. Rimane superato l'orientamento secondo il quale il rapporto di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo, e' efficace fino alla sentenza di annullamento (Cass. 9.3.2006 n. 5125, 18.5.2005 n. 10394).

6. Manifestamente infondata devesi ritenere la prospettata questione di illegittimita' costituzionale della norma in questione per violazione degli articoli 38 e 24 Cost..

La norma infatti non limita in alcun modo il ricorso alla tutela giurisdizionale e non priva il lavoratore delle fonti di sussistenza, limitandosi a sancire il divieto di percepire una pensione quando sia accertato il diritto alla retribuzione ("rectius" un risarcimento del danno commisurato alla retribuzione).

7. In senso conforme alla soluzione qui adottata, con riferimento sia pure ad un caso di pensione di anzianita', vedi Cass. 25.1.2008 n. 1670, la quale ha ritenuto che la sentenza di annullamento di un licenziamento illegittimo ricostituisce il rapporto di lavoro con efficacia "ex tunc", donde la continuita' giuridica del rapporto, anche senza la prestazione di fatto. Ne consegue che va escluso il diritto del lavoratore alla pensione di anzianita'.

8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese non sono ripetibili.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimita'.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28649/2008 proposto da:

PO. GI. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato PANICI PIER LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 319/2008 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 11/06/2008 R.G.N. 281/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2009 dal Consigliere Dott. DI NUBILA VINCENZO;

udito l'Avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. PO. Gi. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti dell'INPS, il quale le aveva chiesto la restituzione del trattamento pensionistico di vecchiaia erogatole dal 1.11.1998 al 31.8.2002. La pretesa restitutoria dell'Istituto predetto traeva origine dal fatto che la Po. era stata licenziata dalla Ca. di. Ri. di. Fe. , ma aveva successivamente ottenuto, con sentenza in data 14.6.2002, la declaratoria di illegittimita' del licenziamento ed il ripristino del rapporto di lavoro. La Legge n. 503 del 1992, articolo 1, comma 7, subordinava la corresponsione della pensione alla cessazione del rapporto di lavoro e tale requisito, ad avviso dell'Istituto, non sussisteva. Sospeso il processo esecutivo, la causa veniva decisa con il rigetto dell'opposizione. Proponeva appello Po. Gi. e la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

- non rileva la natura risarcitoria - e non retributiva - delle somme che l'opponente andava a riscuotere dalla Cassa di Risparmio, posto che la causa va decisa sulla base della permanenza del rapporto di lavoro;

- non rileva del pari la doglianza circa la mancata sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, posto che la Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la reintegrazione nel posto di lavoro;

- non e' accoglibile la domanda di chiamata in garanzia della Cassa di Risparmio, come pure l'eccezione di inammissibilita' del decreto ingiuntivo per carenza della prova scritta;

- le somme ripetibili sono quelle al lordo delle ritenute fiscali;

- e' inaccoglibile la domanda di restituzione delle somme trattenute dall'INPS sulla pensione in godimento.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione Po. Gi. , deducendo unico, articolato motivo. Resiste con controricorso l'INPS.

La ricorrente ha presentato memoria integrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l'unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, della Legge 503 del 1992, articolo 1, comma 7 e della Legge n. 300 del 1970, articolo 18. Dato atto che il diritto alla pensione di vecchiaia e' subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente sottolinea la "fictio iuris" per la quale la retroattivita' dell'annullamento del licenziamento non pregiudica l'acquisto, una volta per sempre, della pensione di vecchiaia. Invero nessuna incompatibilita' giuridica sussiste tra diritto alla pensione di vecchiaia e titolarita' di un rapporto di lavoro, ponendosi caso mai una questione di limiti alla cumulabilita' delle prestazioni e quindi di trattenute. Come confermato dalla circolare INPS n. 97.1995, nulla osta a che il pensionato si rioccupi, fatta eccezione per la rioccupazione immediata presso lo stesso datore di lavoro; ma la cessazione del rapporto di lavoro e' un "requisito iniziale" del pensionamento di vecchiaia, che deve esistere al momento della domanda. Si pensi al caso di lavoratore licenziato, il quale abbia impugnato il licenziamento: non si dubita in giurisprudenza della validita' di un secondo recesso, intimato per causa diversa. Lo stesso e' a dirsi del lavoratore il quale, nelle more del processo di impugnazione di licenziamento, si rioccupi presso una ditta concorrente: non per cio' egli viola il dovere di fedelta'. La legge deve essere interpretata nel senso che ai fini della pensione di vecchiaia vale il dato storico della cessazione del rapporto di lavoro, non la regola della retroattivita' "inter partes" dell'annullamento. Cosi' nel caso di partecipazione del lavoratore a percorsi di riqualificazione e ricollocamento, partecipazione che non diviene abusiva per cio' solo che il lavoratore vinca la causa di contestazione del licenziamento. Il principio dell'irrilevanza del negozio annullato nei confronti dei terzi implica che l'eventuale fruizione dei benefici di mobilita' non diviene illegittima ne' comporta obblighi restitutori ove il lavoratore vinca la causa. Diversamente opinando, la norma sarebbe incostituzionale per irrazionalita' e disparita' di trattamento. La pensione percepita, sulla base della costante giurisprudenza, non e' computabile nell'"aliunde perceptum" in caso di reintegrazione nel posto di lavoro. Soggiunge la Po. nelle note difensive, tra l'altro, che l'atto di licenziamento, poi annullato, rimane efficace "medio tempore" e fa salvi i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. E' rilevante unicamente la situazione di fatto esistente al momento della domanda di pensione, ne' si puo' esigere che il lavoratore scelga se chiedere la pensione o la reintegra.

4. Il ricorso e' infondato. Pur dando atto delle perspicue considerazioni svolte dalla difesa della Po. , ritiene il Collegio che due siano le possibili opzioni interpretative in ordine alla cit. Legge n. 503 del 1992, articolo 1, comma 7: o si ritiene che la legge abbia inteso fare riferimento alla cessazione "de facto" del rapporto di lavoro, ed allora la pretesa della ricorrente e' fondata; oppure si ritiene che ai fini della pensione di vecchiaia il rapporto di lavoro debba essere cessato non solo di fatto, ma anche "de iure", ed in tal caso la pretesa dell'INPS e' fondata, perche' la cessazione del rapporto di lavoro deve sussistere non solo inizialmente, ma deve permanere nel tempo. Si ritiene preferibile la seconda opzione, sulla base dei principi invalsi nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha costantemente affermato che, a seguito dell'annullamento del licenziamento, la reintegrazione implica il ripristino del rapporto di lavoro il quale in realta' non e' mai cessato, ma al piu' e' entrato in una fase di "quiescenza". Si tratta di una giurisprudenza la quale, in qualche misura anche oltre la lettera della Legge n. 300 del 1970, articolo 18, valorizza in favore del lavoratore il principio della retroattivita' dell'annullamento del licenziamento e della ricostituzione del rapporto "ex tunc".

5. Si veda, "ex multis" Cass. 22.10.2008 n. 25573: "Il licenziamento illegittimo, intimato a lavoratori per i quali e' applicabile la tutela reale, determina un'interruzione di fatto del rapporto di lavoro, il quale risulta quiescente; pertanto la continuita' e la permanenza del rapporto lavorativo legittimano l'irrogazione di un secondo licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, ma solo se questo e' basato su di una nuova e diversa ragione giustificatrice". Tale decisione conferma il principio secondo cui nel regine di stabilita' reale, nel periodo successivo al licenziamento illegittimo e anteriore alla pronuncia giudiziale, il rapporto di lavoro e' quiescente ma non estinto: cio' conformemente ad un filone giurisprudenziale rappresentato, tra le altre, dalla sentenze della Corte di Cassazione 6.3.2008 n. 6055 e 5.7.2007 (SU) n. 15143. Rimane superato l'orientamento secondo il quale il rapporto di lavoro, in caso di licenziamento illegittimo, e' efficace fino alla sentenza di annullamento (Cass. 9.3.2006 n. 5125, 18.5.2005 n. 10394).

6. Manifestamente infondata devesi ritenere la prospettata questione di illegittimita' costituzionale della norma in questione per violazione degli articoli 38 e 24 Cost..

La norma infatti non limita in alcun modo il ricorso alla tutela giurisdizionale e non priva il lavoratore delle fonti di sussistenza, limitandosi a sancire il divieto di percepire una pensione quando sia accertato il diritto alla retribuzione ("rectius" un risarcimento del danno commisurato alla retribuzione).

7. In senso conforme alla soluzione qui adottata, con riferimento sia pure ad un caso di pensione di anzianita', vedi Cass. 25.1.2008 n. 1670, la quale ha ritenuto che la sentenza di annullamento di un licenziamento illegittimo ricostituisce il rapporto di lavoro con efficacia "ex tunc", donde la continuita' giuridica del rapporto, anche senza la prestazione di fatto. Ne consegue che va escluso il diritto del lavoratore alla pensione di anzianita'.

8. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese non sono ripetibili.

P.Q.M.

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