Regime di prescrizione dei contributi previdenziali

Con l'entrata in vigore della legge che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1° gennaio 1996; non può essere, quindi, superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore, se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
E' quanto stabilito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione che, con sentenza del 7 marzo 2008, n. 6173, ha risolto il conflitto giurispridenziale in ordine alla prescrizione di contributi previdenziali e all’interpretazione della norma di cui all’art. 3 della legge n. 335 del 1995 (che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi precedenti



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La Corte di Appello di Catania, confermando l'accoglimento di opposizione a cartella
esattoriale, ha dichiarato la prescrizione di un credito vantato dall'INPS per contributi relativi
agli anni 1991 e 1992, rilevando che il termine quinquennale di cui all'art. 3 l. 335/1995 era
già scaduto all'epoca dell'accertamento ispettivo dell'Istituto e della denuncia del lavoratore
nel 1998.
L'INPS e la S.C.C.I. società di cartolarizzazione hanno proposto ricorso per cassazione con
due motivi. La parte intimata non si è costituita.
La causa è stata assegnata alle Sezioni Unite in relazione al contrasto di giurisprudenza
registratosi sull'interpretazione dei commi 9 e 10 della l. n. 335/1995, con specifico
riferimento alla questione della conservazione della prescrizione decennale per i contributi
maturati in epoca antecedente alla legge del 1995, per effetto della denuncia o
dell'accertamento ispettivo successivo a tale data.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 3,
commi 9 e 10, della l. 8 agosto 1995, n. 335, nonché difetto di motivazione. La decisione
della Corte territoriale viene censurata sostenendosi che ai crediti azionati dall'INPS, dovuti
per periodi precedenti all'entrata in vigore della l. n. 335/1995, trova applicazione la
prescrizione decennale e non quella quinquennale.
La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda l'interpretazione dell'art. 3 della
l. 8 agosto 1995 n. 335, che al comma 9 così dispone: «Le contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso
dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto
dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione
aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale
termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria».
Il successivo comma 10 stabilisce che
«I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a
periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi
di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa
preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della
sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti
interruttivi compiuti e le procedure in corso».
Con questa innovazione normativa, che ha posto notevoli problemi agli interpreti per la sua
criticabile formulazione, è stato stabilito un regime prescrizionale diverso per i contributi di
pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche,
rispetto a «tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria»: mentre
per i primi la riduzione del termine di prescrizione a cinque anni opera - nei limiti che
saranno precisati - la riduzione del termine di prescrizione a cinque anni dal l gennaio 1996,
per le seconde il termine diviene immediatamente quinquennale dalla entrata in vigore della
legge.
Il coordinamento tra i due commi dell'art. 3, sopra riportati, rappresenta la principale
difficoltà per la ricostruzione di questo sistema: secondo una prima interpretazione, seguita
da Cass. 5 marzo 2001, n. 3213, il richiamo contenuto nel comma decimo ai termini di
prescrizione di cui al comma nono del medesimo articolo deve intendersi riferito al termine
decennale previgente - e non al termine ridotto quinquennale decorrente dal primo gennaio
1996. Nella stessa linea si muove la successiva Cass. 13 giugno 2003, n. 2100, secondo cui
la riduzione a cinque anni del termine prescrizionale, prevista dal nono comma, non
comprende le contribuzioni maturate prima del 1° gennaio 1996 (in motivazione si legge che
il suddetto richiamo al nono comma può ritenersi riferito al solo termine decennale
previgente).
Tale impostazione è confutata da Cass. 17 dicembre 2003, n. 19334, secondo cui in base
alla disciplina in esame la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1° gennaio 1996
anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza; per i contributi relativi a periodi
precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano
stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della
precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva.
La successiva elaborazione giurisprudenziale conferma questo orientamento, stabilendo che
in base alle norme in esame a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della
legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre
diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi
precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal
1° gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995,
siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza
della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (Cass. 7
gennaio 2004, n. 46; 24 febbraio 2005, n. 3846; 12 maggio 2005, n. 9962; 15 marzo 2006,
n. 5622; 13 dicembre 2006, n. 26621).
Va peraltro segnalata anche Cass. 9 aprile 2003, n. 5522, che, riaffermando il principio della
immediata applicabilità del termine quinquennale di prescrizione dalla data di entrata in
vigore della l. n. 335/1995 per i contributi non afferenti alle gestioni pensionistiche, ha
peraltro fatto salva, alla luce del disposto dell'art. 252 disp. att. c.c., l'ipotesi in cui al
momento di entrata in vigore della nuova legge non rimanga a decorrere, a norma della
legge precedente, un termine inferiore.
Cass. 15 settembre 2004, n. 18540 esprime un diverso indirizzo, affermando che la
riduzione a cinque anni, prevista a partire dal 1° gennaio 1996, del termine di prescrizione
del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di
pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche
obbligatorie, è sospensivamente condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo al
1° gennaio 1996, e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la
denuncia del lavoratore. In relazione alla funzione attribuita a questo atto per la
conservazione ed attuazione del diritto dell'assicurato, la sentenza delinea una «generale
temporanea sospensione della riduzione» da dieci a cinque anni per il tempo che, a
decorrere dall'inizio del periodo (1° gennaio 1996) resta per la consumazione della
prescrizione decennale, prevista per il singolo specifico diritto (secondo la previgente
normativa). Si afferma così che la previsione dell'ultima parte del comma 9, lett. a), dell'art.
3 attribuisce rilevanza (anche per le prescrizioni in corso all'entrata in vigore della legge) alla
denuncia presentata dopo il gennaio 1996 e nel quinquennio successivo, nel limite del
decennio dalla nascita del diritto.
Nella linea dell'indirizzo precedentemente richiamato, Cass. 24 febbraio 2006, n. 4153
ritiene invece che in relazione ai contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era
integralmente maturato prima dell'entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore è
idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia intervenuta prima,
ovvero intervenga comunque entro il 31 dicembre 1995, analogamente a quanto previsto
per gli atti interruttivi dell'ente previdenziale.
Quanto agli altri contributi, parimenti dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della
legge, ma per i quali, a quest'ultima data, il quinquennio dalla scadenza non si era
integralmente maturato, il termine decennale può operare solo mediante una denuncia
intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza.
Il Collegio non ritiene di condividere la ricostruzione proposta da Cass. 18540/2004 cit., che
non trova alcun sostegno nel dato normativo per quanto attiene alla prospettata
sospensione condizionata della riduzione del termine di prescrizione e al termine di cinque
anni decorrente dal 1° gennaio 1996.
L'indirizzo prevalente, in cui si inserisce Cass. n. 4153/2006 cit., affermando l'immediata
introduzione del nuovo termine quinquennale per i contributi relativi a periodi precedenti alla
data di entrata in vigore della legge (salve le ipotesi, previste dalla norma, di denuncia del
lavoratore o di iniziative dell'istituto previdenziale), delinea una netta cesura tra vecchio e
nuovo, che determina (come è stato osservato in dottrina) effetti estintivi automatici sulle
obbligazioni già in essere, incidendo direttamente sugli interessi contrapposti considerati
dalla norma, e cioè da un lato quello dell'ente creditore alla riscossione dei contributi,
dall'altro quello del lavoratore assicurato alla tutela della propria posizione previdenziale, che
risulta compromessa dalla prescrizione dei contributi.
La normativa sopra esaminata non stabilisce peraltro un'espressa deroga all'art. 252 disp.
att. c.c., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale (cfr. Corte
costituzionale, 3 febbraio 1994, n. 20); in base a questa disposizione, quando una nuova
legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla
legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla
data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purché, a norma
della legge precedente, non residui un termine minore.
A questa regola bisogna far riferimento per affermare che con l'entrata in vigore della legge
che ha introdotto il nuovo regime per la prescrizione dei contributi relativi a periodi
precedenti opera, fuori dei casi di conservazione del precedente termine decennale, il nuovo
termine di prescrizione più breve, che comincia peraltro a decorrere dalla data del 1°
gennaio 1996; detto termine non può essere quindi superiore a cinque anni, mentre può
essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime
precedente.
Nella specie, risulta pacifico in causa che la notifica della cartella esattoriale (in data 21
novembre 2000) risulta preceduta in data 27 marzo 1998 dalla consegna del verbale di
accertamento ispettivo e dalla richiesta di pagamento dei contributi omessi (relativi al
periodo maggio 1991-settembre 1992). In tale data, dunque, è stato interrotto il decorso
della prescrizione, quando non si era compiuto (dopo l'entrata in vigore della l. n. 335/1995)
il tempo residuo del termine decennale determinato secondo il precedente regime, pur
ridotto entro il minor periodo di cinque anni decorrenti dall'1 gennaio 1996.
Conseguentemente, la sentenza impugnata - che in contrasto con il principio sopra
enunciato ha dichiarato la prescrizione del credito in questione - deve essere cassata con
rinvio della causa alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che procederà a
nuova indagine in ordine alla pretesa creditoria azionata.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla
Corte di Appello di Catania in diversa composizione.

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