Lo svolgimento di attivita' lavorativa preclude il diritto al beneficio, quale che sia la misura del reddito ricavato

Recita la Legge n. 247 del 2007, articolo 1, comma 35, in vigore dal primo gennaio 2008, che "La Legge n. 118 del 1971, articolo 13, e' sostituito dal seguente articolo 13 (Assegno mensile). 1. Agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12". Quindi sia secondo il vecchio testo dell'articolo 13, sia secondo il nuovo lo svolgimento di attivita' lavorativa preclude il diritto al beneficio, quale che sia la misura del reddito ricavato.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 14 febbraio 2014, n. 3517



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LA TERZA Maura - rel. Presidente

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10163/2011 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso (comparsa di costituzione di nuovo difensore);

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso notificato;

- resistente -

avverso la sentenza n. 343/2010 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA del 23.6.2010, depositata il 20/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per il resistente l'Avvocato (OMISSIS) (per delega avv. (OMISSIS)) che si riporta agli scritti;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Caltanissetta rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell'Inps per ottenere l'assegno di invalidita' civile di cui alla Legge n. 118 del 1971, articolo 13, (domanda amministrativa dell'8.11.2007), ritenendo che, nonostante il percepimento di redditi inferiori alla soglia di legge prescritta per detta prestazione assistenziale, la medesima non poteva spettare perche' il (OMISSIS) svolgeva attivita' lavorativa.

Avverso detta sentenza il (OMISSIS) ricorre.

L'Inps ha depositato procura.

Letta la relazione resa ex articolo 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Recita la Legge n. 247 del 2007, articolo 1, comma 35, in vigore dal primo gennaio 2008, che "La Legge n. 118 del 1971, articolo 13, e' sostituito dal seguente articolo 13 (Assegno mensile).

1. Agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12".

Quindi sia secondo il vecchio testo dell'articolo 13, sia secondo il nuovo lo svolgimento di attivita' lavorativa preclude il diritto al beneficio, quale che sia la misura del reddito ricavato. E' ovviamente irrilevante, al cospetto della norma di legge, il contenuto del messaggio dell'Inps.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese in assenza di controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
 

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