Affinchè l'immobile acquistato in costanza di matrimonio da uno dei due coniugi non entri nella comunionenon è sufficiente la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, del c.c., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione: occorrendo, a tal fine, non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lettere c), d) e f) del c.c.. Con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dalla circostanza che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 4 agosto 2010, n. 18114



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. BERNABAI Renato - rel. Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DA. SA. (C.F. (OMESSO)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 51, presso l'avvocato MORANDI NICOLETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

VI. FE. ;

- intimato -

sul ricorso 1736-2007 proposto da:

VI. FE. (C.F. (OMESSO)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 38 presso l'avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

DA. PI. SA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 51, presso l'avvocato MORANDI NICOLETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1424/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2010 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato NICOLETTA MORANDI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell'incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato FRANCESCO DI GIOVANNI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale o l'accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, per l'assorbimento dell'incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10 aprile 2001 il sig. Vi. Fe. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il proprio coniuge, signora DA.Sa. , con la quale era in corso il giudizio per la separazione personale, per l'accertamento del proprio diritto di proprieta' sulla quota indivisa del 50% di un appartamento, con relativo box per automobile, sito in (OMESSO), corso (OMESSO), intestato solo alla moglie benche' acquistato in regime di comunione legale.

Costituitasi ritualmente, la Da. eccepiva di aver acquistato l'immobile con denaro proprio, come emergeva dalla dichiarazione resa dallo stesso marito in sede di stipulazione dell'atto pubblico di compravendita.

Con sentenza 12 dicembre 2002 il Tribunale di Roma rigettava la domanda, sulla base della predetta dichiarazione, cui attribuiva valore di "testimonianza privilegiata".

In accoglimento del successivo gravame del Vi. , la Corte d'appello di Roma con sentenza 22 marzo 2006 accertava la comunione legale sull'appartamento e relativa pertinenza.

Motivava:

- che la dichiarazione del coniuge formalmente non acquirente che assentiva all'altrui intestazione esclusiva del bene, oggetto dell'acquisto, aveva mero valore ricognitivo, e non costitutivo, ed era quindi efficace solo in concorso con i requisiti oggettivi di cui all'articolo 179 c.c., comma 1, lettera c), d) ed f);

- che dall'istruttoria esperita non era emersa la prova dell'origine personale della provvista necessaria per il pagamento del prezzo, derivata dal trasferimento di beni gia' in proprieta' esclusiva della Da. o da altrui atti di liberalita', o ancora, da risarcimento di danni in suo favore; ed anzi, vi erano elementi di prova presuntiva in senso contrario, evincibili dal pagamento della somma di lire 40 milioni alla venditrice con assegno emesso dallo stesso Vi. .

Avverso la sentenza, notificata il 29 settembre 2006, la signora Da. proponeva ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi, notificato il 24 novembre 2006.

Deduceva:

1) la violazione dell'articolo 2727 c.c., per avere attribuito valore presuntivo al pagamento delle spese notarili da parte del coniuge non acquirente, senza considerare altre spiegazioni dell'esborso, alternative alla volonta' di coacquisto;

2) la contraddittorieta' della motivazione, per inversione dell'onere della prova sulla provenienza del denaro impiegato, in presenza di una espressa adesione del Vi. alla dichiarazione della moglie in sede di rogito notarile;

3) la violazione dell'articolo 179 c.c., lettera c), d) e f);

4) la carenza di motivazione in ordine al punto controverso dall'appartenenza del denaro impiegato per l'acquisto con riferimento alle asserite rimesse del coniuge sul conto corrente intestato alla Da. .

Resisteva con controricorso il sig. Vi. che proponeva, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, in cui deduceva:

1) la violazione dell'articolo 179, comma 1, lettera f), per l'omesso accertamento dell'inesistenza della ed. dichiarazione di assenso, indispensabile per sottrarre l'acquisto alla comunione legale;

2) la carenza di motivazione per la mancata valorizzazione di elementi di prova emersi in istruttoria dall'interrogatorio formale della Da. sul carattere non personale del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo.

Entrambe le parti depositavano memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c..

All'udienza del 22 giugno 2010 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev'essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale n. 32631 R.G. 2006 e del ricorso incidentale n. 1.736 R.G. 2007, entrambi proposti avverso la medesima sentenza (articolo 335 cod. proc. civ.).

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 2727 c.c..

Il motivo e' inammissibile, ex articolo 179 cod. civ., comma 2, il coniuge non acquirente e partecipante all'atto intenda successivamente contestare la ricorrenza dei presupposti per l'acquisto personale").

E' appena il caso d'aggiungere, poi, che la censura si risolve in una diversa valutazione delle circostanze apprezzate dalla Corte d'appello di Roma, volta ad introdurre un riesame del merito che non puo' trovare ingresso in questo sede; anche prescindendo dal rilievo che essa e' formalmente rubricata come violazione di legge: laddove, in concreto, mira piuttosto a contestare l'impianto argomentativo della sentenza sotto il profilo del rigore logico-consequenziale.

Con il secondo motivo si deduce la contraddittorieta' della motivazione circa l'accertamento della provenienza del denaro impiegato nella compravendita, con inversione dell'onere della prova.

Il motivo e' infondato.

Ancora una volta vi e' un'inesatta prospettazione della doglianza, sotto la rubrica della contraddittorieta' della motivazione, anziche' della violazione di legge (articolo 2697 cod. civ.). In ogni caso, anche se l'erroneo nomen juris non e' preclusivo della disamina, riuscendo chiari, nel contesto espositivo, contenuto e natura della censura, si osserva come il pur esatto rilievo che l'onere della prova incombeva sul coniuge non acquirente, autore di una dichiarazione di adesione all'altrui acquisto solitario consacrata nell'atto pubblico, resta il fatto che, al di la' dell'enunciazione di principio, la corte territoriale ha positivamente escluso, sulla base dell'interpretazione delle deposizioni testimoniali e della praesumptio hominis tratta dal pagamento da parte del Vi. delle spese notarili, che il prezzo dell'immobile fosse stato pagato con denaro appartenente alla sola Da. . Accertamento riassunto nella proposizione conclusiva: "tali circostanze consentono di presumere che, in realta', detto appartamento sia stato pagato, quanto meno, in comune".

Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell'articolo 179 cod. civ., comma 2, nel diniego del valore decisivo della dichiarazione del coniuge non acquirente ai fini dell'esclusione del bene acquistato dalla comunione legale, a prescindere dall'effettiva sussistenza dei requisiti oggettivi elencati nella norma e, nella specie, di quello indicato alla lettera f).

Il motivo e' infondato.

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'articolo 179 c.c., comma 1, lettera c), d) ed f). Con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti puo' essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dalla circostanza che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi (Cass. sez. unite, 28 Ottobre 2009, n. 22755).

Ne' si puo' assegnare alla dichiarazione del Vi. , verbalizzata nell'atto pubblico di compravendita e riportata per esteso nel presente ricorso, valore di confessione di un fatto storico (pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni personali della Da. ): come tale, revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (articolo 179 c.c., lettera f), pertinente al caso in esame - dalla cui vendita (o dal cui scambio) abbia tratto origine la provvista utilizzata per l'acquisto esclusivo.

Definire sic et simpliciter personale il denaro con cui si e' adempiuta l'obbligazione del prezzo non identifica un fatto, bensi' esprime una qualificazione giuridica; come tale, insuscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l'interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto del dichiarante.

Con l'ultimo motivo la ricorrente deduce la carenza di motivazione in ordine al punto controverso dall'appartenenza del denaro impiegato per l'acquisto.

Anche questo motivo e' infondato.

E' irrilevante la circostanza, valorizzata a sostegno della censura, che il prezzo dell'immobile sia stato pagato con denaro proveniente dal conto corrente intestato alla sola Da. , dal momento che il presupposto oggettivo richiesto dall'articolo 179, comma 1, lettera f) e', come sopra chiarito, che esso traesse origine dal prezzo di trasferimento di beni personali: restando, per contro, irrilevante che costituisse risparmio derivante da reddito da lavoro, in costanza di matrimonio, stante il principio solidaristico di pari valore degli apporti, immanente al regime di comunione legale dei beni tra coniugi.

Cio' premesso in sede dogmatica, si osserva poi in punto di fatto che la corte territoriale ha escluso che dalle prove raccolte fosse rimasto confermata la versione della Da. secondo cui la provvista per l'acquisto immobiliare costituiva oggetto di donazione da parte dei suoi genitori.

Si tratta di un accertamento di fatto, sorretto da adeguata motivazione, sulla base di un apprezzamento critico delle deposizioni testimoniali raccolte, insuscettibile di sindacato di merito in questa sede.

Il ricorso principale deve essere quindi rigettato, assorbito il ricorso incidentale condizionato del Vi. .

L'incertezza oggettiva della fattispecie concreta, dovuta anche alla dichiarazione di tenore ambiguo resa dal coniuge non acquirente in sede di stipulazione del contratto di compravendita, giustifica l'integrale compensazione delle spese della fase di legittimita'.

P.Q.M.

- Riunisce i ricorsi;

- rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese di giudizio;

- dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita' e gli altri dati significativi, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

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