Se un lavoratore è depresso per natura deve essergli negata la pensione speciale

Deve essere negata la pensione speciale al lavoratore se dalle consulenze espletate emerge che i disturbi depressivi sono dovuti ad una predisposizione biologica dello stesso. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 26 gennaio 2009, n. 1838)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 29858/2005 proposto da:

ME. GR. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato MARRAPODI IVAN, rappresentata e difesa dall'avvocato SIRACUSANO Nicola, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato PINNARO' Maurizio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPINOSO ONOFRIO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 143/2005 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 27/05/2005 R.G.N. 697/98;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/11/2008 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l'Avvocato CICALA per delega PINNARO';

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Me. Gr. conveniva dinanzi al Pretore di Messina la Associazione Cassa Nazionale del Notariato, per chiedere il riconoscimento della pensione speciale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1990, articolo 13. Il Pretore accoglieva la domanda attrice. Proponeva appello la Cassa del Notariato ed il Tribunale di Messina, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda attrice osservando che dalle varie consulenze medico-legali espletate, singole e collegiali, era emerso come i disturbi depressivi ricollegati dall'attrice al lavoro di notaio fossero invece dovuti a predisposizione biologica, onde non sussisteva nesso causale ne' concausale tra la malattia ed il servizio prestato. Neppure vi era la prova che le funzioni di notaio avessero costituito la causa scatenante della malattia stessa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione la Dott. Me.Gr. , deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la Cassa Nazionale del Notariato. Le parti hanno presentato memorie integrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 100, 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1990, articolo 13: la censura in appello della Cassa riguardava le risultanze della duplice consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, mentre il Pretore aveva accolto la domanda sulla base della deposizione testimoniale del medico curante. Non essendo censurata tale "ratio decidendi", la sentenza non poteva che essere confermata. Vi e' da aggiungere che in base all'articolo 13 sopra citato, per la concessione della pensione speciale e' sufficiente che la malattia abbia nell'esercizio della professione una concausa efficiente o determinante. Nella specie non vi e' dubbio che la professione ha quanto meno accelerato o scatenato il processo morboso.

4. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, degli stessi articoli citati nel primo motivo, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5: il Tribunale e' andato alla ricerca della causa di insorgenza della malattia invalidante, mentre era sufficiente che l'esercizio della professione influisse in termini di intensita' o di durata. La predisposizione biologica alla malattia non esclude il nesso causale o concausale con l'attivita' lavorativa.

5. Col terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione dell'articolo 91 cod. proc. civ., in punto di spese.

6. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati e vanno rigettati, con assorbimento del terzo motivo.

7. La ricorrente censura la sentenza di appello anzitutto per non avere dichiarato inammissibile il gravame della Cassa, in quanto la "ratio decidendi" inerente alla deposizione testimoniale del medico curante non veniva censurata ed era sufficiente a sorreggere la decisione di primo grado. Tale deduzione e' infondata, perche' la sentenza di primo grado non si basa sulla deposizione Fi. , bensi' su una valutazione globale del materiale probatorio raccolto e in particolare sull'esito della seconda consulenza tecnica di ufficio espletata.

8. Quanto ai risultati della quadruplice consulenza tecnica di ufficio, sara' sufficiente osservare come essa abbia escluso il nesso causale e quello concausale; e come il Tribunale abbia rilevato non esservi prova neppure del nesso di "causa scatenante" tra lavoro di notaio e sindrome depressiva. Tra l'altro, in memoria integrativa la Cassa replica alle deduzioni avversarie osservando che il testo corretto del ripetuto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1990, articolo 13, reca la dicitura "concausa efficiente e determinante". Tutto l'impianto del ricorso per Cassazione e' quindi diretto a contestare le valutazioni in fatto della sentenza di appello, operazione questa inammissibile, in quanto il Tribunale ha giustificato la propria decisione con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talche' essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimita'.

9. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del processo non sono ripetibili, attesa la natura previdenziale della controversia.

P.Q.M.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimita'.

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