Per la dispensa dal servizio non e' sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio a causa di infermita'

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 71 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), per la dispensa dal servizio non e' sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio a causa di infermita'.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 7 settembre 2009, n. 19263)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PU. CA. , elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONELLI 4, presso lo studio dell'avvocato COSTANZO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato GARILLI ALESSANDRO, giusta mandato a margine del ricorso.

- ricorrente -

contro

PO. IT. S.P.A.;

- intimata -

E sul ricorso n. 8027/2006 proposto da:

PO. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

PU. CA. , elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ANTONELLI 4, presso lo studio dell'avvocato COSTANZO ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato GARILLI ALESSANDRO, giusta mandato a margine del ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 68/2005 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/05/2005 R.G.N. 2026/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 30/04/2009 dal Consigliere Dott. DI CERBO Vincenzo;

udito l'Avvocato FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e assorbito l'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la domanda proposta da Pu.Ca. nei confronti di Po. It. s.p.a., volta a conseguire: la declaratoria di illegittimita' del licenziamento disciplinare comunicatogli in data 8 aprile 1998, l'accertamento del suo diritto essere posto in quiescenza a decorrere dal 25 novembre 1994 avendo il ricorrente raggiunto, a quella data, il numero di (OMESSO) giorni di assenza per malattia, e la condanna della societa' convenuta al pagamento dell'intera retribuzione maturata a decorrere dal 1 gennaio 1995.

La Corte d'appello di Palermo ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore avverso la suddetta sentenza.

Premesso che al lavoratore doveva applicarsi la disciplina pubblicistica sino alla data del 26 novembre 1994 e, successivamente a tale data, la disciplina privatistica, attribuiva valore decisivo alla circostanza che erano mancate le condizioni previste dalla legge per la dispensa dal servizio; osservava infatti che, secondo la normativa pubblicistica vigente fino alla data sopra indicata, l'infermita' del dipendente poteva dar luogo alla dispensa dal servizio solo nel caso in cui lo stesso fosse risultato non idoneo per infermita'; tale condizione non si era mai verificata atteso che in data (OMESSO) la commissione medica competente aveva riconosciuto il lavoratore inidoneo a proficuo lavoro temporaneamente per un anno a decorrere dalla data della visita e che in data (OMESSO) la stessa commissione aveva riconosciuto il lavoratore idoneo a condizione che il servizio fosse espletato in luoghi diversi da quelli in cui aveva subito il trauma psichico.

Po. it. s.p.a. aveva pertanto correttamente emesso in data 20 dicembre 1994 un provvedimento di trasferimento del lavoratore ad altro ufficio.

Per la cassazione della decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso il Pu. affidato un unico motivo.

Po. it. S.p.A. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

Il Pu. ha notificato controricorso avverso il ricorso incidentale suddetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articoli 68,70 e 71, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1471, articolo 109 e dell'articolo 12 preleggi nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il lavoratore, premesso che era suo interesse ottenere l'accertamento della cessazione del rapporto di lavoro prima dell'entrata in vigore del regime privatistico, avvenuta il 26 novembre 1994, in considerazione dei piu' favorevole trattamento pensionistico riservato ai dipendenti pubblici, deduce l'erroneita' della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la dispensa dal servizio potesse essere dichiarata soltanto nel caso in cui l'impiegato fosse stato riconosciuto non idoneo al servizio per infermita'. Sottolinea in proposito che alla data del 25 novembre 1994 l'aspettativa per motivi di salute si era protratta per un periodo superiore a 18 mesi e che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1471 del 1967, articolo 109 la dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato e' stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario dal quale e' stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa permanendo l'inidoneita' al servizio.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, in base alla norma da ultimo citata, che sarebbe stata totalmente disattesa dalle Corte di merito, la scadenza del periodo massimo di assenza dal servizio, e cioe' i 18 mesi sopra citati, determinerebbe la cessazione del rapporto senza bisogno di ulteriori accertamenti atteso che il lavoratore era stato riconosciuto malato almeno fino al (OMESSO).

Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato proposto da Po. It. s.p.a. viene denunciata violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 68 e segg. e articolo 129 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 1417 del 1967, articolo 107, del Regio Decreto n. 1275 del 1938, articolo 20 esegg. nonche' vizio di motivazione su punti decisivi della controversia.

Si deduce che la Corte di merito non aveva considerato che, anche qualora fosse stata accertata la definitiva inidoneita' al lavoro del ricorrente in primo grado, il rapporto, non ancora privatizzato, non sarebbe comunque cessato ope iudicis in data 25 novembre 1994 atteso che mancava la necessaria manifestazione di volonta' della pubblica amministrazione diretta a por fine al rapporto stesso.

Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la stessa sentenza (articolo 335 c.p.c.).

Il ricorso principale e' infondato.

Deve premettersi in fatto che, come risulta dalla sentenza impugnata e non contestato dal ricorrente, la Commissione medica competente, in data (OMESSO), riconobbe il Pu. idoneo al lavoro a condizione che il servizio fosse espletato in luoghi diversi da quello in cui aveva subito il trauma psichico.

La suddetta circostanza e' stata valorizzata dalla Corte di merito la quale, infatti, ha posto alla base della propria decisione l'assunto secondo cui per la dispensa dal servizio ai sensi della normativa pubblicistica invocata dal lavoratore occorreva che l'impiegato fosse risultato non idoneo al lavoro per infermita', condizione questa assolutamente mancante nel caso di specie quanto meno fino alla data del 26 novembre 1994, nella quale e' cessata l'operativita' della suddetta disciplina pubblicistica.

La decisione della Corte territoriale e' del tutto conforme a diritto.

Ed infatti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 71 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), per la dispensa dal servizio non e' sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio a causa di infermita'.

Contrariamente a quanto assume parte ricorrente la decisione impugnata e' anche conforme alla disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1471 del 1967, articolo 109 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale). Tale articolo, inserito nel Titolo 7, Capo 2, del suddetto T.U., che disciplina la dispensa dal servizio per motivi di salute, recita testualmente: La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato e' stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario ai quale e' stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa, permanendo l'inidoneita' al servizio (comma 1). Si applicano le disposizioni dell'articolo 71, comma 1 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (comma 2).

L'interpretazione di tale normativa prospettata da parte ricorrente e', infatti, manifestamente priva di pregio. Secondo tale interpretazione la scadenza del periodo massimo di assenza dai servizio (vale a dire il compimento del diciottesimo mese di aspettativa per malattia) determinerebbe, senza bisogno di ulteriori accertamenti, o di particolari dichiarazioni, la cessazione del rapporto alla sola condizione che permanga la situazione di inidoneita'; nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, la sussistenza di quest'ultima condizione dovrebbe desumersi dal fatto che gli era stata concessa (quanto meno fino al dicembre 1994) l'aspettativa per malattia e, quindi, gli era stata riconosciuta l'inidoneita' al servizio. In sostanza, ad avviso del ricorrente, nella seconda ipotesi prevista dall'ari 109 sopra citato, sarebbe sufficiente, per far scattare la dispensa dal servizio, una volta superato il periodo massimo di aspettativa, il mero protrarsi dell'inidoneita' al servizio, anche se di carattere temporaneo.

Tale interpretazione non tiene conto del fatto che il citato articolo 109, comma 2 rinvia, senza alcuna distinzione, e quindi con riferimento ad entrambe le fattispecie previste dal comma 1, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 71, comma 1 che richiede, come presupposto per la dispensa dal servizio, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio a causa di infermita'. Ne' puo' dubitarsi del fatto che la suddetta inidoneita' debba avere carattere permanente; cio' emerge chiaramente, oltre che dalla ratio legis, da un'analisi del complesso della normativa che disciplina la dispensa dal servizio e, in particolare, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 129 richiamato dall'ari. 71 dello stesso T.U., a norma del quale puo' essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1471 del 1967, articolo 109 (il cui testo e' stato sopra riportato).

Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto da Po. It. s.p.a.

In applicazione del criterio della soccombenza il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 11,00, oltre euro 2000,00 (duemila/00) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA.

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