Non è dovuto l'assegno quando in sede di revisione si accerta che la riduzione dell'attitudine al lavoro è divenuta irrilevante e la condizione perdura alla fine del periodo indicato dalla legge.

Il termine decennale dalla data di costituzione della rendita per infortunio di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, entro il quale si può procedere, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non è di prescrizione, e neppure di decadenza non incidendo sull'esercizio ma sull'esistenza del diritto ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, poiché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne discende che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale possono aver anche luogo oltre il suddetto termine di dieci anni, purché le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato siano avvenute entro il suddetto limite temporale. La data di costituzione della rendita cui si riferisce il citato articolo non è l'atto formale che costituisce il diritto, atto che ha natura meramente dichiarativa e risulta fissato casualmente in relazione alle vicende della sua formazione per via amministrativa o giudiziale, né la data dell'evento materiale che determina la nascita del diritto, ma coincide con la data in cui il diritto stesso decorre. Nel caso in cui entro il termine decennale suddetto si proceda alla revisione della rendita per infortunio sul lavoro e questa accerti la sussistenza di un miglioramento dell'attitudine al lavoro che conduca la relativa riduzione in uno spazio di giuridica irrilevanza, ed in tale spazio si conservi alla scadenza del decennio, si determina l'irreversibile estinzione del diritto. Conseguentemente, ove dopo il decennio l'attitudine al lavoro si riduca raggiungendo nuovamente una misura astrattamente rilevante, emerge una nuova situazione materiale, estranea al preesistente diritto.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 12 ottobre 2010, n. 20994



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21460-2006 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del 4/7/06, rep. 71172;

- ricorrente -

contro

DE. SA. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 346/2006 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/03/2006 r.g.n. 584/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l'Avvocato FAVATA EMILIA; udito l'Avvocato CONCETTI DOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro di Siracusa, decidendo sulla domanda proposta da De.Sa. nei confronti dell'INAIL, condannava l'Istituto a corrispondere al ricorrente una rendita per invalidita' permanente da infortunio sul lavoro nella misura del 12% a decorrere dal 1 giugno 2002.

La Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che la suddetta rendita doveva decorrere dal 1 maggio 2003. Premesso in fatto che il De. , operaio elettricista, aveva subito un infortunio sul lavoro in data 10 luglio 1992 per il quale l'INAIL gli aveva riconosciuto una invalidita' del 16%, ridotta successivamente, in sede di revisione, al 5%, riteneva che si dovessero condividere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel corso del giudizio di appello, secondo cui, a decorrere dal 1 maggio 2003 sussisteva una inabilita' permanente valutabile nella misura del 12%.

Per la cassazione della suddetta sentenza propone ricorso l'INAIL, affidato a due motivi.

Il De. ha depositato procura in calce alla copia notificata de ricorso avversario ed il suo procuratore ha preso parte all'udienza di discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 83 nonche' vizio di motivazione. Deduce l'erroneita' della sentenza impugnata in quanto ha ritenuto rilevanti le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato senza tener conto dei limiti temporali posti dal citato articolo 83 in ordine alla possibilita' di chiedere o disporre la revisione della rendita. Tale norma, infatti, pone una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi dopo il decorso di dieci anni dall'infortunio.

Nel caso di specie, a seguito dell'infortunio subito dall'assicurato in data 10 luglio 1992, l'INAIL gli aveva riconosciuto una invalidita' del 16%; in data 16 marzo 1998, in base ai risultati della visita di revisione, la percentuale di invalidita' era stata ridotto al 5% per accertato miglioramento delle condizioni fisiche. La sentenza impugnata aveva condannato l'INAIL a ricostituire la rendita per effetto di sopravvenuto aggravamento con decorrenza successiva alla scadenza del citato termine decennale.

Col secondo motivo l'INAIL denuncia violazione della Legge n. 38 del 2000, articolo 13 e vizio di motivazione. Deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie la norma da ultimo citata che si applica invece solo agli infortuni verificatisi (e alle malattie denunciate) a partire dalla data del decreto ministeriale di approvazione della Tabella delle menomazioni, della tabella indennizzo danno biologico e tabella dei coefficienti, emanato il 12 luglio 2000.

Il primo motivo e' fondato.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimita' (cfr., ad esempio, Cass. 27 aprile 2004 n. 8066; Cass. 10 novembre 2004 n. 21386) il termine decennale dalla data di costituzione della rendita per infortunio di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 83, entro il quale si puo' procedere, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto, alla revisione della rendita da infortunio sul lavoro, non e' di prescrizione, e neppure di decadenza - non incidendo sull'esercizio ma sull'esistenza del diritto - ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, poiche' la legge collega al trascorrere de tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne discende che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale possono aver anche luogo oltre il suddetto termine di dieci anni, purche' le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato siano avvenute entro il suddetto limite temporale. E' stato altresi' chiarito (Cass. 7 aprile 2004 n. 6831) che la data di costituzione della rendita cui si riferisce il citato articolo non e' l'atto formale che costituisce il diritto, atto che ha natura meramente dichiarativa e risulta fissato casualmente in relazione alle vicende della sua formazione per via amministrativa o giudiziale, ne' la data dell'evento materiale che determina la nascita del diritto, ma coincide con la data in cui il diritto stesso decorre.

Coerentemente con i suddetti principi Cass. 3 agosto 2005 n. 16270, decidendo su una fattispecie analoga a quella in esame, ha stabilito che, nel caso in cui entro il termine decennale suddetto si proceda alla revisione della rendita per infortunio sul lavoro e questa accerti la sussistenza di un miglioramento dell'attitudine al lavoro che conduca la relativa riduzione in uno spazio di giuridica irrilevanza, ed in tale spazio si conservi alla scadenza del decennio, si determina l'irreversibile estinzione del diritto.

Conseguentemente, ove dopo il decennio l'attitudine al lavoro si riduca raggiungendo nuovamente una misura astrattamente rilevante, emerge una nuova situazione materiale, estranea al preesistente diritto.

Nel caso di specie e' pacifico che l'infortunio sul lavoro si e' verificato il 10 luglio 1992 e che fu costituita una rendita INAIL commisurata ad una invalidita' del 16% con decorrenza dalla stessa data. E' pacifico altresi' che, a seguito di visita medica di revisione in data 16 marzo 1998, la percentuale di inabilita' e' stata ridotta al 5% per accertato miglioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato.

Orbene, poiche' la sentenza impugnata ha accertato, sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, la sussistenza di un aggravamento delle conseguenze relative all'infortunio sopra indicato che hanno determinato una percentuale di invalidita' pari al 12% a decorrere dal 1 maggio 2003, e quindi dopo la scadenza del decennio previsto dalla norma prima citata, deve ritenersi, in applicazione dei principi sopra enunciati che il diritto alla suddetta rendita si era gia' estinto, come correttamente sostenuto dall'Istituto ricorrente.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del secondo.

La sentenza deve essere in definitiva cassata. Poiche' non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, decidendo la causa nel merito, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda proposta da De.Sa. .

In applicazione dell'articolo 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo, applicabile ratione temporis, precedente l'entrata in vigore del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, nulla deve essere disposto in materia di spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito rigetta la domanda. Nulla spese per l'intero giudizio.

 

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