Solo il datore è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione verso l'ente previdenziale per il rmborso dei contributi indebitamente versati

Il datore di lavoro "e' l'unico legittimato... all'azione di ripetizione verso l'ente previdenziale, anche con riguardo a detta quota, mentre il lavoratore, che abbia subito l'indebita trattenuta sulla retribuzione puo' agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. Questa azione del lavoratore non richiede che il datore abbia gia' ottenuto dall'ente previdenziale il rimborso dei contributi versati e non dovuti" (Cass. 11 gennaio 2006 n. 239, secondo un orientamento consolidato: cfr., ad es. sentt. nn. 11616/01, 9470/01, 8175/01, 12936/99, 12758/98).

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 14 aprile 2010, n. 8888



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – President -

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consiglie -

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consiglie -

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consiglie -

Dott. CURZIO Pietro – Consiglie -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31418-2006 proposto da:

AR. PA. , BA. VI. , B. E. , B. A. , DE. ME. LU. , FA. RO. , GU. EM. , LO. VI. , PA. DI. , P. F. , SA. AN. , S. A. , VA. GI. , tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GABELLINI VARSO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

CA. SO. CO. DI. SO. S.C.A.R.L.;

- intimata -

e contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, CORRERA' FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 1081/2 006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/07/2006 r.g.n. 1338/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l'Avvocato ANTONINO SGROI per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 21 luglio 2006 e notificata l'11 settembre successivo, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 8 luglio 2003, con la quale il Tribunale di Grosseto, quale giudice del lavoro aveva rigettato l'opposizione di terzo proposta, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., comma 1, da Mo.Sa. e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati nei confronti dell'INPS, avverso la sentenza passata in giudicato del Pretore di Grosseto n. 427/1993, la quale, nel giudizio promosso dalla datrice di lavoro degli attuali opponenti, Ca. so. co. di. So. , per ottenere dall'INPS la restituzione di contributi indebitamente versati anche per i propri dipendenti, aveva condannato l'ente a restituire solo i contributi di pertinenza della societa' e non anche quelli dei dipendenti, indicati questi ultimi in lire 182.859.964.

In proposito, la Corte territoriale ha infatti condiviso col giudice di primo grado la valutazione relativa all'assenza negli appellanti della qualita' di terzo richiesta dall'articolo 404 c.p.c., comma 1.

I soli lavoratori in epigrafe indicati, tra quelli indicati nel ricorso, hanno rilasciato la procura per chiedere la cassazione della sentenza.

L'Inps ha depositato delega al proprio difensore, che ha discusso la causa all'odierna udienza.

Il Ca. so. co. di. So. , regolarmente intimata, non ha svolto difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunciano la violazione ed errata interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 8 e articolo 404 c.p.c..

Richiamando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 8 che legittima il solo datore di lavoro a richiedere all'INPS la restituzione anche dei contributi versati per conto dei lavoratori e invocando l'interpretazione che ne aveva dato questa Corte con la sentenza n. 12758/98, la Corte territoriale avrebbe trascurato il fatto che il Pretore di Grosseto aveva implicitamente ritenuto che al datore di lavoro spetta il rimborso dei soli contributi da lui dovuti e non anche quelli addebitati al lavoratore.

A fronte di tale pronuncia, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui i lavoratori potrebbero agire nei confronti del datore di lavoro senza neppure attendere che questi ottenga il rimborso da parte dell'INPS sarebbe contraddittoria, proprio perche' il giudice di Grosseto aveva violato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 818, articolo 8 e quindi il datore di lavoro non avrebbe potuto "girare" ai lavoratori i contributi che l'INPS non gli aveva restituito, con la conseguenza che neppure i lavoratori avrebbero potuto richiederglieli.

In conclusione, i ricorrenti chiedono che la Corte affermi il principio di diritto "secondo il quale, allorche' il giudice di merito, violando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, articolo 8 abbia negato il diritto del datore di lavoro di ottenere dall'ente previdenziale il rimborso anche dei contributi previdenziali, indebitamente pagati dai propri dipendenti, questi sono legittimati ad impugnare con i mezzi di gravame loro consentiti e quindi anche con l'impugnazione straordinaria prevista dall'articolo 404 c.p.c., la decisione del giudice di merito che abbia negato, in palese violazione del richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 818 del 1957, il diritto del datore di lavoro di procedere alla ripetizione dei contributi indebitamente versati all'ente previdenziale anche per la parte posta a carico dei dipendenti".

Il ricorso e' infondato.

Come rilevato dalla Corte territoriale, il diritto vantato dai ricorrenti - e attinente alla restituzione di contributi indebitamente versati - conseguiva al riconoscimento, operato dal Pretore di Grosseto in un diverso giudizio, "delle esenzioni contributive previste a favore delle aziende ubicate in territorio montano".

Poiche', ai sensi della Legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 19, relativa alla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia, il datore di lavoro e' responsabile verso l'INPS del pagamento dei contributi obbligatori anche per la parte a carico del lavoratore e il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 8 (contenente norme di attuazione e di coordinamento di tale legge) specifica che i contributi indebitamente versati sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, il Caseificio indicato aveva chiesto al Pretore in quel giudizio la condanna dell'INPS a restituire anche i contributi versati per i dipendenti.

Con sentenza n. 427 del 1993, passata in giudicato, il Pretore aveva accolto la domanda di restituzione dei contributi riferibili alla cooperativa, escludendo, senza alcuna motivazione, la restituzione dei contributi trattenuti ai lavoratori, per complessive lire 182.859.954.

Da qui l'attuale iniziativa giudiziaria dei lavoratori, di opposizione cd. semplice o ordinaria - avanti al giudice competente (su cui, cfr. Cass. 17 luglio 2009 n. 16729) - alla predetta sentenza, che arrecherebbe pregiudizio ai loro diritti.

Questa essendo la vicenda che ha dato luogo al presente giudizio, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. S.U. 11 febbraio 2003 n. 1997 e, tra quelle piu' recenti, sez. 3A 13 marzo 2009 n. 6179), la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo di cui al primo comma c.p.c. presuppone in capo all'opponente la titolarita' di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti.

Senonche', nel caso in esame, il meccanismo giuridico che regola il rapporto tra le parti del rapporto di lavoro e l'INPS con riguardo alla restituzione dei contributi indebitamente versati, per la quota riferibile al lavoratore (diverso da quello riferibile alle imposte), comporta, secondo le norme citate, che il datore di lavoro "e' l'unico legittimato... all'azione di ripetizione verso l'ente previdenziale, anche con riguardo a detta quota, mentre il lavoratore, che abbia subito l'indebita trattenuta sulla retribuzione puo' agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. Questa azione del lavoratore non richiede che il datore abbia gia' ottenuto dall'ente previdenziale il rimborso dei contributi versati e non dovuti" (Cass. 11 gennaio 2006 n. 239, secondo un orientamento consolidato: cfr., ad es. sentt. nn. 11616/01, 9470/01, 8175/01, 12936/99, 12758/98).

Ne consegue che il lavoratore non subisce alcun pregiudizio, quanto al proprio diritto al rimborso dei contributi indebitamente trattenuti dal datore di lavoro, per effetto del mancato, negativo o negligente esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione di ripetizione di tali contributi dall'INPS.

L'assenza, nel caso in esame, di un pregiudizio al diritto dei ricorrenti derivante dalla sentenza opposta, comporta il rigetto del ricorso.

Nulla per le spese del Consorzio, mentre vanno compensate quelle tra le altre parti, tenuto conto della complessiva situazione sostanziale tra le stesse.

Ai sensi dell'articolo 408 c.p.c., i ricorrenti vanno condannati alla complessiva pena pecuniaria di euro 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra 1 ricorrenti e l'INPS le spese di questo giudizio. Nulla per le spese del Ca. so. . Condanna i ricorrenti, in solido alla pena pecuniaria di euro 2,00.
 

INDICE
DELLA GUIDA IN Previdenziale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 729 UTENTI