Per i lavoratori edili, i periodi di assenza dal lavoro per malattia non valgono ai fini dell'indennità di disoccupazione

Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto dalla Legge 6 agosto 1975, n. 427, articolo 9, comma 3, per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come lavoro prestato i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che - come si desume dal Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244, articolo 29, comma 1, convertito nella Legge 8 agosto 1995, n. 341 - l'integrazione aggiuntiva all'indennita' di malattia non e' erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensi' dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti - nella misura del quindici per cento del loro ammontare - ai sensi del Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 9, convertito nella Legge 1 giugno 1991, n. 166, sono da comprendere tra i cosiddetti contributi di solidarieta', che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettivita' dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione contributiva".
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 6 ottobre 2009, n. 21299)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8687/2006 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI Giuseppe, TRIOLO VINCENZO, STUMPO VINCENZO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

SP. GI. ;

- intimato -

e sul ricorso 12673/2006 proposto da:

SP. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PELLEGRINO MATTEUCCI 44, presso lo studio dell'avvocato CIPOLLONE MILENA, rappresentato e difeso dall'avvocato BONFIGLIO EMILIA giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 101/2005 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 31/03/2005 R.G.N. 1502/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/06/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l'Avvocato TADRIS PATRIZIA per delega FABIANI GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto dell'incidentale.

FATTO E DIRITTO

L'Istituto nazionale della Previdenza sociale chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Messina, pubblicata il 31 marzo 2005, che ha rigettato l'appello principale proposto dall'Istituto stesso nei confronti della sentenza con la quale il Tribunale di Messina, accogliendo il ricorso di Sp. Gi. aveva accertato il suo diritto al trattamento di disoccupazione speciale edile, condannando l'INPS al versamento della relativa indennita'.

La Corte d'Appello ha ritenuto che "ai fini del raggiungimento del periodo contributivo minimo necessario per l'attribuzione ai favori dei lavoratori dell'edilizia del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla Legge 6 agosto 1975, n. 427, articolo 9, comma 3, deve tenersi conto oltre che delle giornate di effettiva prestazione del lavoro e delle giornate per le quali persista a carico del datore di lavoro l'obbligo della retribuzione e della corrispondente contribuzione, anche delle giornate per le quali la legge considera versati i contributi per rassicurazione obbligatoria contro la disoccupazione attraverso l'istituto della contribuzione figurativa".

Contro la decisione adottata sulla base di questo assunto l'INPS ricorre per cassazione denunziando la "violazione e falsa applicazione della Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 11, comma 1, nonche' del combinato disposto della Legge n. 427 del 1975, articoli 15 e 17 e del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, articolo 56, comma 1, lettera c)".

L'intimato si e' costituito con controricorso, contenente ricorso incidentale con il quale denunzia la violazione di legge della parte della sentenza che ha rideterminato le spese e competenze legali di primo grado ed ha quantificato quelle di secondo grado, a parere del ricorrente incidentale, in violazione dei minimi tariffari.

L'INPS ha depositato una memoria.

La sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto sulla base del presupposto che siano conteggiabili anche i contributi relativi ai periodi malattia. Sul problema la Sezione lavoro della Corte di cassazione si e' espressa con la sentenza 7 ottobre 2004, n. 20004, che ha modificato, sulla base di una ampia, articolata e convincente motivazione, la soluzione adottata da alcune sentenze precedenti (la 4159 del 1993 e la 9233 del 1994).

Il principio di diritto affermato dalla decisione 20004 del 2004 e' il seguente: "Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto dalla Legge 6 agosto 1975, n. 427, articolo 9, comma 3, per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come lavoro prestato i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che - come si desume dal Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244, articolo 29, comma 1, convertito nella Legge 8 agosto 1995, n. 341 - l'integrazione aggiuntiva all'indennita' di malattia non e' erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensi' dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti - nella misura del quindici per cento del loro ammontare - ai sensi del Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 9, convertito nella Legge 1 giugno 1991, n. 166, sono da comprendere tra i cosiddetti contributi di solidarieta', che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettivita' dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione contributiva".

L'applicazione di tale principio al caso in esame comporta l'accoglimento del ricorso dell'INPS e quindi la cassazione della sentenza impugnata. L'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'intimato e' infondata, in quanto, anche stando a quanto riportato in controricorso, non puo' ritenersi che vi sia stata una modifica strutturale tra la posizione assunta dall'INPS in sede di appello e quella delineata con il ricorso per cassazione.

Non sono necessari ulteriori accertamenti di merito, in quanto la decisione impugnata si fonda sul presupposto che i contributi figurativi siano necessari per il raggiungimento della contribuzione minima e sul punto non e' stata oggetto di impugnazione specifica. Il problema si risolve tutto nella questione di diritto esaminata e non richiede giudizio di rinvio.

La domanda del lavoratore deve pertanto essere respinta. Il ricorso incidentale rimane assorbito. La natura previdenziale della causa, esclude che debba provvedersi sulle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il principale, assorbito l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla spese per l'intero giudizio.

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