Trattamento economico e normativo dei collaboratori a progetto

La Direzione centrale delle Entrate contributive ha emesso la circolare n.76 del 16 aprile 2007, con la quale sono state impartite disposizioni per l‘attuazione dell’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007) inerenti la liquidazione dell’indennità giornaliera di malattia in favore dei collaboratori e categorie assimilate, richiamati in oggetto. Ai fini dell’applicazione delle predette direttive, come pure per le prestazioni inerenti la Maternità e l’Assegno per il nucleo familiare, gli operatori di Sede hanno segnalato difficoltà a volte incontrate nel reperimento, negli archivi della Gestione separata, della contribuzione versata in favore dei richiedenti la prestazione in argomento. É noto che in assenza di contribuzione non è possibile erogare le prestazioni previste per gli iscritti alla Gestione separata, atteso che nei confronti degli iscritti alle Gestioni dei lavoratorti autonomi non è applicabile il principio dell’ automaticità delle prestazioni. Pertanto, si forniscono alcune utili indicazioni operative, affinchè gli inconvenienti sopra detti non siano causa di ritardi o di dinieghi all’erogazione delle prestazioni in argomento.



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Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
Roma, 22-05-2007
Messaggio n. 12768
OGGETTO:
liquidazione in tempo reale delle prestazioni economiche temporanee ai collaboratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8-8-1995, n.335

Con circolare n.76 del 16 aprile 2007, sono state impartite disposizioni per l‘attuazione dell’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria 2007) inerenti la liquidazione dell’indennità giornaliera di malattia in favore dei collaboratori e categorie assimilate, richiamati in oggetto.



Ai fini dell’applicazione delle predette direttive, come pure per le prestazioni inerenti la Maternità e l’Assegno per il nucleo familiare, gli operatori di Sede hanno segnalato difficoltà a volte incontrate nel reperimento, negli archivi della Gestione separata, della contribuzione versata in favore dei richiedenti la prestazione in argomento.



É noto che in assenza di contribuzione non è possibile erogare le prestazioni previste per gli iscritti alla Gestione separata, atteso che nei confronti degli iscritti alle Gestioni dei lavoratorti autonomi non è applicabile il principio dell’ automaticità delle prestazioni.



Pertanto, si forniscono alcune utili indicazioni operative, affinchè gli inconvenienti sopra detti non siano causa di ritardi o di dinieghi all’erogazione delle prestazioni in argomento.



In merito, nel richiamare l’attenzione sui dati e sulle comunicazioni che i committenti trasmettono all’INPS tramite la nuova procedura infomatica E-mens, e in attesa dell’imminente abbinamento tra le somme versate a titolo di contribuzione e le denunce individuali inviate all’Istituto, gli operatori possono visualizzare tali dati, utilizzando nella predetta procedura le “maschere” che compaiono in ambiente Intranet per gli utenti abilitati in modalità “DMA xx”, come di seguito indicato:



1. Ricerca denuncia collaboratori – Archivio nazionale: inserire Codice Fiscale del collaboratore e per il periodo di comptenza “tutti”, “tutti”;

2. Elenco denunce collaboratori (GLA/CM), selezionare “dettaglio” per la visualizzazione denunce;

3. Selezionare ”dettaglio denuncia GLA/RM per entrare nella “Visualizzazione Denuncia Committente (GLA/RM)” nella quale sono raccolte le informazioni necessarie all’abbinamento e che quindi possono già in anteprima rappresentare la situazione contributiva (debito/credito) del committente interessato.



L’utilizzo degli strumenti sopra descritti si rende necessario per evitare la richiesta al collaboratore di documentazione spesso di difficile reperibilità da parte del medesimo, se non attraverso la richiesta al proprio committente.



Per l’attuazione di quanto sopra occorre che il Direttore della struttura periferica abiliti un’utenza in ambiente DMA in favore di un operatore del processo per l’erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito, affinchè il medesimo possa visualizzare in procedura “Gestione separata” i compensi erogati e il versamento dei relativi contributi.



Il citato operatore delle prestazioni, allorchè visualizzi dei contributi non ancora abbinati, darà corso - ove dovuto - all’erogazione delle prestazioni richieste, e dovrà segnalare per il seguito di competenza al Processo lavoratori autonomi, l’avvenuta liquidazione delle prestazioni in presenza di contribuzione non abbinata.



Destinatari:

Quanto sopra premesso, si precisa infine che i collaboratori a progetto e categorie assimilate destinatari delle prestazioni temporanee economiche di cui alla circolare n.76/2007 sopra citata, secondo l’interpretazione letterale della legge, sono i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori “a progetto”.



Esclusi:

Si rammenta che sono esclusi dalle prestazioni economiche in argomento i soggetti che svolgono “prestazioni occasionali” (cioé inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5 mila euro con lo stesso committente).



Sono altresì escluse le categorie “tipiche” quali quelle di:

amministratore, sindaco, revisore di società, associazioi e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società, nonché i professionisti, i titolari di rapporti di “lavoro autonomo occasionale” di cui all’articolo 2222 del codice civile, i venditori “porta a porta” e gli associati in partecipazione.





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Luigi Ziccheddu Ruggero Golino


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