Nel corso della durata dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria non è consentito un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere

Nel corso della durata dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria non è consentito - pena l'invalidità dell'intera procedura di messa in Cigs con le consequenziali ricadute in termini risarcitori - determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri
inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri criteri diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causaintegrabile, potendosi operare un mutamento dei criteri selettivi solo a seguito di un decreto ministeriale di proroga, volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 9 febbraio 2009, n. 3177)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente

Dott. VIDIRI Guido - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 23618-2006 proposto da:

PO. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FESSI ROBERTO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

OL. MA., RI. AL., ciascuno ed entrambi nella loro qualita' di unici eredi del loro padre e marito signor OL. CA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI GIORGIO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale atto notar CIRIANNI GIOVAN BATTISTA di AREZZO del 7/10/08, rep. 142148;

- resistenti con procura -

avverso la sentenza n. 412/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/03/2006 R.G.N. 874/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito l'Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l'Avvocato ANTONINI GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex. articolo 414 cod. proc. civ. al Tribunale - Giudice del lavoro di Arezzo OL.CA. conveniva in giudizio la s.p.a. PO. IT. - alle cui dipendenze aveva prestato lavoro - esponendo che era stato licenziato dalla societa' all'esito della procedura di cui alla Legge n. 223 del 1991 articoli 4 e 24 e che il licenziamento era illegittimo, per violazioni della citata legge sotto il profilo procedimentale e sostanziale. Il ricorrente richiedeva, pertanto, all'adito Giudice del lavoro di voler dichiarare l'illegittimita' del licenziamento con ogni relativa conseguenza reintegrativa e risarcitoria.

Si costituiva in giudizio la s.p.a. PO. IT. che impugnava la domanda attorea e ne chiedeva l'integrale rigetto.

Il Tribunale di Arezzo - accoglieva il ricorso e -a seguito di impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza impugnata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. PO. IT. propone ricorso affidato a tre motivi; deposita ex articolo 372 c.p.c.c.c.n.l. del 1994, del 2001 e del 2003, nonche' memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c..

Resistono OL.MA. e RI. AL. - in qualita' di eredi di OL. CA. deceduto nelle more del giudizio - che si sono costituiti depositando rituale procura difensiva e certificato di morte di OL. Ca..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con il primo motivo di ricorso la societa' ricorrente - denunciando "violazione della Legge n. 223 del 1991 articolo 4 comma 3 e dell'articolo 1362 e segg. cod. civ. in relazione agli articoli 4 e 5 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nonche' vizi di motivazione" - rileva criticamente che "non si comprende come il giudice del secondo grado abbia potuto ritenere viziate e non correttamente espletate le comunicazioni di avvio e chiusura della procedura, posto che agli atti vi era la prova documentale che tra i destinatari delle comunicazioni vi erano le r.s.u., le quali - in virtu' della previsione dell'articolo 5, comma 1, dell'accordo interconfederale cit. - subentrano alla R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarita' dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge".

Con il secondo motivo la ricorrente - denunciando "violazione della Legge n. 223 del 1991 articolo 4 comma 3, nonche' vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata per aver "la Corte territoriale violato il disposto dell'articolo 4 cit., in quanto nella comunicazione di apertura della procedura di mobilita' le informazioni relative al problema occupazionale sarebbero state fornite con riferimento alle strutture organizzative di livello regionale e non invece unita' produttiva per unita' produttiva".

Con il terzo motivo di ricorso la societa' ricorrente - denunciando "violazione della Legge n. 223 del 1991 articolo 5 comma 1, nonche' vizi di motivazione" - addebita alla Corte di appello di Firenze "di avere strumentalmente utilizzato, attraverso il diritto comunitario, il vuoto di riferimento normativo sui criteri di scelta, come schermo per nascondere scelte non perfettamente in linea con la legislazione nazionale".

2 - Si deve, anzitutto, respingere l'eccezione di improcedibilita' del ricorso sollevato - in sede di discussione orale - dalla difesa degli eredi dell'intimato OL. Ca. per essere stato notificato (in data 4 agosto 2006) il ricorso nel domicilio eletto dall'appellato quando questi era deceduto (in data (OMESSO)).

Infatti la costituzione nel presente giudizio degli eredi del defunto intimato e la partecipazione all'udienza di discussione del loro difensore valgono a sanare la nullita' della notificazione per raggiungimento dello scopo che si realizza - con effetto ex. tunc - normalmente con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto e che deve ritenersi verificata nel giudizio di cassazione in tutti i casi in cui il destinatario dell'atto ha potuto regolarmente svolgere la propria attivita' difensiva con la difesa in giudizio (Cass. n. 23871/2006).

3/a - Passando, quindi, atto disamina dei motivi di ricorso, gli stessi - da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi -non sono meritevoli di accoglimento. Al riguardo si rileva che - come si evince sostanzialmente dalla sentenza impugnata - che la ragione per la quale doveva reputarsi illegittimo il licenziamento del lavoratore era riposta nella violazione dell'accordo sindacale del (OMESSO), che aveva determinato il criterio di scelta dei lavoratori da licenziare facendolo ricadere, con l'accordo delle organizzazioni sindacali, sulla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianita' e di vecchiaia. A tale accordo aveva, infatti, fatto seguito a distanza di soli due giorni una postilla "unilaterale" dell'azienda, datata (OMESSO), attraverso la quale si intendeva "fare rientrare dalla finestra, sia pure limitatamente ad alcuni lavoratori, il criterio delle esigenze tecnico-produttive (previste dalla Legge n. 223 del 1991 articolo 5), che invece era stato escluso dal precedente accordo sindacale. In questo ultimo atto pattizio era stato contemplato, come criterio di scelta per tutto il personale, il possesso dei requisiti per la pensione di anzianita', a prescindere, pertanto, dalle esigenze tecnico-produttive, che si erano invece tenute presenti - sebbene soltanto per alcuni lavoratori - a seguito di una successiva "nota" datoriale. Una volta, quindi, che l'operazione del costo del lavoro era stata effettuata sulla espulsione di tutto il personale presente nell'intero complesso aziendale, senza tener conto delle singole e specifiche esigenze tecnico-produttive, la deroga introdotta tra l'altro unilateralmente, finiva per tradursi in un mancato rispetto del precedente accordo e finiva per creare una successiva e non concordata discrezionalita' in capo al datore di lavoro suscettibile di determinare possibili discriminazioni dal momento che i dipendenti trattenuti seppure temporaneamente in servizio vedevano realizzati - per esclusiva scelta aziendale ed a differenza degli altri licenziati - tutte le aspettative contrattuali maturate e maturande nel 2002, il saldo del premio di produttivita' con conseguenze per loro favorevoli sia sul t.f.r. che sullo stesso trattamento di pensione.

L'assunto della Corte territoriale risulta corretto e conforme alla giurisprudenza di legittimita' che anche di recente ha statuito che la cassa integrazione guadagni straordinaria viene autorizzata dal Ministero del Lavoro a seguito dell'approvazione di un programma ed a seguito della valutazione delle ragioni della impresa comportanti l'esclusione di meccanismi di rotazione, al fine di rendere l'attuazione del suddetto programma funzionale oltre che all'efficienza produttiva dell'impresa stessa anche a quelle finalita' di ordine socio-economico, che con l'intervento della cassa integrazione si voglio perseguire. Ne consegue che nel corso della sua durata non e' consentito - pena la invalidita' della intera procedura di messa in cassa integrazione con le consequenziali ricadute in termini risarcitori -determinare, neppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto, un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere, con l'abbandono dei criteri inizialmente previsti nel programma e la contestuale adozione di altri criteri diversi e privi di razionalita' e congruita' rispetto alla causa integrabile, potendosi operare un mutamento dei criteri selettivi solo a seguito di un decreto di proroga, volto ad accertare la compatibilita' di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma, ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativi sulla base di un nuovo e distinto programma (cfr. al riguardo Cass. 23 maggio 2008 n. 13777).

Detto principio non puo' non trovare applicazione anche in sede di messa in mobilita' dei lavoratori a seguito di ristrutturazione o riconversioni aziendali, dovendo la riduzione del personale seguire un iter procedimentale, cadenzato in buona misura sulle stesse regole disciplinati la cassa integrazione e dovendo anche nella riduzione del personale perseguirsi finalita' volte a conciliare il recupero della produttivita' delle imprese con un impatto che, per la collettivita' dei lavoratori, sia il meno penalizzante in termini socioeconomico. Ne consegue l'incompatibilita' anche con l'istituto dei licenziamenti collettivi e con la disciplina legale che lo regola di un mutamento -nel corso della procedura sfociante nella mobilita' delle regole inizialmente pattuite con le organizzazioni sindacali con altre regole, che lascino piu' ampi spazi di discrezionalita' all'imprenditore, e che per di piu' siano suscettibili di determinare per il loro contenuto il pericolo di diversita' di trattamento o illegittime forme di discriminazione tra lavoratori. Alla luce dell'enunciato principio la sentenza impugnata si presenta, sorretta da una motivazione congrua, priva di salti logici e corretta sul piano giuridico, sicche' si sottrae alle censure avanzate con il ricorso della societa' Po. It. in termine di violazione dei principi fissati dalla Legge n. 223 del 1991 articolo 5.

Censure che si presentano tra l'altro prive del requisito della specificita'. Ed invero anche a volere condividere l'opinione della societa' secondo la quale nel caso di specie si era verificato unicamente un differimento e non una disapplicazione del criterio di scelta della massima anzianita' contributiva pattuito con l'iniziale accordo sindacale del (OMESSO), cio' non poteva in ogni caso determinare che tale differimento fosse operato in maniera unilaterale dalla societa' stessa, atteso che anche il differimento avrebbe dovuto, in ogni caso essere concordato con i sindacati in ragione delle possibili conseguenze che ne potevano scaturire.

3/b - In merito, poi, alle doglianze del ricorrente sul punto - su cui si incentra il contenuto di tutti "i quesiti di diritto" dell'interpretazione del contratto collettivo come dianzi data dalla Corte territoriale, si rileva che l'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro e' riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione (anteriormente, peraltro, alla nuova formulazione dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si e' realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorieta' del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi - cosi' come e' avvenuto per le censure proposte dalla ricorrente e che, quindi qualificano di inammissibilita' i relativi quesiti di diritto-, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 7740/2003, Cass. n. 11053/2000).

3/c - Con riferimento, inoltre, ai pretesi vizi di motivazione - che, secondo la societa' ricorrente, inficerebbero la sentenza impugnata -vale rilevare che: -) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, puo' riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia', invece, - come per le doglianze mosse nella specie della ricorrente quando vi sia difformita' rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; -) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarita' queste che la sentenza impugnata di certo non presenta; -) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e' necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e' sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

3/d - In ogni caso, a definitiva conferma della pronuncia di rigetto dei motivi di ricorso in esame, vale riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, di recente, di Cass. Sez. Unite n. 14297/2007) in virtu' del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiche' diventano inammissibili, per difetto di interesse le ulteriori ragioni di censura.

4 - In definitiva, alla stregua, delle considerazioni svolte il ricorso proposto dalla s.p.a. PO. IT. deve essere respinto.

La rilevanza della questione, confermata dalle incertezze della giurisprudenza al riguardo, induce a compensare integralmente le spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.

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