Le controversie in materia di integrazione salariale rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo in caso di revoca del provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni

In materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo - con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo - qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall'Amministrazione nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato (...), non puo' venire in questione l'istituto della disapplicazione, poiche' cio' che, sostanzialmente, diviene oggetto di discussione e' l'esercizio del potere di autotutela e oggetto dell'azione del privato e' non gia' la tutela di una sua posizione di diritto soggettivo tuttora perdurante ma la rimozione dell'atto amministrativo (di annullamento o di revoca), di modo che sia reintegrata, a tutti gli effetti, la posizione di diritto soggettivo (venuta meno) della quale era precedentemente titolare. In tale contesto, pertanto, il giudice ordinario non puo' dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ma solo decidere sulla base della situazione attuale di fatto e di diritto (sopravvenuto annullamento o revoca del decreto di concessione della C.I.G. e. dunque, insussistenza in capo al privato delle posizioni di diritto soggettivo delle quali chiede la tutela sulla base del provvedimento autorizzativo)

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 16 novembre 2009, n. 24194



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23538/2006 proposto da:

CA. AN. , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FICHERA DOMENICO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PI. S.C.A.R.L. IN LIQUTDAZIONE, I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI ENNA;

- intimati -

sul ricorso 23881/2006 proposto da:

PI. S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI GUIDO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CA. AN. , I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- intimati -

sul ricorso 23959/2006 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, gi usta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CA. AN. , PI. S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 227/2005 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 08/07/2005 r.g.n. 339/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de 28/10/2009 dal Consigliere Dott. STUFANO MONACI;

udito l'Avvocato GUIDO ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per: ricorso principale inammissibilita' e in subordine rigetto; incidentale: assorbimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La controversia trae origine dalla richiesta proposta dall'attuale ricorrente nei confronti della datrice di lavoro societa' Pi. scarl e dell'Inps, in solido tra loro, di erogazione della CIG per un periodo di sospensione del lavoro.

Il lavoratore aveva proposto la domanda dinanzi al tribunale ordinario dopo aver preso atto del fatto che una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania aveva riconosciuto il diritto della Pi. alla proroga della CIG.

Il Tribunale di Enna, adito in primo grado, dichiarava pero' l'improponibilita' della domanda.

In sede di impugnazione la Corte d'Appello di Catania rigettava l'appello del lavoratore.

2. La sentenza adottava una motivazione diversa da quella del giudice di primo grado.

Rilevava preliminarmente che la domanda di pagamento delle somme dovute a titolo di CIG era stato chiesto soltanto nei confronti dell'Inps.

Riteneva anche che il provvedimento di concessione della cassa integrazione, di competenza dell'Inps per quella ordinaria, aveva natura costitutiva e che, di conseguenza, solo a seguito di esso sorgevano le posizioni soggettive, consistenti nel diritto del lavoratore alla prestazione dell'integrazione salariale e nel diritto de datore di lavoro di ottenere dall'Istituto assicuratore il rimborso delle somme anticipate ai dipendenti.

Nel marzo 2000 l'Inps aveva annullato i provvedimento di ammissione della Pi. alla CIG, ragion per cui - secondo la Corte d'Appello - non sussisteva piu' titolo per l'erogazione.

Ne' la definitivita' di questa decisione era stata messa in discussione da nessuna delle parti.

Anche la sentenza del giudice amministrativo era rimasta priva di effetti pratici, essendo stato rimosso successivamente il presupposto logico di essa, costituito dal provvedimento di ammissione alla CIG che aveva efficacia costitutiva del rapporto previdenziale.

3. Avverso la sentenza d'appello, l'attuale ricorrente signor Ca. An. ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.

L'intimato Inps ha resistito con controricorso, proponendo contestualmente ricorso incidentale condizionato, con tre motivi di impugnazione.

Anche l'altra intimata, societa' Pi. scarl in liquidazione, ha, a sua volta, resistito con proprio controricorso, ed ha proposto anch'essa contestualmente ricorso incidentale condizionato, con due motivi di impugnazione.

Infine, la societa' Pi. ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell'unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 420, 428, 429, 442, 443 e 444 c.p.c..

Le eccezioni e deduzioni avversarie sarebbero tutte infondate.

Sottolinea che il Tribunale Amministrativo di Catania aveva annullato l'atto con cui gli era stata rifiutata la CIG; ne derivava il suo diritto all'erogazione salariale, che l'Inps non provvedeva ad erogare. Critica la sentenza di primo grado per avere ritenuto improcedibile la domanda.

Lamenta che il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi, avrebbero erroneamente valutato la natura della domanda. Il ricorrente sottolinea ancora che la causa proposta, di erogazione della CIG, rientrava nell'ambito delle cause di lavoro e non di quelle previdenziali, con conseguente applicazione di differenti regole di determinazione della competenza territoriale.

Ricorda, infine, che, allo stato (cioe' all'epoca della proposizione del ricorso), era in attesa di una pronunzia sulla nuova contestazione dell'Inps al suo diritto alla CIG; invece la Corte d'Appello di Caltanisetta aveva erroneamente ritenuto che il diniego della CIG successivamente emanato dall'Inps avesse carattere definivo, senza tener conto del fatto che la sentenza che dichiarava il difetto di giurisdizione era stata oggetto di ricorso per cassazione, che ancora non aveva avuto esito.

2. Nel ricorso incidentale condizionato la societa' Pi. scarl lamenta che non siano state esaminate le altre eccezioni che aveva proposte.

Deduce, infatti, nel primo motivo la nullita' del ricorso in appello, perche' non conteneva specifici motivi d'impugnazione, e, nel secondo motivo, l'avvenuta prescrizione di ogni eventuale credito, per avvenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale. Infatti il primo atto interruttivo della prescrizione era costituito dal ricorso introduttivo notificato il 14 dicembre 1999, quando ormai era gia' trascorso il termine di prescrizione dalla maturazione dei crediti pretesi dall'appellante, relativi al periodo settembre 1993 / maggio 1994.

Infine, nel terzo motivo la societa' deduce l'infondatezza di ogni eventuale credito.

Infatti non poteva essere considerata responsabile per la mancata percezione degli emolumenti perche' si era trovata, senza sua colpa, nell'impossibilita' di ricevere la prestazione lavorativa, e, d'altra parte, quel pagamento era stato richiesto a titolo di CIG e non di retribuzione.

3. Nel primo motivo del proprio ricorso incidentale l'Istituto assicuratore deduce la violazione delle regole sulla giurisdizione e l'omessa pronunzia su di un punto decisivo della controversia. Doveva essere affermata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, questione che - afferma la ricorrente incidentale - poteva essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio ed era rilevabile d'ufficio, e su di essa non era stata adottata nessuna decisione, neppure implicitamente. La pretesa fatta valere in giudizio aveva ad oggetto un interesse legittimo all'intervento di integrazione salariale e non un diritto ad essa.

Argomenta, a questo proposito, che il datore di lavoro non era tenuto ad anticipare ai dipendenti l'integrazione salariale, quando, pur avendola richiesta, non era stata ancora concessa, oppure se era stata autorizzata con un provvedimento della commissione provinciale privo del carattere della definitivita', perche' impugnato dall'Inps, e poi posto nel nulla con successivo provvedimento di revoca da parte della commissione centrale.

4 Nel secondo motivo della stessa impugnazione incidentale l'Inps denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 148 disp. att. c.p.c., e l'omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Rileva, in proposito, che il trattamento di integrazione salariale costituiva una prestazione previdenziale.

La preventiva presentazione della domanda amministrativa di questa prestazione previdenziale costituiva un presupposto necessario dell'azione giudiziale, che in difetto risultava improponibile.

Ne caso di specie, pero', la domanda amministrativa era stata presentata soltanto dal datore di lavoro, ma non dal lavoratore, e, di conseguenza, la domanda giudiziale proposta da quest'ultimo doveva ritenersi inammissibile.

5. Il ricorso principale non e' fondato e non puo' trovare accoglimento per la ragione, assorbente rispetto ad ogni altra, che si basa soltanto sull'annullamento, da parte del Tribunale Amministrativo di Catania, dell'atto con cui era stata rifiutata la CIG, senza tenere conto del fatto che successivamente l'Inps aveva annullato il diritto di ammissione della societa' Pi. alla CIG, rilevando - come si legge, a pag.6 della motivazione, nella sentenza impugnata - "che la causa che determinava la sospensione era attinente ai rapporti tra committente e ditta e mancava il requisito della temporaneita' della sospensione. " Le argomentazioni del ricorrente, pero', non esaminano questo fatto nuovo, che e' intervenuto in un momento successivo rispetto alla sentenza del TAR, ne' sono idonee a scalfirne la rilevanza. Come esattamente sottolineato dalla Corte d'Appello, la sentenza del TAR ancorche' favorevole ai lavoratori, risulta inutiliter data, perche' in una fase successiva era venuto meno il provvedimento di concessione della CIG, e quest'ultimo aveva efficacia costitutiva del rapporto previdenziale.

Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, "in materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo - con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo - qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall'Amministrazione nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato (...), non puo' venire in questione l'istituto della disapplicazione, poiche' cio' che, sostanzialmente, diviene oggetto di discussione e' l'esercizio del potere di autotutela e oggetto dell'azione del privato e' non gia' la tutela di una sua posizione di diritto soggettivo tuttora perdurante ma la rimozione dell'atto amministrativo (di annullamento o di revoca), di modo che sia reintegrata, a tutti gli effetti, la posizione di diritto soggettivo (venuta meno) della quale era precedentemente titolare. In tale contesto, pertanto, il giudice ordinario non puo' dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ma solo decidere sulla base della situazione attuale di fatto e di diritto (sopravvenuto annullamento o revoca del decreto di concessione della C.I.G. e. dunque, insussistenza in capo al privato delle posizioni di diritto soggettivo delle quali chiede la tutela sulla base del provvedimento autorizzativo)" (Cass. civ., 27 gennaio 2006, n. 8376; nello stesso senso, tra le altre, S.U. 5 febbraio 1999, n.30; SU. 23 novembre 1999, n.823; S.U. 19 marzo 1997, n. 2432; 24 gennaio 2003, n. 1100).

Nel caso di specie, percio', a seguito della revoca da parte dell'Inps, non sussisteva piu' una posizione di diritto soggettivo che potesse essere tutelata dinanzi al giudice ordinario; il lavoratore avrebbe dovuto, in ipotesi, impugnare preventivamente il provvedimento di revoca dinanzi al giudice amministrativo, e soltanto successivamente, in caso di esito favorevole, richiedere l'erogazione del trattamento di cassa integrazione.

6. I due ricorsi incidentali proposti rispettivamente dall'Inps e dalla societa' Pi. scarl in liquidazione Rimangono assorbiti. Concludendo dunque il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quelli incidentali debbono essere dichiarati assorbiti.

7. Tenuto conto del fatto che le prestazioni della Cassa Integrazione Guadagni rientrano tra quelle di carattere previdenziale (come risulta dal testo della Legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 24, che le inserite espressamente tra quelle gestite dalla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", espressamente costituita presso l'Inps), e, d'altra parte, il ricorso introduttivo e' stato proposto nel luglio 2003, prima dell'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 152 disp. att c.p.c., come modificato dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, convenuto in Legge 24 novembre 2003, n. 326, la norma si applica nella precedente formulazione e percio' il ricorrente non puo' essere assoggettato a spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbiti quelli incidentali.

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